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Circolare informativa mensile Fiscale: Settembre 2026

Circolare periodica fiscale · Settembre 2026

Circolare informativa settembre 2026

Le principali novità fiscali del periodo e lo scadenziario dei principali adempimenti del mese di settembre 2026.

≈ 40 mintempo di lettura stimato
4aree principali di approfondimento
5date principali nello scadenziario
30/09data chiave del mese
D.Lgs. 148/2026focus normativo principale
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In 30 secondi

Decreto OmnibusIl D.Lgs. 148/2026 introduce numerose novità fiscali, IVA, accertamento e Concordato Preventivo Biennale.
Auto aziendaliNuovo criterio legato all’anzianità del veicolo, con maggiorazioni per veicoli oltre 5 anni e per alcuni optional.
IVA esteraEntro il 30 settembre è possibile chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel 2025 in altri Stati membri UE.
Beni ai sociIl 30 settembre scade anche il termine per assegnazione/cessione agevolata e trasformazione in società semplice.

NOTIZIE IN SINTESI

CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTOPer attenuare gli oneri derivanti dal rincaro dei costi del carburante, il Governo con l’emanazione di due decreti ha confermato il credito di imposta straordinario per le imprese di autotrasporto dapprima anche per il mese di agosto e poi fino ai primi giorni di settembre 2026. Un’informativa di approfondimento dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del tax credit è stata pubblicata sulla Circolare del mese di agosto.
PLUSVALENZA VENDITA IMMOBILEL’Agenzia delle entrate dopo avere confermato che il contratto preliminare di vendita non ha effetti traslativi e, quindi, non fa emergere plusvalenze, specifica che la vendita delle pertinenze non segue automaticamente la sorte del bene principale. Per ciascun cespite va sempre valutata autonomamente la sua data di acquisto, indipendentemente dall’eventuale vincolo pertinenziale.
VENDITA IMMOBILE CON SUPERBONUSUn immobile è in comproprietà tra madre, figlia e figlio/fratello: parte delle quote proviene da successione (2009), parte da acquisto oneroso e permuta. Nel 2021-2023 vengono eseguiti lavori con Superbonus 110%, pagati integralmente dal fratello/figlio, che ne ha fruito (detrazione diretta e cessione del credito). L'Agenzia delle entrate chiarisce che la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR, mentre la quota acquisita a titolo oneroso resta imponibile pro-quota.
DIRITTO SOCIETARIOLa Corte di Cassazione ha sancito che l'amministratore di una società a responsabilità limitata che cede l'unica azienda operativa della società a un'altra società, senza delibera dei soci, compie una operazione che costituisce una modifica sostanziale dell'oggetto sociale ex art. 2479, c. 2, n. 5, c.c., poiché trasforma l'attività della società da produttiva a finanziaria. Tale scelta è riservata per legge ai soci, non all'amministratore. La norma ha natura imperativa: la valutazione di convenienza dell'operazione non può essere assunta dall'organo gestorio in luogo dei soci. Senza la relativa decisione assembleare, l'amministratore è "strutturalmente privo del potere" di rappresentare la società in quel negozio. Ne consegue l'inefficacia dell'atto di cessione nei confronti della società e tale inefficacia è opponibile anche al terzo acquirente successivo.

NOVITA’ FISCALI DEL D.LGS 7 AGOSTO 2026 N.148

Il presente tabellone sintetico illustra le principali disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026), con i relativi riferimenti normativi e gli impatti operativi di maggiore interesse per i professionisti del settore e i contribuenti.

Novità e riferimento normativoDescrizione della novità e impatto operativo
Trattamento fiscale dei familiari a carico e clausola di salvaguardia
Art. 1, D.Lgs. n. 148/2026
Modifica dell'art. 12, comma 4-ter, TUIR
Riforma della clausola di salvaguardia per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai familiari diversi da coniuge e figli (genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri ex art. 433 c.c.). Viene soppresso il requisito generale della convivenza o della percezione di assegni alimentari per l'accesso ai benefici non tassati (es. prestazioni di welfare aziendale). Tali requisiti restano, invece, operativi solo qualora le disposizioni facciano espresso riferimento alla condizione di familiare “fiscalmente a carico” (fermo restando il limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro).
Rilevante impatto sul welfare aziendale (es. servizi di assistenza ad anziani o non autosufficienti ex art. 51, comma 2, lett. f-ter, TUIR), i cui rimborsi o prestazioni sono ora esenti anche in relazione ai genitori o suoceri non conviventi. La misura ha efficacia retroattiva a partire dal periodo d'imposta 2025.
Fringe benefit auto aziendali in uso promiscuo e tassazione optional
Art. 2, D.Lgs. n. 148/2026
Sostituzione dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR
Viene riscritta la determinazione forfettaria del reddito imponibile per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La nuova formulazione sposta il focus dal momento dell'assegnazione (“nuova immatricolazione”) alla effettiva anzianità del veicolo:
1. Incremento del 50% del valore del fringe benefit calcolato sulle tabelle ACI a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di compimento del quinto anno di prima immatricolazione (misura applicabile a tutte le motorizzazioni, incluse le elettriche BEV e ibride plug-in).
2. Maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit in presenza di accessori o allestimenti (“optional”) non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. Le somme eventualmente trattenute al dipendente per tali accessori vanno scomputate dal valore convenzionale.
La norma introduce, inoltre, un nuovo regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, L. 207/2024), che estende l'applicazione delle vecchie regole vigenti al 31 dicembre 2024 per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 2024 e concessi nel 2025, fino al compimento del quinto anno di immatricolazione (con successivo incremento del 50%). La norma si applica anche in caso di riassegnazione ad altri dipendenti.
Imposta sostitutiva del 26% sui differenziali da crediti d'imposta per professionisti
Art. 3, D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento dei commi 3-quater e 3-quinquies nell'art. 54, TUIR
Disciplina della tassazione dei proventi (differenziali) realizzati dagli esercenti arti e professioni sull'acquisto e utilizzo di crediti d'imposta agevolativi (es. bonus edilizi ex art. 121, D.L. n. 34/2020 acquistati a un prezzo inferiore al valore nominale):
1. Il differenziale positivo costituisce reddito e sconta un'imposta sostitutiva del 26% (in luogo dell'IRPEF progressiva e delle addizionali).
2. Nel caso di cessione, il differenziale è dato dalla differenza tra corrispettivo e costo d'acquisto del credito.
3. Nel caso di compensazione (tramite modello F24), i differenziali sono calcolati pro-quota, scomputando dal valore nominale compensato la parte di costo proporzionalmente corrispondente.
L'eventuale differenziale negativo realizzato in sede di cessione non assume alcuna rilevanza fiscale. La tassazione sostitutiva concorre alla qualificazione del reddito professionale ai fini dei contributi previdenziali soggettivi delle Casse. La nuova disciplina opera per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, con possibilità di opzione retroattiva dal 2024 mediante dichiarazione integrativa a sfavore. Resta ferma la totale irrilevanza fiscale dei differenziali per le persone fisiche extra-professionali (risposta interpello n. 472/2023).
Riallineamento straordinario delle divergenze contabili-fiscali
Art. 6, D.Lgs. n. 148/2026
Viene introdotto un regime straordinario per consentire il riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e quelli fiscalmente riconosciuti, emerse a seguito dell'adozione di un cambiamento dei principi contabili (es. passaggio da OIC nazionali a OIC modificati o adozione di nuovi standard).
L'opzione si esercita all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026 ed esplica i propri effetti contabili e fiscali a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.
Stretta sulle perdite fiscali nel passaggio di controllo indiretto
Art. 7, D.Lgs. n. 148/2026
Interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3, TUIR
La disposizione chiarisce che le limitazioni al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi indeducibili, previste in caso di variazione dell'attività e mutamento della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria (art. 84, comma 3, TUIR), trovano applicazione non solo nel caso di trasferimento diretto delle partecipazioni della società portatrice delle perdite, ma anche nell'ipotesi di trasferimento indiretto delle quote di una società (holding o subholding) che ne detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva e sana le incertezze applicative originate dalla Risposta a interpello n. 39/2022 dell'Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità delle contestazioni erariali effettuate sui trasferimenti indiretti di pacchetti di controllo.
Estensione biennale dei termini per la detrazione dell'IVA e l'annotazione
Art. 12, D.Lgs. n. 148/2026
Modifica degli artt. 19, comma 1 e 25, comma 1, D.P.R. n. 633/72
Ripristino dei termini biennali per l'esercizio della detrazione dell'IVA, superando la stretta temporale introdotta dal D.L. n. 50/2017:
1. Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (in precedenza limitato all'anno di insorgenza).
2. L'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nel registro di cui all'art. 25 deve essere eseguita al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
Viene risolto il problema delle fatture “a cavallo d'anno” relative a operazioni con IVA esigibile nell'anno X ma ricevute nell'anno X+1: se la fattura viene ricevuta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno X+1 (30 aprile X+2), e registrata in apposita sezione del registro acquisti, la detrazione può essere retro-imputata ed effettuata nella dichiarazione annuale riferita all'anno X in cui il diritto è sorto.
A cascata, si allungano i termini per l'emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26, D.P.R. n. 633/72 (coerentemente con le circolari n. 1/E/2018 e n. 20/E/2021): la nota di accredito per un presupposto nato nel dicembre 2026 potrà essere emessa entro il 30 aprile 2029.
Tassazione anticipata del trust estesa espressamente alle imposte ipocatastali
Art. 13, D.Lgs. n. 148/2026
Integrazione dell'art. 4-bis, comma 3, D.Lgs. n. 346/90
Intervento di coordinamento normativo volto a estendere espressamente gli effetti dell'opzione facoltativa per la “tassazione in entrata” (anticipata) del trust alle imposte ipotecarie e catastali, qualora il conferimento dei beni nel trust o l'apertura della successione includano beni immobili.
In assenza di questa menzione testuale nella previgente formulazione dell'art. 4-bis, comma 3, l'effetto di anticipazione dell'obbligazione tributaria risultava testualmente riferito alle sole imposte di successione e donazione, creando forti dubbi interpretativi sulla spettanza dell'esenzione proporzionale in uscita per le imposte d'atto.
Decorrenza e misura degli interessi di successione su avvisi di rettifica
Art. 14, D.Lgs. 148/2026
Modifica dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 346/90
Viene risolto un difetto di coordinamento con il nuovo sistema di autoliquidazione del tributo successorio (introdotto dal D.Lgs. n. 139/2024), nel quale la liquidazione delle imposte principali non è più demandata d'ufficio all'Agenzia delle Entrate:
1. Gli interessi dovuti sulla maggiore imposta liquidata dall'ufficio a seguito di rettifica per dichiarazione incompleta o infedele non decorrono più dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale, bensì dal “giorno successivo alla scadenza del termine” entro il quale il contribuente era tenuto a pagare l'imposta autoliquidata (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione).
2. La misura degli interessi viene rideterminata, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, al tasso del 2,5% per ogni semestre compiuto (in luogo del previgente e anacronistico tasso del 4,5% per semestre).
Termine per l'accertamento dei componenti negativi pluriennali
Art. 22, D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento del comma 1-bis nell'art. 43, D.P.R. n. 600/73
Riforma dei termini di decadenza per l'azione di controllo dei componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale (es. quote di ammortamento di beni materiali/immateriali, spese di manutenzione e altre spese pluriennali):
1. fatta eccezione per le quote relative ad operazioni inesistenti, il termine ordinario per l'accertamento di violazioni commesse al momento dell'acquisto o del sostenimento della spesa non decorre più dall'anno di prima deduzione in assoluto, bensì decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, la singola quota di detti componenti è stata dedotta;
2. intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento per una data annualità, l'ufficio acquisisce la possibilità di procedere alla rettifica delle quote dedotte nelle annualità precedenti e successive ancora aperte.
La norma limita la prassi erariale (basata sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8500/2021) che consentiva all'Amministrazione di contestare l'esistenza del costo in anni lontani senza l'accertamento formale del primo anno. La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027. Restano escluse dalla novità le perdite d'impresa e le detrazioni pluriennali.
Limiti alla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base
Art. 23, D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento dell'art. 256-bis nel TU dell'Accertamento
Drastica limitazione all'operatività della presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa:
La presunzione di attribuzione pro-quota degli utili occulti ai soci opera esclusivamente qualora l'accertamento sia fondato sulla presenza di componenti positivi non contabilizzati (es. ricavi in nero) o sull'inesistenza di componenti negativi dichiarati (es. fatture false). La presunzione non trova invece applicazione a seguito di rettifiche di carattere puramente valutativo o interpretativo delle norme fiscali.
Limiti all'accertamento fondato sull'antieconomicità
Art. 24, D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento dell'art. 252-bis nel TU dell'Accertamento
Stretta sui poteri dell'Ufficio in materia di contestazione dell'antieconomicità aziendale basata sul mero scostamento dei corrispettivi rispetto al valore di mercato dei beni o servizi:
Viene stabilito che lo scostamento dal valore di mercato, di per sé solo, non è sufficiente a fondare una rettifica per antieconomicità. L'accertamento richiede la presenza e la prova di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che evidenzino il carattere fittizio delle operazioni o l'evasione d'imposta.
Ritenuta al 20% sui dividendi corrisposti a fondi pensione UE/SEE
Art. 26, D.Lgs. n. 148/2026
Modifica dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/73
Innalzamento dall'11% al 20% dell'aliquota della ritenuta d'imposta applicata sui dividendi distribuiti a fondi pensione costituiti in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list, nonché ai sottoconti esteri di PEPP (Pan-European Personal Pension Product).
Rivalutazione al 36% delle partecipazioni non quotate in Stati black list
Art. 27, D.Lgs. n. 148/2026
Modifica dell'art. 5, L. n. 448/2001
Disciplina speciale per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ex art. 47-bis, TUIR):
1. l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione viene elevata al 36% (rispetto al 21% ordinario);
2. non è ammessa la rateizzazione dell'imposta dovuta, che deve essere versata in un'unica soluzione;
3. in caso di controllo, l'individuazione dello Stato black list si esegue tramite il test della tassazione effettiva estera (effective tax rate - ETR); negli altri casi, si fa riferimento al livello nominale di tassazione, la cui soglia-limite è fissata al 12% (50% dell'aliquota IRES italiana, escludendo l'IRAP).
L'opzione di rivalutazione si considera definitiva per il contribuente (Cass. 24057/2014). Pertanto, qualora il socio dimostri in futuro che dalla partecipazione non conseguiva l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali per i 5 anni precedenti al realizzo (evitando la tassazione ordinaria), non sarà in ogni caso possibile richiedere il rimborso della maggiore imposta del 31% o 36% versata all'atto dell'opzione.
Adesione al CPB priva di effetti in mancanza dei requisiti di accesso
Art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento del comma 2-bis nell'art. 10, D.Lgs. n. 13/2024
Al fine di garantire certezza al patto tra Fisco e contribuente, viene espressamente previsto che l'adesione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) formulata dall'Agenzia delle Entrate sia totalmente priva di effetti (inefficace ab origine) qualora il contribuente non sia in possesso dei requisiti essenziali, quali l'assenza di debiti erariali o contributivi definitivi di importo pari o superiore a 5.000 euro al 31 dicembre dell'anno precedente.
Modifiche alla compagine sociale e rinnovo del CPB
Art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 148/2026
Modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 13/2024
Attenuazione della causa di esclusione dal concordato per le società di persone e associazioni professionali ex art. 5, TUIR, interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o associati.
L'ingresso di nuovi soggetti non determina l'esclusione dal concordato, a condizione che si tratti di un “rinnovo” del CPB (biennio 2026-2027) e che i nuovi soci/associati, nell'anno precedente al loro ingresso, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Per chi proviene da lavoro dipendente non si applica alcun limite reddituale. Per chi ha già partita IVA, opera il tetto di 35.000 euro. Se la società si trova al primo biennio di adesione, l'ingresso di nuovi soci determina invece la cessazione ordinaria.
Esclusione dell'opzione congiunta obbligatoria per attività con ISA differenti
Art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 148/2026
Modifica dell'art. 11, co. 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), D.Lgs. n. 13/2024
Vengono ridisegnate le cause di blocco ('tutti dentro o tutti fuori') per i professionisti che partecipano contemporaneamente a studi associati, STP o STA e dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. L'obbligo di adesione congiunta al concordato da parte del socio e dell'associazione/società si applica esclusivamente qualora le rispettive attività esercitate ricadano all'interno del medesimo ISA.
Qualora le attività economiche siano riconducibili a ISA differenti, il vincolo decade e ciascun soggetto (socio ed ente) può valutare in modo del tutto autonomo l'adesione. La novità si applica a tutte le adesioni a decorrere dal biennio 2026-2027, a prescindere dal fatto che si tratti di prima adesione o di rinnovo.
Potenziamento dei benefici premiali per il rinnovo del CPB
Art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento del comma 1-bis nell'art. 14, D.Lgs. n. 13/2024
Forte potenziamento del regime premiale ISA per i soggetti che decidono di rinnovare l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027:
1. esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA elevato a 100.000 euro annui (in luogo dei 70.000 ordinari);
2. esonero dal visto per compensazioni di crediti per imposte dirette e IRAP innalzato a 70.000 euro annui (in luogo dei 50.000 ordinari);
3. esonero dal visto o prestazione di garanzia per i rimborsi IVA elevato a 100.000 euro annui (rispetto a 70.000);
4. l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (ex art. 43, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, D.P.R. n. 633/72) viene innalzata a ben 2 anni (rispetto a 1 anno riconosciuto per la prima adesione).
Zero interessi sulle rateizzazioni delle imposte da CPB rinnovato
Art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento del comma 1-ter nell'art. 14, D.Lgs. n. 13/2024
Agevolazione finanziaria volta ad azzerare completamente gli interessi previsti per i pagamenti rateali delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
La disposizione è applicabile in caso di rinnovo del CPB limitatamente al biennio 2026-2027, esplicando i suoi effetti sul saldo 2026/acconto 2027 e sul saldo 2027/acconto 2028.
Rideterminazione del CPB a seguito di dichiarazione integrativa
Art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento del comma 3-bis nell'art. 19, D.Lgs. n. 13/2024
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/98) volta a correggere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato per l'anno precedente, l'adesione al CPB non decade:
Il reddito e il valore della produzione netta (VAP) concordati vengono automaticamente rideterminati sulla base dei nuovi dati integrati. Le sanzioni collegate alle irregolarità possono essere regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso. La norma si applica a partire dal modello REDDITI 2026 (relativo all'anno d'imposta 2025).
Semplificazione degli acconti storici per chi rinnova il concordato
Art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 148/2026
Inserimento del comma 3-bis nell'art. 20, D.Lgs. n. 13/2024
Eliminazione delle maggiorazioni previste per il calcolo degli acconti d'imposta eseguiti con il metodo storico (maggiorazione del 10% della differenza positiva per IRPEF/IRES e del 3% per l'IRAP), che erano state introdotte per la prima annualità di concordato.
La semplificazione è riservata ai contribuenti che effettuano il rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027, per i quali l'acconto viene dunque determinato applicando esclusivamente le regole e le aliquote ordinarie.
Regime di ravvedimento speciale (Sanatoria 2020-2023) per chi rinnova il CPB
Art. 29, D.Lgs. n. 148/2026
Viene introdotto un regime speciale di ravvedimento (sanatoria) delle annualità d'imposta dal 2020 al 2023 per i soggetti ISA che effettuano il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027 (ne restano quindi esclusi i soggetti al primo biennio di adesione):
1. la sanatoria prevede la determinazione graduale del maggior imponibile e dell'imposta sostitutiva IRPEF/IRES e IRAP dovuta per ciascun anno in base al punteggio ISA ottenuto nell'annualità di riferimento (con regole speculari ai precedenti regimi di ravvedimento);
2. possono accedere alla sanatoria anche i contribuenti con ricavi/compensi inferiori a 5.164.569 euro interessati da una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 (codici 15, 16 e 17 negli anni 2020-2022), da condizioni di non normale svolgimento dell'attività (codice 4) o da condizioni di multiattività (codice 7).
3. il versamento dell'imposta sostitutiva (imposta minima IRPEF/IRES di 1.000 euro; nessun minimo per l'IRAP) può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 15 marzo 2027, ovvero in un massimo di 10 rate mensili di pari importo con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027.
Il perfezionamento della sanatoria comporta l'allungamento dei termini di decadenza per l'accertamento e preclude l'azione di rettifica dell'Amministrazione, fornendo una copertura definitiva anche sulle annualità pre-concordato.

DECRETO OMNIBUS: CAMBIANO ANCORA LE REGOLE PER L’AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Con il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (c.d. “Decreto Omnibus”), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale 11.8.2026 n. 185 ed entrato in vigore il 12.8.2026, il Legislatore interviene nuovamente sull'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, riscrivendo per la terza volta in poco più di un anno le regole di determinazione del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La novità principale non riguarda le percentuali forfetarie – che restano quelle fissate dalla Legge di Bilancio 2025 – bensì i criteri di accesso al regime: sparisce il requisito della “nuova immatricolazione” legato alla data del contratto, sostituito da un criterio basato unicamente sull'anzianità del veicolo, con l'introduzione di due correttivi: una maggiorazione per i veicoli più datati e una per gli accessori non ricompresi nelle Tabelle ACI.

La norma di riferimento

L'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR disciplina la determinazione forfetaria del fringe benefit da assegnazione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori: in deroga al criterio del “valore normale”, il reddito imponibile in capo al dipendente è calcolato applicando una percentuale al costo chilometrico convenzionale di 15.000 km desumibile dalle Tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al lavoratore.

La disciplina ha conosciuto tre passaggi ravvicinati:

  • fino al 31.12.2024 le percentuali erano differenziate in base alle emissioni di CO2 del veicolo (25%, 30%, 40%/50%, 50%/60%);
  • con il comma 48, L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dall'1.1.2025, il criterio per fasce di emissione è stato sostituito da un'unica percentuale del 50%, ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in;
  • l'art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025 ha poi introdotto un regime transitorio (comma 48-bis) per mantenere il vecchio regime sui veicoli già in uso o ordinati entro il 31.12.2024.

La convivenza di tre regimi, ciascuno legato a specifiche combinazioni di data di ordine, immatricolazione, stipula del contratto e consegna, si è rivelata di difficile gestione: con la circolare n.10/E/2025 l’Agenzia, nell'interpretare in modo rigoroso i requisiti temporali, ha finito in molti casi per relegare le fattispecie “non allineate” al più oneroso criterio del valore normale.

Le novità del Decreto Omnibus

L'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 148/2026, sostituisce la lett. a) del comma 4 dell'art. 51, TUIR (modifica speculare per l'art. 53, comma 6, del nuovo TUIR di cui al D.Lgs. n. 117/2026, in vigore dall'1.1.2027).

Le modifiche possono essere così riassunte:

  • eliminazione del requisito della nuova immatricolazione e della data di stipula del contratto quali condizioni di accesso al regime forfetario: la disciplina si applica ora a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo, senza vincoli cronologici di ingresso;
  • maggiorazione del 50% del valore forfetario per i veicoli “datati”, cioè dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dall'1.1 del sesto anno);
  • inclusione nel calcolo al netto anche delle somme trattenute al dipendente per accessori e allestimenti, e non più della sola componente veicolo;
  • maggiorazione del 5% del valore forfetario in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

Il raffronto tra vecchio e nuovo testo

La tabella seguente mette a confronto i tratti essenziali della disciplina risultante dalla Legge di Bilancio 2025 e quella oggi vigente per effetto del Decreto Omnibus.

ElementoRegime L. 207/2024Regime D.Lgs. 148/2026
Requisito di accessoVeicolo di nuova immatricolazione + contratto stipulato dall'1.1.2025Nessun requisito temporale di ingresso: rileva solo l'anzianità del veicolo
Percentuali forfetarie50% - 10% (BEV) - 20% (plug-in)Invariate: 50% - 10% (BEV) - 20% (plug-in)
Veicoli oltre 5 anniNessuna maggiorazione specificaMaggiorazione 50% dal sesto anno di immatricolazione
Accessori/allestimentiNon incidono sul netto trattenuto al dipendenteConcorrono al netto trattenuto; maggiorazione 5% se extra-tabella ACI

La riforma del regime transitorio

Il comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, riscrive anche il comma 48-bis dell'art. 1, L. n. 207/2024.

Resta ferma la disciplina vigente al 31.12.2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024 e per quelli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso dell'intero 2025 (cade il più restrittivo termine del 30.6.2025 previsto dalla precedente versione della norma).

Anche per questi veicoli, dal sesto anno di immatricolazione, scatta la maggiorazione del 50%, applicabile anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente.

Quanto alla decorrenza generale, il comma 5 dell'art. 2 dispone che le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta 2026, e riguardano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio: per queste fattispecie, che fino a oggi avrebbero scontato il criterio del valore normale, si applicherà invece il nuovo criterio forfetario.

In sintesi

Il Decreto Omnibus supera la verifica “a tre requisiti” (immatricolazione, stipula del contratto, consegna) introdotta dalla riforma 2025, sostituendola con un criterio unico basato sull'anzianità del veicolo: il regime forfetario si applica a tutti i veicoli con non più di 5 anni dalla prima immatricolazione, con una maggiorazione del 50% oltre tale soglia e del 5% in presenza di accessori extra-tabella ACI. Le nuove regole si applicano dal 2026, incluse le assegnazioni 2025 rimaste finora prive di una disciplina agevolativa certa.

Indicazioni operative

Alla luce delle novità illustrate, si suggerisce alle imprese di:

  • mappare il parco veicoli aziendali in base alla data di prima immatricolazione, per individuare i veicoli che supereranno la soglia dei 5 anni e saranno soggetti alla maggiorazione del 50%;
  • verificare le pattuizioni relative ad accessori e allestimenti forniti in uso promiscuo, per applicare correttamente la maggiorazione del 5% ove dovuta;
  • riesaminare la posizione dei veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio, ai quali si applica dal 2026 il nuovo criterio forfetario in luogo del valore normale;
  • verificare i comportamenti già adottati fino al 31.12.2025 in tema di accessori, che restano “fatti salvi” dalla norma transitoria, senza possibilità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva, il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1, D.P.R. n. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2026 sarà quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2025.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati):

  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis e articolo 3, D.P.R. n. 322/1998;
  • avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
  • tramite le CCIAA italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. n. 518/1970.

Il 30 settembre 2026 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Ambito soggettivo

L’adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in un altro Stato membro dell'Unione Europea per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione Iva in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del pro-rata, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
  • non abbia la sede della propria attività economica nello Stato membro di rimborso;
  • non possieda nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;
  • non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
  • non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:
  • di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili Iva; nonché
  • di operazioni soggette a Iva con il meccanismo del reverse charge.

Non preclude il diritto al rimborso la circostanza che il soggetto passivo richiedente:

  • abbia nominato, nello Stato membro di rimborso, un rappresentante fiscale ai fini Iva (Corte di Giustizia UE, causa C-323/12 del 6 dicembre 2014);
  • avrebbe dovuto essere identificato ai fini Iva nello Stato membro di rimborso (Corte di Giustizia UE, causa C-242/19 dell’11 giugno 2020).

Soggetti esclusi

Il rimborso dell’Iva assolta in altri Stati membri è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • non abbia svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato solamente operazioni esenti o non soggette a Iva che non conferiscono il diritto alla detrazione;
  • si sia avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla L. n. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011;
  • si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli ex articolo 34, D.P.R. n. 633/1972.

Ambito oggettivo

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all’acquisto e all’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

  • le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
  • le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
  • le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
  • i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
  • il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate destinata all’istanza di rimborso è disponibile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

Importo minimo del rimborso

L'importo dell’Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

  • a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a 3 mesi;
  • a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

Rimborso da parte di Stato estero

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle entrate, ricevuta l’istanza, provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l’ufficio dell’Agenzia delle entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA’ SEMPLICE

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 35 a 41) ha riproposto le misure di favore riguardanti l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione agevolata delle società in società semplice, fissando la scadenza delle operazioni al 30 settembre 2026. Il Legislatore, riprendendo modalità e requisiti già sperimentati nelle recenti edizioni della misura, intende agevolare l’estromissione di immobili e altri beni dal regime di impresa, favorendo la gestione privatistica dei patrimoni. Sono ritenute applicabili le prassi e i chiarimenti forniti dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2016 e n. 37/E/2016, in quanto la disciplina attuale ricalca fedelmente quelle precedenti (art. 29, L. n. 449/1997, art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015, art. 1, commi 100-105, L. n. 197/2022 e art. 1, commi 31-36, L. n. 207/2024), limitandosi ad aggiornare le scadenze operative. Il medesimo art. 1 della L. n. 199/2025 ha inoltre riaperto l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, con effetto dal 1° gennaio 2026, da perfezionare entro il 31 maggio 2026.

Ambito soggettivo

Rientrano tra i soggetti beneficiari:

  • società di persone: società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.);
  • società di capitali: società a responsabilità limitata (S.r.l.), per azioni (S.p.a.) e in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobiliari e mobili registrati, soprattutto in caso di trasformazione in società semplice.

Per quanto concerne la trasformazione agevolata, possono beneficiarne solo le società commerciali il cui oggetto principale sia la mera gestione di beni (non lo svolgimento di attività tipiche di impresa).

Ambito oggettivo

Le operazioni agevolate riguardano:

  • beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa;
  • sono compresi anche immobili patrimoniali, “merce” e strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E, A/10) qualora non utilizzati direttamente nell’attività (ivi compresi i beni situati all’estero).

Requisiti e condizioni per l’agevolazione

I soci devono risultare iscritti nel libro soci (ove prescritto) al 30 settembre 2025 oppure, in presenza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, ossia entro il 31 gennaio 2026 (la L. n. 199/2025 è in vigore dal 1° gennaio 2026). Solo tali soggetti possono fruire dell’agevolazione; eventuali trasferimenti successivi alla predetta data non beneficiano del regime agevolato, ferma restando l’agevolazione in capo ai soci che erano tali al 30 settembre 2025.

Tempistiche e adempimenti

Le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione devono essere formalmente perfezionate entro il 30 settembre 2026. Il versamento dell’imposta sostitutiva prevista deve avvenire in 2 tranche: il 60% entro il 30 settembre 2026 e il 40% restante entro il 30 novembre 2026. Sulla seconda rata non sono dovuti interessi e l’imposta sostitutiva, da versare con modello F24, può essere compensata con i crediti tributari e contributivi disponibili.

Regime fiscale agevolato

Per fruire delle agevolazioni in parola, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o dei beni posseduti in caso di trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per le società “non operative” (in almeno 2 degli ultimi 3 esercizi), la misura dell’imposta sostitutiva sale al 10,5%. Qualora, per effetto dell’assegnazione, la società utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, l’annullamento delle stesse comporta l’applicazione di un’ulteriore imposta sostitutiva del 13%. Il valore normale degli immobili può essere scelto tra quello di mercato (art. 9, TUIR) o quello catastale, calcolato con appositi moltiplicatori legati alla rendita catastale (art. 52, D.P.R. n. 131/1986). Il costo fiscalmente riconosciuto varia in base alla categoria del bene e agli ammortamenti effettuati.

Imposte indirette

Sul fronte delle imposte indirette, la nuova disciplina conferma le agevolazioni nell’applicazione delle altre imposte indirette (diverse dall’IVA) dovute per l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci. In particolare, le agevolazioni sono le seguenti:

  • l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà;
  • le imposte ipotecarie e catastali, se previste in misura proporzionale, sono dovute nella misura fissa di 200 euro cadauna.

In caso di assegnazione o cessione agevolata di beni immobili abitativi, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale laddove l’operazione sia alternativamente esente da IVA o fuori campo IVA (tale ultima ipotesi ricorre solamente per le assegnazioni di beni che la società ha acquistato senza detrarre l’IVA). In tali ipotesi l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si rendono dovute nelle seguenti misure:

  • 4,5% (in luogo del 9%) se l’immobile è abitativo (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
  • 1% (in luogo del 2%) se l’immobile è abitativo e ricorrono in capo all’assegnatario/acquirente i requisiti “prima casa” (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
  • 7,5% (in luogo del 15%) se l’assegnazione ha a oggetto terreni agricoli (per i quali resta ferma l’applicazione dell’imposta fissa di registro e ipotecaria di 200 euro cadauna e quella catastale nella misura dell’1% se l’assegnatario è un coltivatore diretto o uno IAP iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale).

Sebbene a suo tempo la circolare n. 26/E/2016 non si sia pronunciata, si ritiene che la misura minima dell’imposta di registro pari a 1.000 euro (applicabile nelle prime 2 ipotesi) non sia riducibile alla metà, ma sia sempre dovuta nella misura piena di 1.000 euro.

La citata circolare n. 26/E/2016 aveva precisato che la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro è costituita dal valore normale del bene immobile, determinato con le stesse regole previste per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’8% prevista in capo alla società. In buona sostanza, il valore cui fare riferimento non è quello di mercato, bensì quello “catastale” risultante dall’applicazione alla rendita catastale del bene dei moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986.

Effetti sui soci e sulle partecipazioni

È bene osservare sin da subito che nell’ambito di questa operazione non opera la presunzione di distribuzione di cui all’art. 47, comma 1, secondo periodo, TUIR, secondo cui devono essere distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitale. Anche se la disapplicazione in questione, secondo quanto precisato nella circolare n. 26/E/2016, è limitata alla differenza su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva, dal punto di vista fiscale la norma lascia libertà di attingere dalle riserve presenti nel patrimonio netto della società (di utili o di capitale) fermo restando il rispetto degli eventuali vincoli imposti dalla normativa civilistica e in particolare dagli OIC. Nel caso di utilizzo di riserve di utili la tassazione in capo al socio è determinata come segue:

  • fino a concorrenza dell’importo su cui la società deve corrispondere l’imposta sostitutiva (differenza tra valore normale dell’immobile e costo fiscale dello stesso) non vi è alcuna tassazione in capo al socio assegnatario poiché il pagamento dell’imposta da parte della società rende definitiva la tassazione del predetto differenziale;
  • il valore normale dell’immobile preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva in capo alla società costituisce dividendo in natura in capo al socio al netto del differenziale già assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla società.

L’importo soggetto a tassazione costituisce un dividendo rilevante in capo al socio e sconta l’imposta “secca” del 26%.

Trasformazione agevolata in società semplice

La trasformazione agevolata, da perfezionare entro il 30 settembre 2026, è riservata alle società (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobiliari o mobili registrati. La trasformazione consente di far confluire detti beni in una società semplice (non commerciale) fuoriuscendo dal regime d’impresa, con effetto sia ai fini reddituali che civilistici. Gli aspetti più rilevanti sono i seguenti:

  • la compagine sociale al momento della trasformazione deve coincidere con quella in essere alla data del 30 settembre 2025;
  • sulle plusvalenze emergenti si applica l’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5%), analoga a quella dell’assegnazione agevolata.

Gli effetti fiscali in capo ai soci seguono la medesima logica dell’assegnazione: il nuovo costo fiscale delle partecipazioni viene aumentato dalla base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le imposte indirette, va tenuto conto che l’atto di trasformazione è soggetto a imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, mentre ai fini IVA si tratta di valutare le relative conseguenze poiché il passaggio da società commerciale a società semplice determina l’autoconsumo di tutti i beni presenti in capo alla società.

30 settembre 2026È la data più densa del mese: rimborso IVA estera, assegnazione agevolata dei beni ai soci e numerosi adempimenti periodici.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETEMBRE 2026

Settembre: cosa ricordare

Una lettura rapida delle scadenze più trasversali del mese. Lo scadenziario completo e il dettaglio degli adempimenti restano disponibili subito sotto.

Da non perdereDa verificareOrdinaria

Nota di lettura: il cruscotto evidenzia le date di maggiore interesse generale; lo scadenziario seguente conserva tutti gli adempimenti della circolare, compresi quelli riferiti a specifiche categorie o situazioni. Verificare con lo Studio le scadenze applicabili alla propria posizione.

ScadenzaTributo/ ContributoAdempimento
Martedì 15 settembreImposte diretteMod. 730 - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.
Martedì
15 settembre
IvaRegistrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Martedì
15 settembre
IvaFattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Martedì
15 settembre
IvaOperazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Martedì
15 settembre
Associazioni
sportive
dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Mercoledì
16 settembre
Imposte diretteVersamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
Mercoledì
16 settembre
Imposte diretteRedditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.
Mercoledì
16 settembre
Imposte diretteModello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
Mercoledì
16 settembre
Imposte diretteImposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).
Mercoledì
16 settembre
(segue)
IvaLiquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
IvaContabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2026.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
IvaContribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
IvaVersamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
Imposta sugli
intrattenimenti
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
Imposta sulle
transazioni
finanziarie
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Mercoledì
16 settembre
(segue)
InpsContributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
InpsContributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
InpsGestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
InpsAgricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2026.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
InpsAgricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2026, mediante il modello F24.
Mercoledì
16 settembre
(segue)
Ragionieri
Commercialisti
Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente).
Domenica
20 settembre
Imposta di bolloFattura elettronica - Entro il 20.09 l’Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
Domenica
20 settembre
ConaiDenuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Venerdì
25 settembre
IvaElenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì
30 settembre
Imposte
dirette
Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.
Mercoledì
30 settembre
Imposte
dirette
Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
Mercoledì
30 settembre
IvaFattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Mercoledì
30 settembre
IvaRegistrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
Mercoledì
30 settembre
IvaEnti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Mercoledì
30 settembre
IvaRegime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
Mercoledì
30 settembre
IvaComunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2026.
Mercoledì
30 settembre
IvaRimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Imposta
di registro
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Gruppo IvaCostituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2027.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Imposta di bolloFattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2026 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2026 di importo superiore a € 5.000.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Assegnazione
agevolata beni
ai soci/
trasformazione
in società
semplice
Adempimento - Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire, in presenza dei requisiti prescritti, delle disposizioni agevolate versando entro il 30.09.2026 la 1ª rata dell'imposta sostitutiva.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici (art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025).
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Collegamento
Pos-Rt
Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.07.2026.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
IciEnti non commerciali - Termine entro il quale gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione Ici in relazione al recupero Ici 2006-2011 (D.P.C.M. 26.03.2026).
Mercoledì
30 settembre
(segue)
InpsFlusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
InpsContributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2026 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Libro unico
del lavoro
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Mercoledì
30 settembre
(segue)
Assemblee
societarie
Modalità - Termine entro il quale le assemblee di società ed enti possono essere svolte a distanza anche in deroga alle disposizioni statutarie (D.L. 200/2025).
Mercoledì
30 settembre
(segue)
5 per milleRegolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.
NotaSe il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
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