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Circolare informativa mensile Lavoro: Ottobre 2026

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Studio Negri e Associati · Circolare Digitale

Informativa per l’azienda

Lavoro & Previdenza

Ottobre2026

Previdenza complementare, agevolazioni e gestione del personale

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News di ottobre

Imposte, contributi e premi

OT23: prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione

L'INAIL, con istruzione operativa n. 8221 del 18 settembre 2026, ha offerto chiarimenti in relazione ai controlli sull’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale prerequisito per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23).

L'Istituto precisa che, già a partire dall’anno 2025, nella guida al modello OT23 è stata eliminata l’indicazione secondo cui l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Tale indicazione risulta, infatti, superata per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

L'INAIL comunica anche che sono state aggiornate le FAQ relative agli interventi del modello OT23/2027, riportate nell'allegato 1 al documento.

INAIL, istruzione operativa, 18/9/2026, n. 8221

Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per i contributi fissi

L’INPS, con il messaggio n. 2775 del 9 settembre 2026, ha comunicato l’avvio delle elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla contribuzione fissa dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In particolare, l’attività di recupero riguarda le rate con scadenza nei mesi di agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026.

Gli Avvisi Bonari vengono messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”. Contestualmente alla messa a disposizione dell’Avviso Bonario, l’INPS provvederà all’invio di una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e agli intermediari che abbiano comunicato all’Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica. L’avviso tramite e-mail assume, pertanto, funzione informativa, mentre la documentazione relativa alla posizione debitoria dev’essere verificata all’interno del Cassetto previdenziale.

INPS, messaggio, 9/9/2026, n. 2775

Contratti di solidarietà: recupero dello sgravio contributivo 2024

L’INPS, con messaggio n. 2758 dell’8 settembre 2026, ha fornito le indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.

L’Istituto richiama preliminarmente la circolare n. 143/2025, con la quale erano state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio di cui all’art. 6, D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996, connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro. Premi assicurativi 2026: aggiornati i limiti di retribuzione imponibile Con il nuovo messaggio viene comunicata l’ammissione alla fruizione dello sgravio delle imprese indicate nell’Allegato n. 1, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. Le imprese interessate possono procedere al recupero delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio.

Ai fini della determinazione del beneficio, gli importi riportati nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese rappresentano la misura massima dell’agevolazione fruibile. Entro tale limite possono essere conguagliate esclusivamente le somme effettivamente spettanti, determinate secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 della circolare INPS n. 143/2025.

La procedura per il riconoscimento della riduzione deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio. Le imprese aventi diritto al beneficio che abbiano sospeso o cessato l’attività devono invece utilizzare, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, la procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/Vig.

INPS, messaggio, 8/9/2026, n. 2758

Bando ISI 2025: caricamento della documentazione prorogato al 26 ottobre 2026

L’INAIL, con avviso dell’8 settembre 2026, ha disposto la proroga e l’unificazione al 26 ottobre 2026 dei termini per il perfezionamento delle domande relative al Bando ISI 2025 ammesse negli elenchi provvisori CD e NCD.

INAIL, avviso, 8/9/2026

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Permessi assistenza persona in condizione di disabilità: violazione dei limiti di legge

L’INPS, con circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha chiarito la disciplina applicabile quando più lavoratori, autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave, superano il limite dei permessi previsto dall’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, o fruiscono del beneficio contemporaneamente.

La disposizione riconosce 3 giorni mensili di permesso retribuito, coperti da contribuzione figurativa e frazionabili in ore, per assistere un familiare con disabilità grave non ricoverato a tempo pieno. Il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti. Resta, tuttavia, fermo, per ciascuna persona assistita, il limite complessivo di 3 giorni al mese, da utilizzare alternativamente tra tutti gli aventi diritto.

La presenza di più autorizzazioni non attribuisce, quindi, a ogni lavoratore un autonomo monte di 3 giorni, ma consente soltanto di ripartire il beneficio tra più familiari. Per rispettare il limite e garantire l’alternanza, gli interessati devono pianificare congiuntamente la fruizione dei permessi. Il superamento dei 3 giorni mensili costituisce una violazione di legge e comporta il recupero dell’indebito da parte dell’INPS.

Per individuare il soggetto tenuto alla restituzione si applica il criterio della priorità temporale: le giornate o le ore utilizzate per prime consumano progressivamente il monte disponibile, mentre quelle fruite dopo il suo esaurimento sono indebite. Ad esempio, se il lavoratore A utilizza 2 giorni e il lavoratore B ne utilizza altri 2, il quarto giorno dev’essere recuperato nei confronti di chi ne ha fruito, poiché il diritto si è esaurito con la terza giornata.

Una regola diversa opera in caso di fruizione contestuale. Se più lavoratori utilizzano il permesso per la medesima persona nella stessa giornata o nelle stesse ore, viene violato il principio dell’alternanza. Non essendo possibile individuare una priorità temporale, l’indebito è ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari. Se 2 lavoratori fruiscono contemporaneamente di una giornata, il recupero è, quindi, effettuato nella misura del 50% a carico di ciascuno, rapportandolo al rispettivo orario di lavoro. Datori di lavoro e lavoratori devono, pertanto, verificare sia il numero complessivo dei permessi riferiti alla persona assistita, sia l’eventuale sovrapposizione delle giornate o delle ore utilizzate.

INPS, circolare, 18/9/2026, n. 100

SIISL: aggiornate le FAQ

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato al 15 settembre 2026 le FAQ relative al SIISL, offrendo chiarimenti sulla gestione e sull’iscrizione alla piattaforma dei cittadini stranieri che hanno completato nei Paesi di origine programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati ai sensi dell’arti. 23, D.Lgs. n. 286/1998 (TUI).

Le nuove indicazioni riguardano, in particolare, le modalità di accesso e gli adempimenti dei Soggetti Proponenti e dei loro delegati, e le condizioni necessarie affinché i profili dei lavoratori diventino consultabili da aziende, Agenzie per il Lavoro (APL) e Consulenti del Lavoro.

SIISL, Faq

Applicazione della “somma non imponibile” e dell’“ulteriore detrazione”: le indicazioni INPS

L’INPS, con messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, ha fornito le istruzioni per applicare, nel 2026, la somma non imponibile destinata ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e l’ulteriore detrazione spettante a quelli con reddito superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro. Le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, sono riconosciute automaticamente dal sostituto d’imposta e si applicano anche alle prestazioni e indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente.

L’INPS erogherà i benefici dalla mensilità di ottobre 2026. Per la somma non imponibile saranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio, mentre gli importi pregressi dell’ulteriore detrazione saranno definiti con il conguaglio fiscale di fine anno. Il bonus sarà ricalcolato mensilmente sulla base del reddito annuale teorico e non richiederà capienza fiscale; l’ulteriore detrazione sarà, invece, riconosciuta nei limiti dell’imposta lorda disponibile. Una funzione della Piattaforma Fiscale consentirà agli interessati di rinunciare ai benefici.

INPS, messaggio, 14/9/2026, n. 2829

Pubblicato il Mod. TFR3 definitivo

In data 8 settembre 2026 è stato pubblicato il D.I. 4 settembre 2026, con il quale viene resa ufficiale l’adozione del modello TFR3, da consegnare ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 per rendere le proprie informazioni relative alla previdenza complementare e la gestione del TFR.

È importante evidenziare che, in questa fase, il modello è ancora in formato cartaceo, ma, a decorrere dalla data che verrà resa nota sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, con un indubbio vantaggio in tema di dematerializzazione.

A decorrere, quindi, dal mese di settembre il modello TFR3 ufficiale sostituisce il modello provvisorio, che era stato reso disponibile in concomitanza con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2026, del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Nuove assunzioni dal 1° luglio 2026

Il nuovo modello TFR3 dev’essere consegnato (fatto salvo che sia già stato consegnato il modello TFR3 provvisorio il quale mantiene la sua validità) a tutti i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

Con tale modello si consente al lavoratore di esplicitare le scelte previste dalla nuova disciplina sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare e si permette al datore di lavoro di assolvere agli obblighi a suo carico.

A tal proposito è opportuno evidenziare che il datore di lavoro è tenuto, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, a fornire una specifica informativa contenente:

  • informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
  • indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
  • informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Tale adempimento preventivo è di particolare rilevanza, tant’è che nel modello TFR3 viene esplicitamente richiesto al datore di lavoro di sottoscrivere (e questa è una vera novità) una specifica dichiarazione attestante l’effettiva consegna dell’informativa e della successiva acquisizione del TFR3 sottoscritta dal lavoratore, della sua conservazione e rilascio di una copia al lavoratore stesso.

Più nel dettaglio, il nuovo modello contiene, oltre all’attestazione dell’avvenuta informativa ricevuta, anche:

  • l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore in relazione alla destinazione del proprio TFR;
  • le dichiarazioni relative all’eventuale posizione previdenziale pregressa;
  • le avvertenze relative agli effetti dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

È opportuno, poi, ricordare che le sezioni da compilare differiscono a seconda che il lavoratore sia:

  • di prima assunzione (ovvero non ha mai avuto un rapporto di lavoro subordinato);
  • non di prima assunzione (ovvero era già stato assunto anche presso altro datore di lavoro).

Nel primo caso il lavoratore è libero di scegliere se mantenere il TFR maturando in azienda oppure indicare un Fondo di previdenza complementare.

Nel secondo caso il TFR potrà essere mantenuto in azienda solo se non vi sia stata un preesistente versamento, in tutto o in parte, del TFR alla previdenza complementare (o il lavoratore abbia perso i requisiti di adesione con riscatto della posizione).

Si ricorda che, nel caso in cui il lavoratore, entro 60 giorni dall’assunzione, non esprimesse alcuna scelta, egli aderirà automaticamente alla previdenza complementare con conferimento del TFR maturando.

Conciliazione vita-lavoro: esonero per le aziende certificate

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Famiglia e con il Ministro dell’Economia, ha definito le modalità di attuazione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 6, D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026, in favore delle aziende che conseguono la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro. Il decreto disciplina le procedure per l’acquisizione delle certificazioni, il relativo periodo di validità e i criteri per il riconoscimento dell’agevolazione a decorrere dal 2026.

La certificazione dev’essere conseguita sulla base dei parametri minimi stabiliti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 e denominata «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie». La prassi individua specifici indicatori relativi alle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare.

Il rilascio della certificazione compete agli organismi di valutazione della conformità accreditati, nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Il certificato di accreditamento dell’organismo dev’essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e deve riguardare specificamente la UNI/PdR 192:2026. La certificazione aziendale ha una validità di 36 mesi.

Le aziende in possesso della certificazione possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivamente posti a carico del datore di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta in misura non superiore all’1% della contribuzione datoriale, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Il beneficio decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026, opera per il periodo di validità della certificazione e non può comunque essere fruito oltre il 31 dicembre 2028.

Per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica, mediante il rappresentante legale, un suo delegato oppure uno dei soggetti individuati dall’art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979. Termini e modalità operative saranno indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.

Nella domanda l’azienda deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i propri dati identificativi, la retribuzione media mensile globale stimata, l’aliquota contributiva datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata per il periodo di validità della certificazione. Per retribuzione media mensile globale si intende la somma di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere alla totalità dei lavoratori in forza durante tale periodo.

Devono essere dichiarati anche il possesso di una certificazione in corso di validità, il relativo identificativo alfanumerico, la denominazione dell’organismo accreditato che l’ha rilasciata e la data di rilascio. L’azienda deve, inoltre, attestare di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

I datori di lavoro che presentano la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS, sono ammessi all’esonero per l’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il termine finale del 31 dicembre 2028. Tutte le istanze presentate nell’ambito della stessa finestra temporale sono finanziate mediante le risorse disponibili per l’annualità di riferimento.

L’INPS verifica le domande sulla base delle informazioni dichiarate. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti rispetto al numero delle istanze accoglibili, l’importo dell’agevolazione spettante a ciascuna azienda viene proporzionalmente ridotto, al fine di consentire il più ampio accesso alla misura. Il possesso dei requisiti è verificato anche attraverso i dati trasmessi periodicamente all’INPS dal Dipartimento per le politiche della famiglia, relativi alle aziende in possesso della certificazione.

Il beneficio è riparametrato su base mensile e viene utilizzato in riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con riferimento alle mensilità comprese nel periodo di validità della certificazione. La percentuale concretamente autorizzata dall’INPS non può superare l’1%, nel rispetto del limite annuale di 50.000 euro e dell’eventuale riduzione conseguente all’insufficienza delle risorse.

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, che comprendono, tra gli altri presupposti, la regolarità contributiva e il rispetto delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile. Resta, inoltre, necessario il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

In caso di rinuncia alla certificazione o di sua revoca, l’azienda deve darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia. La perdita della certificazione incide sul diritto alla prosecuzione dell’agevolazione e l’omessa comunicazione determina l’applicazione delle disposizioni in materia di recupero e sanzioni.

I datori di lavoro che abbiano beneficiato indebitamente dell’esonero sono tenuti a versare i contributi dovuti e le relative sanzioni previste dalla normativa vigente, ferma restando l’eventuale responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato. I controlli sono svolti dall’INPS mediante le proprie banche dati e, sulla base di appositi protocolli d’intesa, attraverso le informazioni detenute dal Dipartimento per le politiche della famiglia, dal Ministero del Lavoro e dall’INL.

L’INPS provvede anche al monitoraggio della spesa e trasmette alle Amministrazioni competenti la rendicontazione delle domande accolte e dei relativi oneri. Le risorse recuperate a seguito della fruizione indebita dell’esonero e gli eventuali risparmi registrati in ciascuna annualità sono acquisiti definitivamente all’Erario.

Per il finanziamento della misura sono stanziati 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Ottemperanza alla prescrizione e rateizzazione

La nota INL n. 2010 del 18 settembre 2026 esclude la possibilità di rateizzare il pagamento della somma prevista dall’art. 21, D.Lgs. n. 758/1994, fornendo indicazioni operative.

Si ricorda che il citato articolo dispone che, una volta adempiuta la prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nel termine perentorio di 30 giorni, decorso il quale il reato non si estingue e la somma versata non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, ma solo rimborsata. L’avvenuto pagamento nei termini, unitamente all’adempimento della prescrizione, estingue la contravvenzione, perciò per tale pagamento non può essere applicato l’art. 26, Legge n. 689/1981, e, quindi, non può essere concessa la rateazione.

Altro ragionamento vale nel caso di ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna, casi nei quali il giudice può concedere la rateizzazione della somma dovuta.

La nota evidenzia, in questo modo, la netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all’art. 21 citato e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice, che non sono fungibili.

Visto di conformità online

A mezzo del provvedimento n. 259305/2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le regole e le modalità per l’utilizzo del servizio on line “Vi.diCo.Web - Visto di conformità”, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per la trasmissione telematica della comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, ai sensi dall’art. 21, D.M. Finanze n. 164/1999.

La comunicazione corredata della documentazione necessaria è così inviata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista.

Il servizio on line consente anche:

  • la presentazione di eventuali integrazioni (variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi sono comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi);
  • la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto.

La data di disponibilità del servizio sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, fermo restando che dall’11 gennaio 2027 la comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite il servizio on line.

Calcolo del 10% per il DURF

Ai fini del requisito previsto dall'art. 17-bis, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, per il rilascio del DURF, nel calcolo della soglia del 10% dei ricavi o compensi possono essere considerate anche le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi e le imposte pagate all'estero.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 174/E del 16 settembre 2026, precisando che tra i versamenti rilevanti possono essere incluse le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate all'Erario dal sostituto d'imposta, nonché le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del relativo credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165, TUIR, e indicato nel rigo RN13 del Modello Redditi SC.

Spese per familiari e welfare

In merito alla possibilità che il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese sostenute in favore di familiari anziani o non autosufficienti, indicati nell’art. 12, TUIR, e non conviventi, possa beneficiare della non imponibilità fiscale e contributiva è da evidenziare l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163/E del 7 agosto 2026.

Nel dettaglio i tecnici dell’Agenzia, richiamando le norme contenute nel TUIR, ricordano che, come regola generale, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

La disposizione sancisce il c.d. “principio di onnicomprensività”, in base al quale sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La medesima normativa individua, tuttavia, specifiche deroghe al predetto principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, l’art. 51, comma 2, lett. f-ter), TUIR, prevede che non rilevino ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12».

Sul punto viene definitivamente chiarito che il requisito della convivenza, grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026 (con retroattività al 2025), per i familiari indicati nell'art. 433, c.c. (come i genitori), non è richiesto quando la norma richiama genericamente le persone dell'art. 12, TUIR. Per contro, il requisito della convivenza (o della percezione dell’assegno alimentare) resta obbligatorio solo nei casi in cui la disposizione richieda espressamente la condizione di «familiare fiscalmente a carico».

Da ciò ne deriva che è possibile utilizzare i piani di welfare aziendale per pagare o farsi rimborsare le spese di RSA della madre o del padre anziano anche se risiedono altrove, senza che queste somme concorrano alla formazione del reddito imponibile del dipendente.

Regime fiscale del lavoro sportivo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 6 agosto 2026, ha fornito i seguenti chiarimenti sul regime fiscale del lavoro sportivo dilettantistico:

  • i rimborsi forfetari di spesa erogati ai volontari sportivi non concorrono a formare reddito fino a 400 euro mensili. Oltre tale soglia l’importo dev’essere assoggettato a ritenuta d’acconto;
  • la no tax area di 15.000 euro si applica sui compensi da lavoro sportivo a prescindere dalla tipologia di contratto (co.co.co., lavoro subordinato o autonomo/partita IVA). Detta soglia è calcolata sommando tutti i compensi percepiti da più enti nello stesso anno solare. Il lavoratore deve rilasciare apposita autocertificazione ai committenti;
  • vengono fornite linee guida uniformi in materia di adempimenti IVA e IRAP per le ASD e le SSD.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
Il settore Lavoro & Previdenza
Studio Negri e Associati

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