Decorrenza della tutela previdenziale della malattia
Per i certificati redatti dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, compreso il caso di visita ambulatoriale.
La retrodatazione è però ammessa soltanto se il giorno precedente è indicato dal medico, la retrodatazione è limitata a un solo giorno e tale giorno non coincide con sabato, domenica o festività infrasettimanale.
La Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 ha aggiornato le regole sulla decorrenza della tutela previdenziale della malattia. La novità richiede un adeguamento dell’informazione ai dipendenti e delle procedure amministrative interne, con particolare riguardo alla documentazione degli eventi e alla corretta compilazione del registro obbligatorio delle presenze (LUL, parte presenze, o foglio presenze).
Sintesi della nuova regola
In via generale, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico. Per i certificati redatti dal 4 settembre 2026, la tutela può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, compreso il caso di visita ambulatoriale, esclusivamente quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
Casi nei quali la retrodatazione non è riconosciuta
La malattia decorre dalla data di redazione del certificato e i giorni precedenti non vengono riconosciuti quando:
- la data indicata nel campo “Dichiara di essere malato dal” è anteriore di oltre un giorno rispetto alla redazione del certificato;
- il giorno immediatamente precedente coincide con sabato, domenica o festività infrasettimanale.
| CASO | GESTIONE |
|---|---|
| Certificato redatto martedì, inizio indicato lunedì | Malattia riconosciuta dal lunedì, se non festivo. |
| Certificato redatto lunedì, inizio indicato domenica | Retrodatazione non riconosciuta; decorrenza dal lunedì. |
| Certificato redatto dopo una festività, inizio indicato nella festività | Retrodatazione non riconosciuta; decorrenza dalla data del certificato. |
| Inizio indicato oltre il giorno antecedente | Decorrenza dalla data del certificato; giorni precedenti non riconosciuti. |
Impatto sul registro obbligatorio delle presenze
La corretta individuazione della decorrenza dell’evento rileva sia ai fini retributivi e previdenziali sia ai fini della corretta tenuta del registro obbligatorio delle presenze, intendendosi il LUL, parte presenze, oppure il foglio presenze utilizzato dall’azienda per trasmettere i dati necessari all’elaborazione delle paghe.
✓ Retrodatazione ammessa
- registrare la malattia dal giorno antecedente indicato nel certificato;
- utilizzare il normale giustificativo di malattia;
- considerare tale giorno nella gestione della carenza e del trattamento economico previsto dal CCNL applicato.
× Retrodatazione non ammessa
- registrare la malattia dalla data di redazione del certificato;
- per i giorni precedenti non coperti utilizzare il giustificativo “MC”;
- considerare tali giornate come non riconosciute e non retribuite a titolo di malattia, salvo diversa valida giustificazione o specifica previsione applicabile.
Continuazione della malattia e ricaduta
Le stesse regole si applicano anche ai certificati di continuazione della malattia, di ricaduta e, più in generale, ai certificati successivi riferiti al medesimo evento morboso. Il lavoratore deve pertanto attivarsi tempestivamente anche quando la malattia prosegue oltre la prognosi già certificata o si verifica una ricaduta.
La tempestiva certificazione rileva:
- nei confronti dell’INPS, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia;
- nei confronti del datore di lavoro, ai fini della corretta giustificazione dell’assenza e per evitare l’eventuale avvio di procedimenti disciplinari.
Informazione ai dipendenti
Le aziende sono invitate a informare tempestivamente i lavoratori. Se la malattia insorge di sabato, domenica o in un giorno festivo, il dipendente non deve attendere il primo giorno lavorativo utile, ma deve rivolgersi alla Guardia Medica o al servizio di continuità assistenziale, affinché l’evento sia tempestivamente certificato.
La medesima indicazione vale per i nuovi eventi, per le continuazioni e per le ricadute.
Adempimenti richiesti alle aziende
Decorrenza
Le presenti indicazioni si applicano ai certificati di malattia redatti a decorrere dal 4 settembre 2026.
Informativa ai lavoratori
Scarica l'informativa sulle nuove regole in caso di malattia, pronta per essere inviata via e-mail, consegnata ai lavoratori oppure stampata e affissa in bacheca.
Nuove regole in caso di malattia
Dal 4 settembre 2026 è particolarmente importante richiedere tempestivamente il certificato medico e verificare che la data di inizio della malattia sia indicata correttamente.
Quando la malattia può essere riconosciuta dal giorno precedente
Il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto come malattia soltanto quando:
- è indicato dal medico nel campo “Dichiara di essere malato dal”;
- precede di un solo giorno la data di redazione del certificato;
- non coincide con sabato, domenica o festività.
Se ti ammali di sabato, domenica o in un giorno festivo
Non attendere il primo giorno lavorativo utile. Rivolgiti tempestivamente alla Guardia Medica o al servizio di continuità assistenziale, oppure ad altra struttura sanitaria competente, per ottenere la certificazione dell’evento.
Continuazione della malattia e ricaduta
Queste regole valgono anche quando:
- la malattia continua oltre la prognosi già certificata;
- si verifica una ricaduta;
- viene richiesto un certificato successivo collegato allo stesso evento.
La tardiva o mancata certificazione può comportare:
- il mancato riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS;
- la mancata giustificazione dell’assenza nei confronti del datore di lavoro;
- l’eventuale avvio di un procedimento disciplinare, secondo la legge, il CCNL applicato e le regole aziendali.
Obblighi del lavoratore
- Comunicare tempestivamente l’assenza secondo le procedure aziendali.
- Richiedere senza ritardo la certificazione medica.
- Verificare la corretta indicazione della data di inizio della malattia.
- Comunicare o rendere disponibile il numero di protocollo del certificato secondo le procedure aziendali.
- Rispettare gli obblighi di reperibilità previsti per le visite mediche di controllo.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio del Personale.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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