Circolare monotematica: Tutela di Malattia per prestazioni ambolaturiali complesse e/o permanenza in strutture

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Tutela di malattia per prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza in strutture

L’INPS amplia e chiarisce le fattispecie nelle quali può essere riconosciuta la tutela previdenziale della malattia.

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6fattispecie esaminate
3regimi di tutela
65/2026circolare INPS

In 30 secondi

Cosa cambia

La tutela di malattia viene riconosciuta anche per nuove prestazioni ambulatoriali complesse e per la permanenza in determinate strutture sanitarie, residenziali o semiresidenziali.

Il punto decisivo

Il trattamento cambia in base alla natura sanitaria della struttura, al regime di assistenza e alla documentazione disponibile.

Attenzione

Quando la fattispecie è assimilata alla malattia comune restano necessari il certificato medico e il rispetto delle fasce di reperibilità.

Classificazione
ImportanteOperativa
Riferimenti
Circolare INPS n. 65/2026Art. 26 L. 833/1978
Focus lettura

Individuare quando la permanenza è equiparata al ricovero ospedaliero, al day hospital oppure alla malattia comune.

Premessa

Con la circolare n. 65/2026 l’INPS ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in situazioni che, pur non configurando sempre un ricovero ordinario, determinano per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

Le nuove indicazioni riguardano prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e la permanenza presso specifiche strutture sanitarie, riabilitative, psichiatriche e terapeutiche.

Principio generale. La qualificazione previdenziale dipende dalla concreta modalità di erogazione della prestazione, dai requisiti della struttura e dalla documentazione sanitaria prodotta.

Quadro riepilogativo

Prestazione o strutturaTrattamento previdenzialeCondizioni e note operative
Prestazioni ambulatoriali complesse: DSA, day surgery, MAC, BIC, PAC e PDTDay hospitalDurante le “dimissioni protette” sono trattate come ricovero le sole giornate di accesso programmato; gli altri giorni richiedono certificazione medica.
Centri di Salute Mentale (CSM)Malattia / day hospitalLe presenze per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti. L’ospitalità notturna formalmente documentata come ricovero breve è equiparata al day hospital.
Strutture riabilitative, socioriabilitative psichiatriche, RSA e HospiceRicovero o malattia comuneL’equiparazione al ricovero richiede natura sanitaria, autorizzazione o accreditamento, direzione sanitaria, cartella clinica, PTI e assistenza qualificata. In mancanza, serve certificazione medica.
Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB)Ricovero ospedalieroLa permanenza presso il Pronto Soccorso o le unità annesse presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero.
Comunità terapeutiche per dipendenze patologicheRicovero o malattia comuneRicovero solo in regime sanitario, con équipe medica, protocolli, cartella clinica, PTI e autorizzazione/accreditamento SSN. Altrimenti malattia comune e reperibilità.
Centri per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)Ricovero o malattia comuneDay service, day hospital e residenzialità intensiva sanitaria sono equiparati al ricovero se ricorrono i requisiti sanitari. Le altre permanenze richiedono certificazione e reperibilità.

Prestazioni ambulatoriali complesse

Fattispecie interessate

Rientrano tra le prestazioni equiparate al day hospital:

  • Day Service Ambulatoriale (DSA);
  • day surgery;
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDT).

Dimissioni protette

Sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente i giorni nei quali il lavoratore si reca presso la struttura ospedaliera per gli accertamenti programmati.

Gli ulteriori giorni compresi nello stesso arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo in presenza di idonea certificazione medica.

Salute mentale e strutture riabilitative

Centri di Salute Mentale

Le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e possono essere indennizzate come malattia.

L’ospitalità notturna, se formalmente prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al regime di day hospital.

Strutture sanitarie

Per l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche devono operare in regime autorizzato o accreditato e possedere requisiti sanitari quali direzione sanitaria, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale aggiornato, gestione dei farmaci e delle emergenze, tracciabilità delle presenze e personale qualificato continuativo.

Sono equiparati al ricovero ospedaliero anche i ricoveri presso SPDC, Unità di Riabilitazione Intensiva o Estensiva, centri di cui all’art. 26 della L. 833/1978, RSA per motivi sanitari e Hospice.

Strutture non sanitarie

In assenza dei requisiti sanitari, oppure nelle strutture a prevalenza socioeducativa prive di cartella clinica, si applica la disciplina della malattia comune, previa certificazione medica.

La stessa regola vale per le prestazioni semiresidenziali, i centri diurni e le strutture socioriabilitative prive di assistenza sanitaria. Restano applicabili le fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura.

OBI, comunità terapeutiche e centri DNA

OBI e Degenza Breve

La permanenza presso il Pronto Soccorso, l’Osservazione Breve Intensiva o la Degenza Breve è assimilata al ricovero ospedaliero ai fini della tutela previdenziale.

Dipendenze patologiche

La permanenza in comunità terapeutiche è assimilata al ricovero ospedaliero quando la struttura garantisce assistenza sanitaria, opera con un medico responsabile, utilizza protocolli clinici e farmacologici, redige cartella clinica e PTI ed è autorizzata o accreditata dal SSN.

Per il riconoscimento dell’indennità di ricovero il lavoratore deve produrre il certificato di dimissione completo di diagnosi. Le comunità prive di assistenza sanitaria e le permanenze semiresidenziali restano invece equiparate alla malattia comune.

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Le prestazioni in day service e day hospital e la residenzialità intensiva sanitaria sono equiparate al ricovero ospedaliero quando ricorrono i requisiti di accreditamento, cartella clinica, PTI ed équipe multidisciplinare.

Le permanenze semiresidenziali o presso strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune, con necessità di certificazione medica e reperibilità presso la struttura.

Indicazioni operative

Per le aziende. Prima di qualificare l’assenza è necessario verificare il tipo di prestazione, la natura sanitaria o socioeducativa della struttura e la documentazione rilasciata al lavoratore.
  • Ricovero ospedaliero o day hospital: occorre la documentazione della struttura attestante la permanenza o l’accesso.
  • Malattia comune: è necessaria l’idonea certificazione medica.
  • Fasce di reperibilità: si applicano nei casi equiparati alla malattia comune; il domicilio di reperibilità può coincidere con la struttura.
  • Comunità terapeutiche: per l’indennità di ricovero è richiesto il certificato di dimissione completo di diagnosi.

Il settore lavoro & previdenza di Studio Negri e Associati

La presente versione digitale facilita la consultazione della circolare. Per dettagli, condizioni e casi specifici si rinvia alla documentazione ufficiale e alla circolare INPS n. 65/2026.

Circolare informativa Lavoro e Previdenza per le Aziende – Luglio 2026

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Informativa per l’azienda – luglio 2026

A tutte le aziende clienti.

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10argomenti principali
4date operative
30+riferimenti normativi
Classificazione
ImportanteOperativaDa monitorare
Normative citate
D.L. 38/2026L. 199/2025D.Lgs. 81/2015L. 88/2026Circ. AdE 3/E/2026Circ. INPS 64/2026
Focus

Lavoro e Previdenza · Gestione del Personale

Consulta tutte le norme e i documenti citati 30+ riferimenti

Leggi e decreti

  • D.L. 317/1987
  • D.L. 338/1989
  • D.L. 78/2010
  • D.L. 19/2024
  • D.L. 38/2026
  • D.Lgs. 81/2015
  • D.Lgs. 209/2023
  • D.Lgs. 241/1997
  • D.Lgs. 36/2021
  • Legge 232/2016
  • Legge 205/2017
  • Legge 234/2021
  • Legge 388/2000
  • Legge 199/2025
  • Legge 88/2026
  • Decreto 29 maggio 2026
  • Decreto 9 luglio 2025
  • D.I. 5 febbraio 2018

Prassi e documenti degli enti

  • AdE circolare 3/E/2026
  • AdE risoluzione 22/E/2026
  • AdE risposte 110/E e 121/E/2026
  • INPS circolari 55, 56, 57, 61 e 64/2026
  • INPS messaggi 1808, 1966, 1968, 1970 e 1972/2026
  • INAIL circolari 25, 28 e 29/2026
  • Direttive COVIP 22 giugno 2026
  • Tribunale di Bologna, sentenza 28 aprile 2026

Sicurezza ed emergenza caldo

  • Linee di indirizzo Conferenza Regioni 19 giugno 2025
  • Veneto DGR 376/2026
  • Lazio ordinanza Z00001/2026
  • Liguria ordinanza 1/2026
  • Toscana ordinanza 2/2026
  • Piemonte ordinanza 1/2026
  • Puglia ordinanza 321/2026

NEWS DI LUGLIO

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lavoratori all'estero: fissate le retribuzioni convenzionali 2026 È stato pubblicato sulla G.U. n. 133 dell’11 giugno 2026 il Decreto 29 maggio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che determina le retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero. Il Decreto prevede che dal 1° gennaio 2026 a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026 le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi del D.L. n. 317/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR, sono stabilite, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al Decreto medesimo. Viene precisato che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. In merito alla frazionabilità delle retribuzioni, è disposto che i valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. Infine, viene ricordato che il trattamento di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati viene liquidato sulle retribuzioni convenzionali, al ricorrere delle condizioni previste.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto, 29/5/2026, G.U. 11/6/2026,

n. 133

Deleghe gestione lavoro domestico: nuove regole post decesso del datore di lavoro L’INPS, con messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, ha informato che non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso del datore di lavoro. Se, al momento del decesso, è già attiva o in fase di attivazione una delega a professionisti, associazioni sindacali o agenzie per il lavoro, questi intermediari autorizzati possono comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso; una volta spirato tale termine, l’Istituto procederà alla chiusura d'ufficio. Qualora, invece, non sia presente una delega attiva, entro 60 giorni l’erede ha a disposizione 2 distinte modalità per comunicare la cessazione del rapporto: attraverso Contact Center Multicanale, previo utilizzo del PIN telefonico generato nella propria area personale "MyINPS", accedendo con SPID, CIE o CNS; inviando una comunicazione tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente.

INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1972

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

L’INPS aggiorna interessi di dilazione e differimento e sanzioni civili

L’INPS, con circolare n. 64 del 16 giugno 2026, in seguito alla decisione di politica monetaria della BCE dell’11 giugno 2026, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), pari al 2,40% dal 17 giugno 2026, ha comunicato i valori aggiornati degli interessi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili. A decorrere dal 17 giugno 2026 l’interesse di dilazione e autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.06.circolare-numero-64-del-16-06-2026_15289.html dev’essere calcolato al tasso del 4,40% annuo. L’Istituto precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,40%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026. Per quanto riguarda le sanzioni civili:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi

la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno;

  • nelle ipotesi di evasione, in caso di denuncia effettuata

spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili vengono degradate alla misura dell’omissione, pari al 7,90% in ragione d’anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; se il versamento è effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno.

INPS, circolare, 16/6/2026, n. 64

Pagamento premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili L’INAIL, con circolare n. 29 del 15 giugno 2026, ha informato che, con decorrenza 17 giugno 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, ex art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 30, D.L. n. 19/2024. La variazione consegue alla decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026 della BCE, che ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. In caso di rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse del 4,40%. L’Istituto precisa che nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, dal 17 giugno 2026 il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al

7,90%, cioè al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti;

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, del

2,40% se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno:

  • al 7,90% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento

principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;

  • al 9,90% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento

principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti) se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

INAIL, circolare, 15/6/2026, n. 29

MAT e nomenclatore tariffario: modifiche operative dal 1° gennaio 2026 L’INAIL, con circolare n. 28 del 12 giugno 2026, ha comunicato che sono state introdotte delle modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi (MAT) e al nomenclatore tariffario, in seguito alle D.I. Lavoro-Economia del 2 aprile 2026. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2026 e riguardano, tra le altre cose, le disposizioni in materia di rettifica dell’erroneo inquadramento nelle Gestioni tariffarie per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS (artt. 7 e 8, MAT). La nuova formulazione degli artt. 7 e 8 stabilisce che i provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’INAIL comunica al datore di lavoro il provvedimento adottato (in caso di rettifica d’ufficio) e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (in caso di rettifica su domanda del datore di lavoro). La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2026 e supera la precedente previsione, secondo cui il provvedimento di rettifica aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS.

INAIL, circolare, 12/6/2026, n. 28

Bonus giovani, donne e ZES: possibile presentare le domande L’INPS, con 3 distinti messaggi, ha comunicato l’apertura della procedura di presentazione delle domande di accesso ai bonus giovani, donne e ZES. L’Istituto, con messaggio n. 1970 dell’11 giugno 2026, ha comunicato che, a decorrere dall’11 giugno 2026 stesso, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo relativamente al bonus donne, consistente nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di

donne svantaggiate e molto svantaggiate. L’istanza può essere presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, e compilando il relativo modulo on-line, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 57/2026 al paragrafo 10. Con messaggio n. 1968 del’11 giugno 2026 l’INPS comunica che, dalla medesima data, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in relazione al bonus ZES 2026, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). L’incentivo, della durata massima di 24 mesi, spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. La domanda va presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza online, con le modalità precisate dalla circolare INPS n. 56/2026, paragrafo 10. Infine, con messaggio n. 1966 dell’11 giugno 2026, l’INPS informa che, a far data dall’11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda per il bonus giovani 2026, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati. L’istanza può essere presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, secondo le modalità specificate al paragrafo 10 della circolare n. 55/2026. Tutti i messaggi, inoltre, offrono indicazioni operative per la fruizione delle agevolazioni contributive relativamente a tutte le Gestioni previdenziali interessate.

INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1970; INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1968; INPS,

messaggio, 11/6/2026, n. 1966

INAIL: aggiornati i minimali retributivi per i premi 2026 L’INAIL, con circolare n. 25 del 28 maggio 2026, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2026. Il documento fornisce, inoltre, il consueto aggiornamento delle retribuzioni convenzionali e delle basi imponibili applicabili alle diverse categorie di assicurati. L’aggiornamento deriva dall’applicazione delle disposizioni che prevedono la rivalutazione annuale dei minimali retributivi sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT, che per il 2025 è stata pari all’1,4%. Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero di

retribuzione imponibile è fissato, per il 2026, in 58,13 euro, corrispondenti a 1.511,38 euro mensili nell’ipotesi di 26 giornate lavorative. Tali valori costituiscono il limite minimo di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione imponibile assicurativa.

INAIL, circolare, 28/5/2026, n. 25

Decreto Fiscale: Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 la Legge n. 88 del 22 maggio 2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 38/2026 coordinato con la legge di conversione n. 88/2026. Tra le novità di interesse si segnala:

  • aggiornamento dei riferimenti normativi relativamente al regime

fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con decorrenza dal periodo d’imposta 2027. L’art. 2 – Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati, recita: «All’articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209»». Pertanto, l’art. 1, comma 154, Legge n. 232/2016, viene integrato con il rinvio all’art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, precisando che il regime fiscale dei neo-residenti, ex art. 24-bis, TUIR, non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati né con il regime preesistente di cui al D.Lgs. n. 147/2015;

  • esclusione dalla tassazione IRPEF per i marittimi che risiedono

in Italia, ma che trascorrono più di 183 giorni all’anno imbarcati su navi battenti bandiera estera;

  • posticipata al 1° maggio 2026 la nuova disciplina, introdotta

dalla Legge di bilancio 2026 e inizialmente prevista in applicazione dal 1° marzo 2026, relativa alla ritenuta sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. La Legge di conversione, inoltre, elimina l’obbligo per le agenzie di viaggi dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per l’attività di intermediazione percepite per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio;

  • viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e

benzina a favore delle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA;

  • è stabilita una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte, pari a

300 euro complessivi, per i premi erogati dalla data di pubblicazione del D.L. n. 38/2026 (27 marzo 2026) al 31 dicembre 2026 agli atleti dilettanti

nell’ambito di manifestazioni sportive. L’art. 9 – Soglia per l’esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti, recita: «1. Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro;

  • se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono

assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Legge 22/5/2026, n. 88, G.U. 22/5/2026, n. 117

SALUTE E SICUREZZA

Emergenza caldo: emanate le ordinanze a tutela dei lavoratori In relazione all’emergenza caldo, e ai rischi connessi per i lavoratori, alcune Regioni hanno emanato le ordinanze volte a limitare o vietare il lavoro all’aperto che preveda elevati sforzi fisico ed esposizione solare nelle ore più calde (dalle 12.30 alle 16.00) e nei giorni a rischio elevato, come individuati dal sito ufficiale www.worklimate.it. Le alte temperature e la radiazione solare comportano, anche in ragione dei cambiamenti climatici e del progressivo aumento delle temperature, determinano un incremento del rischio da stress termico e delle patologie correlate al caldo e all’esposizione alla radiazione solare, con possibili ripercussioni anche sull’aumento del rischio infortunistico. Da ciò consegue l’obbligo per i datori di lavoro di valutare e gestire questi rischi, che interessano sia ambienti di lavoro indoor, per il rischio connesso al calore e alle elevate temperature, sia gli ambienti di lavoro outdoor, dove i rischi risultano ulteriormente aggravati dall’esposizione diretta alla radiazione solare. Si rammenta che, al fine di supportare la prevenzione, sono disponibili: le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025; il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, approvato dal Ministero del Lavoro con Decreto 9 luglio 2025 e sottoscritto dalle principali parti sociali a livello nazionale, che si pone l’obiettivo di fornire un riferimento unitario per la gestione dei rischi connessi agli eventi climatici estremi, in particolare alle ondate di calore, garantendo al contempo la continuità delle attività produttive e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le ordinanze emanate si segnalano:

  • Veneto: DGR n. 376/2026;
  • Lazio: ordinanza Z00001/2026;
  • Liguria: ordinanza n. 1/2026;
  • Toscana: ordinanza n. 2/2026;
  • Piemonte: ordinanza n. 1/2026;
  • Puglia: ordinanza n. 321/2026.

TASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI RINNOVI CONTRATTUALI, LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI – CHIARIMENTI Con la circolare n. 3/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, sull’applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2026 in tema di tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Di seguito si propone una sintesi dei principali rilievi.

Tali indennità sono corrisposte Incrementi delle indennità erogate mensilmente e confluiscono nella mensilmente connesse allo svolgimento retribuzione ordinaria; perciò, possono della mansione (ad esempio indennità di essere assoggettate all’imposta sostitutiva cassa o indennità variabili) qualora i CCNL ne abbiano previsto l’incremento. Possono beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL Incrementi retributivi con decorrenza sottoscritti nel triennio 2024-2026, economica antecedente alla erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre sottoscrizione del CCNL 2026, anche se relativi ad annualità precedenti, esclusi gli importi erogati una tantum. L’agevolazione si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l’importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di Superminimo assorbibile individuale altri analoghi elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro. L’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione di ferie, festività soppresse e permessi (di natura Ferie, gratifica feriale e festività soppressa contrattuale collettiva). del 4 novembre Risposta affermativa anche per la gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre. L’imposta sostitutiva si applica alla Maggiorazione domenicale maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica,

pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. Nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l’agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti; nel caso di lavoro supplementare in Part-time verticale giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, il beneficio non è applicabile. L’imposta sostitutiva si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro Straordinario festivo o notturno straordinario notturno o straordinario festivo. L’imposta sostitutiva si applica alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa Indennità di reperibilità attività lavorativa, in quanto funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni. L’imposta sostitutiva si applica anche Indennità di pernottamento all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117, CCNL Credito. Qualora al rapporto di lavoro non sia stato Assenza o mancata applicazione di un applicato un CCNL, le imposte sostitutive CCNL non possono essere applicate. Qualora le somme siano corrisposte ai lavoratori impatriati nonché ai docenti o ai ricercatori, le stesse devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza, dunque, Lavoratori impatriati e docenti o tenere conto delle riduzioni previste dalle ricercatori residenti all’estero che si relative norme agevolative. trasferiscono in Italia Qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono

percepiti, nella misura ridotta prevista dalla norma.

DIRETTIVE COVIP IN TEMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono state pubblicate dalla COVIP, lo scorso 22 giugno 2026, le direttive in tema di previdenza complementare, con particolare riguardo alla novità dell’adesione automatica ad opera della Legge di bilancio 2026, che, dal 1°luglio 2026, sostituiscono integralmente le indicazioni del 24 aprile 2008. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha, in particolare, chiarito che:

  • per “lavoratori di prima assunzione” si intendono i soggetti assunti per la

prima volta in qualità di lavoratori dipendenti;

  • i lavoratori non di prima assunzione che nel precedente rapporto di

lavoro abbiano aderito alla previdenza complementare e poi riscattato la posizione individuale non rientrano nel meccanismo dell’adesione automatica;

  • qualora la variazione del rapporto di lavoro comporti la perdita dei

requisiti di partecipazione al Fondo pensione di precedente adesione in capo al lavoratore, in assenza di riscatto della posizione maturata, opera, invece, il meccanismo dell’adesione automatica;

  • la forma pensionistica di destinazione dev’essere adeguata alle istruzioni

COVIP in merito ai criteri minimi relativi a percorsi e linee di investimento; pertanto, ai datori di lavori si lascia il compito di acquisire informazioni in merito a tale conformità prima di iniziare a destinare ad essa i flussi di TFR e il relativo pacchetto contributivo;

  • non sono dovute né la contribuzione datoriale né quella a carico del

lavoratore in caso di adesione al Fondo COMETA in qualità di fondo residuale, non essendovi accordi collettivi di riferimento;

  • in caso di contratto o accordo collettivo che non preveda versamento di

contributi alla previdenza complementare durante il periodo di prova e adesione automatica, il TFR sarà versato dal giorno dell’assunzione e i contributi solo quando sia superato il periodo di prova.

PORTALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È online il nuovo Portale sulla previdenza complementare, uno spazio informativo pubblico sviluppato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in condivisione con il Consiglio nazionale dei Giovani e MEFOP, pensato per accompagnare passo dopo passo la cittadinanza nel percorso previdenziale integrativo. La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano, trattandosi di una forma di risparmio volontario e flessibile che ognuno può scegliere di affiancare alla previdenza pubblica per garantirsi una maggiore sicurezza economica al termine della vita attiva lavorativa. Per agevolare la comprensione del sistema il nuovo portale offre una guida in 4 aree tematiche con contenuti aggiornati, video e guide pratiche:

  • “Cos’è la previdenza”: contiene le risposte alle domande fondamentali su come

funziona la previdenza complementare, le differenze tra i vari Fondi pensione,

la gestione del TFR e una sezione dedicata ai falsi miti da sfatare, oltre a una guida pratica sulle modalità di adesione;

  • “A chi è rivolta”: illustra diritti e garanzie, contiene percorsi di approfondimento

dedicati e servizi e strumenti specifici per gli operatori del settore;

  • “Normativa di riferimento”: raccoglie tutta la legislazione nazionale ed europea

spiegata, con una sezione dove scaricare la modulistica sempre aggiornata;

  • “Comunicazione”: raccoglie notizie, eventi, materiali multimediali, le risposte alle

domande più frequenti (FAQ) e un glossario per orientarsi senza sforzo tra i termini tecnici di settore. Per aiutare a comprendere l'impatto reale delle decisioni nel tempo, la piattaforma mette a disposizione strumenti operativi gratuiti basati su dati ufficiali. I simulatori ufficiali a disposizione sono:

  • PensAMI, il consulente pensionistico interattivo dell'INPS per fare i primi passi;
  • La mia pensione futura, per stimare l'importo della pensione pubblica e capire

come integrarla al meglio. Ma quali sono le utilità che è possibile trovare nel portale? I lavoratori sono aiutati a scegliere il Fondo pensione più adatto, a stimare l'importo futuro della pensione integrativa e a orientarsi tra i limiti di deducibilità fiscale. Per i datori di lavoro, invece, ci sono semplificazioni delle procedure di gestione e sono forniti strumenti informativi immediati per adempiere ai propri obblighi aziendali e comunicare con i dipendenti.

NUOVI LIVELLI REDDITUALI 2026/2027 PER L’ANF

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, che è risultata pari a + 1,4%. I nuovi parametri saranno applicati automaticamente nei cedolini e nelle buste paga a partire dalle competenze del mese di luglio 2026. Si ricorda che, con decorrenza 1° marzo 2022, è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico ed è stato abrogato l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. A seguito dell'introduzione dell'AUU, l'ANF spetta esclusivamente ai nuclei composti da:

  • coniugi (senza figli a carico);
  • fratelli e sorelle;
  • nipoti (in linea collaterale o retta, sempre in assenza di figli).

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, con la conseguenza che la rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. L’INPS ha allegato alla circolare n. 61/2026 le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Vale la pena ricordare che può essere necessario inoltrare all’Istituto domanda di autorizzazione all’ANF, che è rilasciata dall'INPS con un termine di validità indicato, non superiore a 5 anni dalla data del rilascio.

Per richieste di prestazioni ANF relative ai periodi a partire dal 1° marzo 2022 l'autorizzazione può riguardare i seguenti casi:

  • per l'inclusione di fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi

i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;

  • per l'inclusione di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a

proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%). In tal caso l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i soggetti componenti il nucleo diversi dai figli. Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari che:

  • risiedono in Italia;
  • non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha

stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;

  • risiedono in Paese terzo, se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di

lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO LAVORATORE CON DISABILITÀ

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 28 aprile 2026, si è pronunciato in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, affrontando il tema della possibile natura discriminatoria del recesso nei confronti di una lavoratrice affetta da una patologia psichica, chiarendo alcuni importanti principi relativi agli obblighi del datore di lavoro nella gestione delle assenze per malattia. La pronuncia, pur riguardando un caso specifico, offre indicazioni di carattere generale particolarmente rilevanti per tutti i datori di lavoro chiamati a gestire situazioni di assenza prolungata per motivi di salute. Il primo principio affermato dal Tribunale riguarda il rapporto tra licenziamento per superamento del comporto e tutela delle persone con disabilità. Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto che l'applicazione automatica delle ordinarie regole sul comporto può determinare effetti discriminatori quando le assenze siano riconducibili a una condizione di disabilità o di handicap tutelata dall'ordinamento. In tali situazioni il datore di lavoro è tenuto a valutare l'adozione di accomodamenti ragionevoli e di misure organizzative idonee a consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, purché non comportino oneri sproporzionati. La sentenza ricorda come la Corte di Cassazione abbia più volte affermato che il lavoratore disabile si trova in una posizione oggettivamente diversa rispetto agli altri dipendenti e che la mancata considerazione della maggiore esposizione ad assenze per malattia potrebbe integrare una forma di discriminazione indiretta. Tuttavia, il giudice bolognese evidenzia che tale tutela non opera automaticamente in ogni situazione di malattia, essendo necessario che il datore di lavoro sia concretamente posto nelle condizioni di conoscere l'esistenza della patologia e la sua rilevanza rispetto all'attività lavorativa svolta. Sotto questo profilo emerge un aspetto particolarmente importante dal punto di vista operativo. Per poter contestare un licenziamento come discriminatorio non è sufficiente che il lavoratore sia effettivamente affetto da una patologia grave o da una condizione assimilabile alla disabilità. Occorre anche dimostrare che il datore di lavoro

fosse a conoscenza, o comunque ragionevolmente informato, della situazione e delle conseguenze che essa produceva sulla capacità lavorativa del dipendente. In assenza di tale conoscenza non può, infatti, pretendersi che il datore adotti specifici accomodamenti organizzativi o effettui valutazioni differenziate rispetto alle assenze maturate. Il Tribunale ha, pertanto, ribadito che il tema degli accomodamenti ragionevoli presuppone un adeguato flusso informativo tra lavoratore e datore di lavoro. Solo quando la condizione invalidante sia conosciuta o conoscibile sulla base di elementi concreti può sorgere l'obbligo datoriale di verificare possibili soluzioni organizzative alternative al licenziamento. Diversamente, il superamento del periodo di comporto continua a rappresentare una legittima causa di recesso. La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda l'asserito obbligo del datore di lavoro di avvisare il dipendente dell'imminente superamento del periodo di comporto. Sul punto il Tribunale conferma un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale non esiste, in linea generale, un obbligo datoriale di comunicare preventivamente al lavoratore l'avvicinarsi del limite massimo di assenze consentito. Secondo il giudice, il periodo di comporto rappresenta il punto di equilibrio individuato dall'ordinamento tra l'interesse del lavoratore a conservare il posto durante la malattia e l'interesse dell'impresa a non subire indefinitamente gli effetti organizzativi derivanti dall'assenza. La relativa disciplina è stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed è, quindi, conoscibile da entrambe le parti del rapporto. Per tale ragione non può essere imputata al datore di lavoro una violazione dei principi di correttezza e buona fede per il solo fatto di non avere avvertito il dipendente dell'approssimarsi della scadenza del comporto. La sentenza evidenzia, inoltre, che un eventuale obbligo informativo potrebbe configurarsi soltanto in situazioni particolari, ad esempio quando il datore abbia fornito in precedenza indicazioni inesatte o fuorvianti circa il numero delle assenze maturate, ingenerando nel lavoratore un ragionevole affidamento sulla permanenza del rapporto. Al di fuori di tali circostanze eccezionali, l'assenza di una comunicazione preventiva non incide sulla validità del licenziamento.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI ISTAT 2021 PER ATTIVITÀ GRAVOSE

L’INPS, con messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026, ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione della nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 (CP2021) ai fini dell’individuazione delle attività lavorative gravose che consentono l’accesso a specifici benefici pensionistici. Sul piano pensionistico, le c.d. attività lavorative gravose sono quelle il cui svolgimento consente l’accesso all’APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Un tema molto sentito dai lavoratori degli specifici ambiti lavorativi. Con la Legge n. 232/2016, in specifico negli allegati C ed E, sono state elencate le attività lavorative che consentono l’accesso all’APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. La Legge n. 205/2017 ha successivamente

introdotto la possibilità, per i lavoratori, di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, senza l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020. Detta normativa, inoltre, ha aggiunto alcune nuove professioni, ai già citati allegati C ed E alla

Legge n. 232/2016, oltre a prevedere l’adozione di un decreto interministeriale per la

specificazione delle professioni gravose; queste sono state, quindi, elencate nell’allegato A, D.I. 5 febbraio 2018. In relazione alla sola APE sociale, si ricorda che la

Legge n. 234/2021 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’allegato A

dell’appena citato D.I. In ultimo, sul piano normativo, la Legge n. 199/2025 ha previsto il non adeguamento all’incremento della speranza di vita del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per la pensione anticipata, previsto per il biennio 2027-2028, per i lavoratori che svolgono attività lavorative gravose di cui alle professioni indicate nell’allegato B alla Legge n. 205/2017. Per sintetizzare, sono state indicate:

  • le professioni gravose il cui svolgimento consente l’accesso alla pensione

anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e anticipata con disapplicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita;

  • le professioni gravose il cui svolgimento consente l’accesso all’APE sociale.

Tali elencazioni, tuttavia, sono state approntate seguendo un determinato codice professionale ISTAT, in base alla classificazione delle professioni ISTAT 2011. Nel tempo sono, però, subentrate modifiche a detta classificazione. A partire dal 2023, infatti, l’ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni 2021 (Cod Prof 2021), prevedendo una tabella di raccordo tra la classificazione delle professioni 2011 e la classificazione delle professioni 2021. Tali codici, a partire dal mese di aprile 2025, sono stati recepiti nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV. Stanti tali modifiche l’INPS ha rilasciato il recente messaggio n. 1808/2026, al fine di chiarire alcune situazioni operative.

Tra queste vi sono:

  • la categoria professionale “Addetti all'assistenza personale” - Classificazione

ISTAT 5.4.4.3 (Cod. Prof. 2011), che attualizzata corrisponde alla categoria professionale “Addetti all’assistenza personale” – classificazione ISTAT 5.5.2.3.0 (Cod Prof 2021);

  • la categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed

assimilati” - Classificazione ISTAT 5.4.4. (Cod Prof 2011), che attualizzata corrisponde alla categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” - classificazione ISTAT 5.5.2 (Cod Prof 2021);

  • la categoria professionale “Operatori della cura estetica” – Classificazione ISTAT

5.4.3 (Cod Prof 2011), che attualizzata corrisponde alla categoria professionale “Operatori della cura estetica” Classificazione ISTAT 5.5.1 (Cod Prof 2021). Si noti che la prima delle 3 categorie sopra esposte si relaziona con l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, ovvero alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, mentre le altre 2 sono interessate all’accesso all’APE sociale.

LIMITE DI ESENZIONE DEL PREMIO TRASFORMATO IN WELFARE

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha precisato che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore trasformi il premio monetario in benefit o servizi di welfare, deve trovare applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla Legge di bilancio 2026. In sostanza, il limite di detassazione massimo innalzato da 3.000 a 5.000 euro è valido sia per la corresponsione monetaria del premio sia per l’utilizzo in benefit e servizi di welfare del premio convertito dal lavoratore.

RICERCATORI RIMPATRIATI - ESCLUSA L’AGEVOLAZIONE PER CHI È GIÀ RESIDENTE IN ITALIA

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 121/E dell’8 giugno 2026, ha precisato che il regime agevolativo dei docenti e ricercatori rimpatriati previsto dall’art. 44, D.L. n. 78/2010, può essere fruito al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
  • aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2

anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;

  • svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Per il Fisco non spetta l’agevolazione per il rientro di ricercatori in Italia a un professionista giapponese che ha lavorato a Roma per l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) dal 2016 al 2024. Infatti, nonostante lo status internazionale e l'esenzione IRPEF concessa dall'accordo con il Governo, la dimora abituale e il centro degli interessi in Italia escludono il requisito della stabile residenza all'estero.

CREDITI SUPERBONUS NON UTILIZZABILI PER ESTINGUERE CARTELLE PREVIDENZIALI

Con la risposta a interpello n. 110/E/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, crediti d’imposta derivanti da Superbonus per estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione. Il caso esaminato riguarda un contribuente che, pur risultando debitore verso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per somme iscritte a ruolo (oggetto di rateizzazione concessa), intende acquistare crediti di imposta da Superbonus al fine di estinguere, in tutto o in parte, tali debiti iscritti a ruolo mediante compensazione “orizzontale” in F24. L’Agenzia delle Entrate conferma che, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, non vi sono, in via generale, preclusioni alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali; infatti, i documenti di prassi già emanati (in particolare la risposta a interpello n. 478/e/2023) hanno chiarito la possibilità di compensare, tramite F24, contributi previdenziali e contributivi con crediti da bonus edilizi, nei rapporti ordinari non iscritti a ruolo (ad es. contributi previdenziali dovuti per il personale dipendente).

Nel caso di specie, però, i ruoli riguardano debiti previdenziali verso Cassa Forense, per i quali è in corso un piano di rateizzazione regolarmente concesso. Pur riconoscendo, in linea di principio, la compatibilità della compensazione tra crediti da Superbonus e debiti previdenziali “correnti” (non a ruolo), l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che i crediti da Superbonus non possono essere utilizzati per il pagamento dei ruoli previdenziali stessi. I crediti da Superbonus possono essere utilizzati per compensare altri debiti erariali o previdenziali esposti in F24 (ad es., contributi correnti non a ruolo), nei limiti generali di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e della disciplina in materia di compensazione. I medesimi crediti, quindi, si ribadisce, non possono essere utilizzati per il pagamento delle somme già iscritte a ruolo, siano esse di natura erariale (se non si tratta di crediti relativi alle stesse imposte) o, come nel caso di specie, di natura previdenziale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Il settore Lavoro & Previdenza Studio Negri e Associati

Circolare informativa mensile Fiscale: Luglio 2026

Leggi la circolare online

La circolare è disponibile in versione digitale navigabile e in formato PDF originale.

Circolare informativa luglio 2026

Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.

Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di luglio 2026.

⬇ Scarica il PDF
18 mintempo di lettura
9sezioni principali
31/07scadenza finale
20+norme citate
Classificazione
Importante Scadenze Operativa Da monitorare
Normative citate
D.L. 38/2026 L. 199/2025 D.Lgs. 13/2024 D.Lgs. 81/2008 D.L. 89/2026 D.Lgs. 194/2025
Focus lettura

Iperammortamento, detrazioni IRPEF, concordato preventivo, benefici ISA e scadenze fiscali di luglio.

NOTIZIE IN SINTESI

PROROGA SPLIT PAYMENT

La Commissione Europea ha prorogato al 30.06.2029 l’applicazione dello split payment in Italia.

Dovrebbe trattarsi dell'ultimo rinvio del meccanismo di scissione dei pagamenti, perché l'obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni consentirà di controllare in tempo reale le singole operazioni e l'esatto importo dell'Iva che le P.A. sono tenute a pagare sui loro acquisti, senza quindi dover proseguire con ulteriori deroghe alla direttiva Iva.

VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ FISCALE DA PARTE DI AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della convenzione triennale 2026-2028 con il Mef, ha dichiarato che analizzerà il comportamento fiscale dei soggetti che hanno già subito un controllo fiscale, negli anni successivi alla notifica dell’accertamento per valutare la loro affidabilità fiscale nel tempo.

Al contrario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre nella convenzione con il Mef, ha affermato che concentrerà le proprie attività di recupero verso le operazioni nei confronti dei contribuenti solvibili, rilevati anche grazie ai dati delle fatture elettroniche, e verso i crediti affidati tramite notifiche lampo di cartelle di pagamento e di atti interruttivi dei termini di prescrizione.

DIALOGO FISCO-CONTRIBUENTE

Con provvedimento 8.06.2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul nuovo canale di dialogo Fisco-contribuente, introdotto dalla legge di riforma fiscale (L. 111/2023), prevedendo che sui temi fiscali complessi, di portata generale, l’Agenzia delle Entrate risponderà in 120 giorni.

I quesiti saranno inoltrati con la forma delle consulenze giuridiche da parte di associazioni sindacali e di categoria, Ordini, enti pubblici, regioni ed enti locali, amministrazioni statali e soggetti non residenti.

Le istanze potranno essere inviate in forma libera, tramite Pec e non saranno soggette a bollo. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.

CONTROLLI SUGLI AIUTI COVID 2022

  • L’Agenzia delle Entrate sta attivando le procedure di controllo sui contribuenti che hanno fruito per l’anno d’imposta 2022 di aiuti Covid individuali automatici e semiautomatici, di importo superiore a € 5.000.
  • In particolare, l’analisi si concentra su quanto dei contributi concessi è stato utilizzato e rendicontato correttamente dai contribuenti.
  • Per questo, l’attività di controllo prenderà in esame diversi casi di incongruenze, selezionate dall’incrocio dei dati, partendo dalla dichiarazione.

SCAMBIO AUTOMATICO DEI DATI DELLE CRIPTOATTIVITÀ

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.06.2026, rende operative le nuove regole sullo scambio automatico relativo alle cripto-attività europee previste dalla direttiva (Ue) 2023/2226 (Dac8), in attuazione del D.Lgs. 194/2025.

La trasmissione deve essere effettuata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30.06.2027.

Le disposizioni si rivolgono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell’art. 7 D.Lgs. 194/2025.

ATTO NULLO DIVENTA DEFINITIVO SE NON IMPUGNATO

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3759/2026, ha affermato che l’atto nullo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica oppure la nullità deve essere fatta valere impugnando l’atto successivo.
  • Qualsiasi vizio, per quanto grave, deve essere fatto valere tempestivamente, pena la definitività dell’atto. Un atto non impugnato, anche se nullo, diventa inoppugnabile e costituisce titolo per la riscossione (Cassazione 32201/2025).

INDAGINI BANCARIE CON AUTORIZZAZIONE DA MOTIVARE

  • Secondo la Cassazione (sentenze nn. 19956/2026 e 19960/2026), le indagini bancarie non possono essere un mero atto interno all’Amministrazione Finanziaria poiché il contribuente deve poter verificare e comprenderne la motivazione.
  • In questo modo, quando il contribuente contesta l’assenza o l’inadeguatezza del provvedimento autorizzatorio, i dati bancari raccolti diventano inutilizzabili e l’avviso di accertamento risulta viziato nella parte in cui poggia su quelle risultanze.

AVVISO BONARIO SU CONTRIBUTI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE

La Cassazione, nell'ordinanza n. 19480/2026, ha affermato che l'avviso bonario sui contributi non pagati interrompe la prescrizione del credito Inps nel momento in cui le Poste rilasciano l'avviso di giacenza della raccomandata non consegnata per irreperibilità relativa, cioè quando l'indirizzo è noto ma il destinatario non è presente al momento della tentata consegna.

L'atto dell'istituto previdenziale, infatti, costituisce subito in mora il debitore, interrompendo la prescrizione, senza che debbano passare 10 giorni dall'avviso di giacenza, come invece previsto per la notifica degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati per posta.

L'avviso bonario ha natura stragiudiziale e se ne presume la conoscenza del destinatario, ma se il contribuente contesta la ricezione dell'atto il giudice deve verificare l'esito della ricezione

RISARCIMENTO DETRAIBILE DALLA RENDITA INAIL

La Cassazione, con l'ordinanza 15.05.2026, n. 14356, ha stabilito che le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputate dal montante del risarcimento, a patto che vi sia un’assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale). È respinto il ricorso del Ministero della difesa.

CERTIFICATO D’ORIGINE DELLE MERCI

Il regolamento di esecuzione UE 2026/1183 del 2.06.2026 riforma le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci, modificando il regolamento Ue 2015/2447.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo vi è l’introduzione, per la prima volta nel diritto unionale, della figura dell’acquirente, ossia il soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione che riceve la dichiarazione del fornitore. Ciò comporta che le dichiarazioni d’origine possono ora essere richieste e ricevute da qualsiasi operatore della catena di fornitura, non esclusivamente da chi effettua l’esportazione.

IPERAMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI DAL 2026

L’art. 1 cc. 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini Ires e Irpef, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1.01.2026 al 30.09.2028. La disciplina diverge da quella in vigore fino al 2019: nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un’autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece, per ottenere il riconoscimento dell’incentivo “automatico”, sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, apposite comunicazioni e produrre certificazioni (definite da un decreto ministeriale) concernenti gli investimenti agevolabili al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell’agevolazione. Per i beni strumentali agevolabili sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. L’art. 7 D.L. 38/2026 ha soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo, con decorrenza 1.01.2026.

ALIQUOTE

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:

180% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni;

100% per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;

50% per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

INVESTIMENTI

La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D. Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

CONDIZIONI

  • Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a:
  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ACCESSO AL BENEFICIO

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

CONFERMA

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.

COMPLETAMENTO

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V L. 199/2025, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. Il termine del 15.11.2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.

Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni preventive possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12.06.2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

ULTERIORI COMUNICAZIONI

  • Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
  • entro il 20.01 di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • b) entro il successivo 30.06, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

DECRETO FISCALE 38/2026 CONVERTITO IN LEGGE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22.05.2026, n. 117, Serie generale, la L. 22.05.2026, n. 88, di conversione del D.L. 27.03.2026, n. 38, recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 23.05.2026.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

professionisti con attività presso P.A.

Le pubbliche amministrazioni non sono tenute a verificare l’effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell’erogazione delle somme dovute quale compenso per l’attività professionale svolta, nel caso in cui l’ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a € 5.000.

ritenuta sulle provvigioni

L’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni per intermediazione commerciale (quali agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari) percepite anche dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, è differita dal 1.03.2026 al 1.05.2026.

Tuttavia, è reintrodotta l’esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.

Maggiorazione ammortamento per investimenti in beni strumentali

È soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1.01.2026.

Non rileva nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato preventivo biennale, ai fini Irpef o Ires, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’art. 1, cc. da 427 a 436 L. 199/2025 (c.d. iper-ammortamento).

Conseguentemente, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

concordato preventivo biennale

La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato in base alle disposizioni normative, della misura del:

30%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

35%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Rimangono in vigore le misure del 10%, 15% e 25% se nel periodo d’imposta antecedente i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale rispettivamente pari a 10, ovvero pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, ovvero pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15.05.2026 (anziché 15.04.2026).

Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (per il biennio 2026-2027) è differito al 31.10.2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Decadenza da rottamazione quinquies

  • La perdita dei benefici della definizione agevolata, che secondo la normativa vigente si verificava in caso di mancato o di insufficiente versamento:
  • dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  • di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  • non si verifica qualora il contribuente versi quanto dovuto entro 5 giorni dalla data di scadenza dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

riscossione coattiva e riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Per i soli carichi di cui all’art. 3, c. 3, lett. b) D.Lgs. 110/2024 (affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente al 8.08.2024 per il discarico automatico o anticipato), relativamente ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 (che definisce le modalità e i termini della richiesta).

Le fattispecie per le quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU possono essere modificate con decreto del Ministero dell’economia, in luogo del decreto del Ministro dell’economia.

Ripristino regime esclusione dividendi E regime PEX

È ripristinato senza soluzione di continuità il regime di esclusione da tassazione dei dividendi percepiti da titolari di reddito d’impresa (al 41,86% per imprenditori individuali e al 95% per le società) e della Participation Exemption (PEX), con decorrenza 1.01.2026, abrogando i requisiti di cui all’art. 87, c. 1.1 Tuir (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000).

Parallelamente, è reintrodotta l’esenzione per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, eliminando le medesime restrizioni.

pagamenti elettronici

All’art. 15, c. 4 D.L. 179/2012, recante disposizioni in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è sostituito il riferimento alle sole carte prepagate con il richiamo alla più ampia nozione tecnica di «moneta elettronica», individuata come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall’emittente. In tale categoria rientrano, oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli ulteriori strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL).

RIORDINO DELLE DETRAZIONI AI FINI IRPEF

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

La disposizione è applicabile alle spese sostenute dall’1.01.2025. Rimane in vigore anche la parametrazione della detrazione prevista dall’art. 15, c. 3-bis Tuir a decorrere dall’anno 2020 per redditi superiori a € 120.000.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER REDDITO OLTRE € 75.000

SOGGETTI

Persone fisiche con un reddito complessivo1 superiore a € 75.000.

OGGETTO

Oneri e spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dall’1.01.2025.

Per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO DEI LIMITI

  • Spese sanitarie detraibili (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir).
  • Somme investite nelle start up innovative detraibili (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012).
  • Somme investite nelle PMI innovative detraibili (art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015).
  • Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, lett. a) Tuir).
  • Interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (art. 15, cc. 1, lett. b), 1-ter Tuir).
  • Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, di non autosufficienza o per eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir).
  • Rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF

  • Reddito | Importo
  • base | Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione
  • Reddito | Importo
  • base | Nessun
  • figlio
  • a carico | 1 figlio
  • a carico | 2 figli
  • a carico | 3 o più figli
  • o almeno
  • 1 figlio con disabilità
  • Superiore
  • a € 75.000
  • fino a
  • € 100.000 | € 14.000 | € 7.000 | € 9.800 | € 11.900 | € 14.000
  • Oltre
  • € 100.000 | € 8.000 | € 4.000 | € 5.600 | € 6.800 | € 8.000

RIMODULAZIONE detrazioni per redditI oltre € 120.000

SOGGETTI

Persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 120.000.

OGGETTO

Oneri indicati nell’art. 15 Tuir.

CALCOLO

La detrazione del 19% spetta sull’importo risultante dalla seguente formula.

  • Detrazione
  • effettiva | = | Detrazione potenziale | x | ( | 240.000 - reddito comples.1 | )
  • Detrazione
  • effettiva | = | Detrazione potenziale | x | ( | 120.000 | )

La detrazione si annulla se il reddito è superiore a € 240.000.

Oneri esclusi dal calcolo

  • Interessi passivi relativi a prestiti/mutui agrari.
  • Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell’abitazione principale.
  • Spese sanitarie.

Nota

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO 2026-2027

Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L’istituto, per il biennio 2026-2027, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentate dedicata ai contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l’anno di imposta 2024.

PRECLUSIONI PER SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE 1ª tipologia

Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000.

Mancata presentazione dichiarazione redditi

In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (2025-2024-2023).

Condanna per reati fiscali

Commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2025-2024-2023).

PRECLUSIONI RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE 2ª tipologia

Avere conseguito nel 2025, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

PRECLUSIONI DEL PRIMO PERIODO DI CONCORDATO 3ª tipologia

Regime forfetario

Avere aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2026), al regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

Operazioni straordinarie

Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026). Per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).

Modifica compagine societaria

Per le società di persone e associazioni, di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE Valide a partire dal biennio 2025-2026

Professionista che partecipa ad associazione professionale o società tra professionisti

A partire dal CPB 2025-2026, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l’associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l’associato.

Associazioni professionali o società tra professionisti

A partire dal CPB 2025-2026, l’associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta.

AMBITO OGGETTIVO DEL CPB PER SOGGETTI ISA

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta invece esclusa dal CPB l’Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024.

Esclusioni

  • Plusvalenze e minusvalenze.
  • Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 Tuir.
  • Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.
  • Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 81/2025).

Reddito minimo

In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.

REDDITO D’IMPRESA

Rileva il reddito d’impresa, di cui all’art. 56 Tuir (per quanto riguarda i contribuenti soggetti a Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’art. 66 Tuir).

Esclusioni

Plusvalenze e sopravvenienze attive.

Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti.

Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, c. 1 Tuir.

Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 81/2025).

Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi da 427 a 436 dell’art. 1 della L. 199/2025 (iperammortamento).

Reddito minimo

In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000.

valore della produzione ai fini irap

Per quanto riguarda l’Irap, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l’art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.

In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l’Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.

REDDITO DA DICHIARARE

Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

CONTROLLO AUTOMATIZZATO

Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

OBBLIGHI CONTABILI

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorquando ricorrano le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall’art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.

BENEFICI PREMIALI ISA

L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2026, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2025. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

BeneficioCriterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d’imposta 2025Criterio di accesso “alternativo” basato su punteggio ISA periodi d’imposta 2024 e 2025
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
  • € 70.000 annui, relativi all’Iva maturati nel 2026, ovvero all’Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2027 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027);
  • € 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all’Irap maturati nel 2025.

9 nel periodo d’imposta di applicazione.

9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
  • € 50.000 annui relativi all’Iva, maturati nel 2026 ovvero all’Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2027 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027);
  • € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel 2025.

8 nel periodo d’imposta di applicazione.

8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2026, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a € 70.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).

9 nel periodo d’imposta di applicazione.

9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2026, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).

8 nel periodo d’imposta di applicazione.

8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

8,5 nel periodo d’imposta di applicazione.

9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo 2024.

8 nel periodo d’imposta di applicazione.

-----------------

Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative.

9 nel periodo d’imposta di applicazione.

9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2025.

9 nel periodo d’imposta di applicazione.

9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI DI ENTI LOCALI

Il D.L. 159/2025 ha introdotto il nuovo comma 7-bis all’art. 27 D. Lgs. 81/2008 in base al quale per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Pertanto, è anticipato il momento della decurtazione: non si attende più l’ordinanza ingiunzione definitiva, ma la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento. Inoltre, il sistema è stato semplificato: prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) in base ai giorni di lavoro irregolare; ora si applica sempre la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore in nero, indipendentemente dalla durata. La nota INL 22.01.2026, n. 609 ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte, commentate successivamente dalla circolare Inl 1/2026. Le nuove regole si applicano solo per gli illeciti commessi dal 1.01.2026 in poi; per quelli precedenti resta valida la vecchia disciplina.

DECURTAZIONE IMMEDIATA DEI CREDITI

Ante D.L. 159/2025

In relazione alle violazioni amministrative in materia di lavoro nero i crediti erano decurtati solo dopo che l’ordinanza ingiunzione diventava definitiva.

Post D.L. 159/2025

Per il lavoro nero la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D. Lgs. 124/2004.

Accorpamento di violazioni

È modificato l’Allegato I-bis del D. Lgs. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione, al punto 21, che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale è applicata la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) a seconda dei giorni di lavoro irregolare.

Resta sostanzialmente immutato il punto 24 dell’Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 3, c. 3 quater del D.L. 12/2002 per l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, c. 12 D. Lgs. 286/1998 o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

DECORRENZA

  • Le nuove regole si applicano solo agli illeciti commessi dal 1.01.2026.
  • Per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D. Lgs. 81/2008.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2026

Venerdì 10 luglio
Inps

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.

Venerdì 10 luglio
Previdenza

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2026.

Mercoledì 15 luglio
Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mercoledì 15 luglio
Iva

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Mercoledì 15 luglio
Iva

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Mercoledì 15 luglio
Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Mercoledì 15 luglio
Imposta di bollo

Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture per le quali l’imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l’informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario.

Giovedì 16 luglio
Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Giovedì 16 luglio
Imposte dirette

Modello Redditi 20261 - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2026 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.

Giovedì 16 luglio
Imposte dirette

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

Giovedì 16 luglio
Imposte dirette

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

Giovedì 16 luglio
Imposte dirette

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).

Giovedì 16 luglio (segue)
Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Giovedì 16 luglio (segue)
Iva

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

Giovedì 16 luglio (segue)
Iva

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di giugno 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2026.

Giovedì 16 luglio (segue)
Iva

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

Giovedì 16 luglio (segue)
Imposta sugli intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Giovedì 16 luglio (segue)
Imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Giovedì 16 luglio (segue)
Inps

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

Giovedì 16 luglio (segue)
Inps

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Giovedì 16 luglio (segue)
Inps

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Giovedì 16 luglio (segue)
Inps

Tfr al fondo Tesoreria - I versamenti dovuti per le competenze da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16.07.2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e, conseguentemente, sottratti all’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive (Mess. Inps 1511/2026).

Giovedì 16 luglio (segue)
Inps

Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2026.

Giovedì 16 luglio (segue)
Ragionieri commercialisti

Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2026.

Lunedì 20 luglio
Modello Redditi 2026

Versamento - L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.

Lunedì 20 luglio
Registratori telematici

Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre precedente.

Lunedì 20 luglio
Conai

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.

Giovedì 23 luglio
Imposte dirette

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’AdE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.

Sabato 25 luglio
Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

Mercoledì 29 luglio
Bilancio

Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 29.06.2026.

Mercoledì 29 luglio
Iva

Modello Iva 2026 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.

Giovedì 30 luglio
Imposte dirette2 Proroga1

Modello Redditi 2026 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, con maggiorazione.

Giovedì 30 luglio
Imposte dirette2 Proroga1

Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con maggiorazione.

Giovedì 30 luglio
Imposte dirette2 Proroga1

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2025 e di 1° acconto 2026, con maggiorazione.

Giovedì 30 luglio (segue)
Imposte dirette2 (segue) Proroga1

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con maggiorazione.

Giovedì 30 luglio (segue)
Imposte dirette2 (segue) Proroga1

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2025 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

Giovedì 30 luglio (segue)
Cedolare secca Proroga1

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con maggiorazione.

Giovedì 30 luglio (segue)
Isa Proroga1

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Giovedì 30 luglio (segue)
Immobili all’estero Proroga1

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

Giovedì 30 luglio (segue)
Attività finanziarie all’estero Proroga1

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

Giovedì 30 luglio (segue)
Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie Proroga1

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con maggiorazione.

Giovedì 30 luglio (segue)
Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio Proroga1

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni, con maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

Giovedì 30 luglio (segue)
Riallineamento per società in consolidato o trasparenza Proroga1

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

Giovedì 30 luglio (segue)
Diritto annuale CCIAA Proroga1

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

Giovedì 30 luglio (segue)
Affrancamento riserve in sospensione d’imposta Proroga1

Versamento - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024). Termine di versamento, con la maggiorazione, della 1ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (art. 1, cc. 44 e 45 L. 199/2025).

Giovedì 30 luglio (segue)
Rivalutazione terreni e partecipazioni Proroga1

Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 con la maggiorazione (L. 213/2023).

Giovedì 30 luglio (segue)
Imposta di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Giovedì 30 luglio (segue)
Inps2 Proroga1

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

Giovedì 30 luglio (segue)
Inps2 Proroga1

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, con maggiorazione.

Venerdì 31 luglio
Imposte dirette

Mod. Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Venerdì 31 luglio
Iva

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Venerdì 31 luglio
Iva

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Venerdì 31 luglio
Iva

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Venerdì 31 luglio
Iva

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Venerdì 31 luglio
Iva

Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 2° trimestre 2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

Venerdì 31 luglio
Iva

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Venerdì 31 luglio
Collegamento Pos-Rt

Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.05.2026.

Venerdì 31 luglio
Rottamazione quinquies

Versamento - Termine di versamento della 1ª e/o unica rata.

Venerdì 31 luglio
Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Venerdì 31 luglio
Libro unico del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Venerdì 31 luglio
Ragionieri commercialisti

Adempimento - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d’affari dichiarato ai fini Iva per l’anno precedente.

Venerdì 31 luglio
Agenti

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

Venerdì 31 luglio
Autotrasporto

Rimborso accise - Termine di presentazione dell’istanza di rimborso relativa ai consumi del 2° trimestre 2026.

Note

L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.

I versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,80%.

Note

Per i soggetti non interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026.

Note

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).

L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).

Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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Circolare monotematica: Trasparenza e parità salariale

con la pubblicazione del D.Lgs. 7 maggio 2026 n. 96, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, vengono introdotte nuove disposizioni finalizzate a rafforzare il principio della parità retributiva tra uomini e donne attraverso specifici obblighi di trasparenza salariale.

Le novità riguardano tutti i datori di lavoro e prevedono, tra l’altro:

• l’obbligo di indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva negli annunci e nei bandi di lavoro;
• il divieto di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro;
• una maggiore trasparenza sui criteri utilizzati per determinare retribuzioni, livelli retributivi e progressioni economiche;
• il diritto dei lavoratori di richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, distinti per genere, per posizioni equivalenti;
• specifici obblighi di monitoraggio e comunicazione del divario retributivo di genere per le aziende con almeno 100 dipendenti.

Il decreto è entrato in vigore il 7 giugno 2026, mentre alcuni adempimenti saranno applicabili secondo tempistiche differenziate in funzione della dimensione aziendale.

Circolare informativa Lavoro e Previdenza per le Aziende – Giugno 2026

📌 In evidenza questo mese:
• nuovi incentivi alle assunzioni previsti dal Decreto Lavoro 2026;
• semplificazioni per la rateizzazione dei debiti INPS e INAIL;
• novità sul permesso unico di lavoro per cittadini di Paesi terzi;
• aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• nuove linee guida per i Fondi Paritetici Interprofessionali.

La circolare contiene inoltre approfondimenti operativi e indicazioni utili per la corretta gestione degli adempimenti aziendali.

Circolare informativa mensile Fiscale: Giugno 2026

Pubblicata la Circolare Informativa di Giugno 2026.

In evidenza la proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfetari, le nuove regole sull’iper ammortamento e gli obblighi di trasparenza per le erogazioni pubbliche. Disponibile inoltre il calendario completo delle principali scadenze fiscali del mese

Circolare informativa Lavoro e Previdenza per le Aziende – Maggio 2026

📌 Lavoro & Previdenza | Aggiornamenti maggio 2026

Tra le principali novità del mese segnaliamo:

✔ nuove regole su salute e sicurezza nel lavoro agile
✔ obblighi formativi rafforzati per le PMI
✔ novità su NASpI e incentivi all’autoimprenditorialità
✔ estensione dell’incentivo al posticipo pensionamento
✔ nuove disposizioni per appalti, badge di cantiere e patente a crediti
✔ chiarimenti privacy sull’accesso alle email aziendali dopo la cessazione del rapporto

Le aziende sono chiamate ad aggiornare procedure interne, informative e gestione degli adempimenti.