Circolare monotematica lavoro e previdenza · Settembre 2026
Auto aziendali ad uso promiscuo
Le novità introdotte dal Decreto Omnibus
A tutte le aziende clienti
Il Decreto Omnibus, intervenendo sull’assetto normativo legato all’assegnazione di auto ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e confermando il sistema di determinazione del fringe benefit introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, stabilisce una maggiorazione del 50% sul fringe benefit delle auto aziendali con più di 5 anni dalla prima immatricolazione, più un ulteriore 5% forfettario per gli optional.
Di seguito un approfondimento delle nuove disposizioni in vigore, retroattivamente, da gennaio 2026.
Premessa
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026 (Decreto Omnibus), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto 2026, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina fiscale delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo un sistema di determinazione del fringe benefit più semplice rispetto a quello applicato negli ultimi anni.
L’obiettivo della riforma è quello di superare le numerose criticità operative generate dai diversi regimi susseguitisi nel tempo mediante l’introduzione di un criterio maggiormente uniforme, con una percentuale unica per la maggior parte dei veicoli e riduzioni mirate per le tecnologie più avanzate e con minor impatto ambientale, e con due rilevanti novità: una maggiorazione del 50% sul fringe benefit delle auto aziendali con più di 5 anni dalla prima immatricolazione, più un’ulteriore maggiorazione del 5% forfettario per gli optional.
Nuovo criterio di calcolo dal 1° gennaio 2026
Il decreto sostituisce integralmente la lettera a) dell’art. 51, comma 4, TUIR, andando a stabilire che il fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo si determina assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.
La percentuale è ridotta:
Regime transitorio
Per i veicoli concessi nel periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre 2024, ovvero quella che valorizzava il valore del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo, con le seguenti percentuali:
- fino a 60 g/km: 25%;
- da 61 a 160 g/km: 30%;
- da 161 a 190 g/km: 50%;
- oltre 190 g/km: 60%.
La norma stabilisce che tale regime resta valido:
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, dopodiché il metodo di valorizzazione si baserà sulla tipologia di motore (50% - 20% - 10%);
- anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente entro i 5 anni dalla prima immatricolazione, continuando a trovare applicazione la modalità di calcolo del fringe benefit in base alle emissioni di CO2.
Dopo il quinto anno, anche per questi veicoli si applicherà l’incremento del 50% del valore ACI.
Si ricorda che tali veicoli, precedentemente al Decreto Omnibus, dovevano essere valorizzati secondo il “criterio del valore normale”.
Nuovo ruolo dell’immatricolazione
Con l’emanazione del Decreto Omnibus si stabilisce che:
- non rileva più la data di immatricolazione per determinare il regime applicabile, ma esclusivamente il momento della concessione del veicolo;
- la data di immatricolazione resta rilevante per il calcolo dell’incremento del 50% dopo il quinto anno e per verificare il corretto passaggio dal regime transitorio al nuovo criterio di calcolo in vigore.
Accessori e allestimenti
Una novità importante riguarda la valorizzazione degli optional, in relazione ai quali il Decreto introduce una regola uniforme: “In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore […] è incrementato del 5%”.
Dal 1° gennaio 2026, tale incremento si applica:
- ai veicoli concessi dal 2026;
- ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio;
- ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025.
Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.
Schema operativo: quale regime applicare?
Per individuare il corretto trattamento del veicolo, verificare in sequenza questi quattro elementi.
| Situazione del veicolo | Regime applicabile |
|---|---|
| Concesso dal 2026 | 10% elettrico · 20% plug-in · 50% altri veicoli |
| Concesso nel 2025 e ordinato entro il 31 dicembre 2024 | Regime precedente, basato sulle emissioni di CO2 |
| Concesso nel 2025 e non ordinato entro il 31 dicembre 2024 | Nuovo regime: 10% · 20% · 50% |
| Concesso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Regime precedente, basato sulle emissioni di CO2 |
| Superamento del quinto anno dalla prima immatricolazione | Valore del fringe benefit incrementato del 50% |
| Optional non valorizzati nelle tabelle ACI | Valore del fringe benefit incrementato del 5% |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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