Circolare informativa mensile Fiscale: Ottobre 2026

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Studio Negri e Associati · Circolare Digitale

Circolare informativa mensile

Area Fiscale

Ottobre2026

Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.

Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di ottobre 2026.

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NOTIZIE IN SINTESI

DELIBERA ASSEMBLEARE PER COMPENSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

  • La Cassazione, con ordinanza n. 21201/2026, ha ribadito che, per la deduzione dei compensi in favore dell'organo amministrativo, è necessaria un'apposita delibera assembleare, dalla quale risulti l'esatto importo corrisposto, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine una datata decisione dei soci che preveda un compenso di importo inferiore.

INTRODUZIONE IN ITALIA DI BENI DALLA SVIZZERA SENZA PAGAMENTO DELL’IVA

  • Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con l’ordinanza n. 24764/2026, hanno affermato che, quando si introduce in Italia dalla Svizzera un bene senza dichiarazione doganale e senza il pagamento dell’Iva all’importazione, è sufficiente il pagamento integrale dell’imposta evasa, degli interessi e della sanzione pecuniaria per evitare la confisca.

OCCULTAMENTO DELLA CONTABILITÀ E AMMINISTRATORE DI FATTO

  • La Cassazione, nella sentenza n. 32985/2026, ha affermato l’inapplicabilità della condanna per occultamento della contabilità a carico dell’amministratore di fatto della società.
  • Non basta, infatti, la qualifica di vero “dominus” dell’impresa a far scattare il reato tributario sul rilievo che, per il ruolo occulto svolto in azienda, “non poteva non sapere” della richiesta delle scritture: il reato di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000, nella forma dell’occultamento, si consuma al momento dell’ispezione, cioè quando la Guardia di Finanza chiede di esaminare la contabilità e gli altri documenti che è necessario conservare.

TRANSAZIONE FISCALE ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI

  • Con la pubblicazione del D.Lgs. 147/2026 è possibile beneficiare della transazione fiscale anche in riferimento ai crediti relativi ai tributi di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane.
  • Tale possibilità riguarda sia le proposte presentate dalla data di entrata in vigore della norma (12.08.2026) sia per quelle già in corso alla stessa data, sempre che non siano già state omologate e non siano decorsi i termini per modificare la proposta formulata dai creditori.

FALSA FATTURAZIONE

  • La Cassazione, nella sentenza n. 31782/2026, ha stabilito che non basta che la fattura falsa sia annotata nelle scritture contabili della società e utilizzata nella denuncia fiscale per far scattare a carico dell'imprenditore la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  • Manca, infatti, la prova dell'elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evadere le imposte, che non può essere desunta da meri elementi tipici della fattispecie come l'annotazione contabile e l'uso in dichiarazione. Conta, invece, la condotta successiva laddove il legale rappresentante della società aderisce a un accertamento del fisco e provvede a pagamenti parziali del debito tributario.

PRINCIPIO CONTABILE OIC 5

  • Sul sito dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) è disponibile la versione finale aggiornata dell'OIC 5, che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria.
  • La nuova versione entrerà in vigore a partire dal 2027, con possibilità di applicazione anticipata già ai bilanci 2026.
  • Il nuovo principio contabile prevede, come criterio generale di valutazione delle attività, il minore tra il costo e il valore di realizzo. Tuttavia, le attività possono essere iscritte al valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, quando ricorrono specifiche condizioni che assicurano il buon esito dell'operazione.

ESCLUSI CONTRIBUTI DEL SOCIO SU UTILI DI SRL DESTINATI A RISERVA

  • La Corte di Cassazione, con le sentenze 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25383 e 17.09.2026, da 25465 a 25467, respingendo il ricorso dell’Inps, ha stabilito che gli utili non distribuiti di una Srl, accantonati a riserva, non entrano nella base imponibile contributiva del socio che lavora nella società: rilevano i soli redditi che la persona ha effettivamente dichiarato ai fini Irpef.

CONTRIBUTO AMBIENTALE PER OLI MINERALI GIÀ UTILIZZATI

  • Il Consorzio nazionale degli oli usati, con la delibera del 30.07.2026, ha definito il contributo ambientale dovuto per gli oli minerali già utilizzati in vigore dal 1.10.2026: l’onere passa da 19 a 12 centesimi di euro al kg.

IPERAMMROTAMENTO: PRENOTAZIONE E CONFERMA

Per beneficiare dell’iper-ammortamento 2026, le imprese che intendono effettuare gli investimenti devono predisporre specifiche comunicazioni tramite la piattaforma del GSE accessibile dall’area clienti. Due distinti decreti hanno stabilito l’apertura del servizio relativo alla prenotazione e conferma dell’investimento.

Procedura di accesso

La procedura di accesso alla misura prevede 3 fasi attivate tramite il portale “Nuovo Piano Transizione 5.0” NPTR5, accessibile collegandosi all’Area clienti del GSE con invio della comunicazione preventiva, di conferma e di completamento.

La maggiorazione del beneficio è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte del GSE.

È previsto, inoltre, l’invio di ulteriori comunicazioni periodiche annuali, a gennaio e a giugno, attraverso le quali le imprese dovranno fornire informazioni relative alla previsione di utilizzo del beneficio, al piano di ammortamento e alle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Comunicazione preventiva

Per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive contenenti i dati identificativi dell’azienda, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti.

Per ogni bene, devono essere indicati la data di completamento, determinata secondo i criteri del TUIR per i beni di cui agli Allegati IV e V, ovvero la data di fine lavori per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), il coefficiente di ammortamento fiscale, la data prevista di interconnessione per i beni materiali e immateriali 4.0 o, nel caso degli impianti FER, la data prevista di entrata in esercizio.

Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma. In tale fase, l’impresa è tenuta a dichiarare lo stato di ciascun bene precedentemente comunicato, indicando se l’investimento risulta confermato ovvero decaduto.

Per ciascun bene confermato è necessario ribadire o, eventualmente, aggiornare la data di completamento dell’investimento, la data di interconnessione o di entrata in esercizio, nonché il coefficiente di ammortamento. Non è consentito l’inserimento di beni non indicati in fase preventiva; è invece ammessa la variazione del costo di acquisizione esclusivamente in diminuzione rispetto all’importo inizialmente dichiarato.

La comunicazione di conferma inoltre è finalizzata ad attestare l’effettivo avvio dell’investimento mediante il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni acquisiti in leasing, tale requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dalla società concedente nei confronti del fornitore, formalizzato attraverso la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

A tal fine, l’impresa è tenuta a indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili, a supporto dei suddetti pagamenti.

Comunicazione di completamento

Una volta conclusi gli investimenti, intesi come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER, l’impresa è tenuta a trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni già oggetto della comunicazione di conferma.

Per ogni bene devono essere indicati la data di completamento, il coefficiente di ammortamento fiscale e la data di interconnessione o entrata in esercizio (nel caso di impianti FER). Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti, ma esclusivamente in diminuzione. In questa fase, inoltre, l’impresa autodichiara il possesso della perizia di interconnessione dei beni e della certificazione contabile.

REGIME FISCALE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO

La L. 207/2024 ha modificato la disciplina della tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 31.12.2024 la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo. Dal 1.01.2025 la tassazione è basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni.

L’art. 2 D. Lgs. 148/2026, che novella l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir, conferma dal 2026 la tassazione forfetaria determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli. Ai fini della determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell’assegnazione dei veicoli, bensì, solo ai fini della misura della tassazione da applicare. Il criterio convenzionale di tassazione si applicherà nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà dall’immatricolazione.

Concessione in uso promiscuoValorizzazione del benefit

Veicoli ordinati, immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 1.07.2020 al 31.12.2024.

In base al valore di emissione di CO2 (normativa previgente).

Emissioni del veicolo

Benefit2

Non superiori a 60 g/km

25%

Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km

30%

Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km

50% (40% per il 2020)

Superiori a 190 g/km

60% (50% per il 2020)

Veicoli

ordinati

entro il 31.12.2024

Disciplina

transitoria

Immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratto stipulato nel 20253.

Concessi in uso promiscuo con contratto stipulato nel 2024 ma immatricolati e concessi in uso entro il 31.12.2025.

In base al valore di emissione di CO2 (normativa previgente).

Emissioni del veicolo

Benefit2

Non superiori a 60 g/km

25%

Superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km

30%

Superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km

50% (40% per il 2020)

Superiori a 190 g/km

60% (50% per il 2020)

L’art. 2 D. Lgs. 148/2026 ha escluso l’applicazione del criterio del valore normale prevista per i veicoli consegnati dal 1.07.2025 dalla L. 207/2024. In particolare, è estesa l’applicazione del regime fiscale vigente al 31.12.2024 ai veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso entro il 31.12.2025.

Dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà.

Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e consegnati dal 20251.

In base all’alimentazione del veicolo.

Alimentazione del veicolo

Benefit2

Elettrica (esclusivamente)

10%

Ibrida plug-in

20%

Diversa dalle precedenti

50%

La misura del fringe benefit è così determinata fino a quando il veicolo non raggiunge il 5° anno di vetustà.

Dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà.

Concessi in uso promiscuo dal 2026 o riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

Concessi in uso promiscuo nel 2025 che non fruiscono del regime in vigore fino al 31.12.2024.

Il criterio convenzionale di tassazione si applica nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni dall’immatricolazione.

A partire dal 1.01 dell’anno successivo a quello del compimento del 5° anno di vetustà del veicolo si applica un incremento del valore fiscalmente rilevante pari al 50% di quello determinato per gli anni precedenti.

Il valore è incrementato del 5% per accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle Aci. La disciplina si applica anche ai veicoli concessi nel 2025 che non fruiscono del vecchio regime.

ESENZIONE DAL BOLLO AUTO PER L’ANNO 2027

Con il D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre 2026, il Governo ha introdotto, per il solo anno 2027, un’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (il cosiddetto “bollo auto”). Non si tratta di un’abolizione generalizzata del tributo, ma di un’agevolazione temporanea, riservata alle persone fisiche e limitata a un solo veicolo regolarmente assicurato per ciascun contribuente (art. 2, comma 1).

Il D.L. deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 16 novembre 2026. Le indicazioni che seguono si basano sul testo pubblicato e potrebbero essere modificate nel corso dell’iter parlamentare o precisate dalle amministrazioni competenti.

La misura in sintesi

Beneficiari

Persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica. Sono esclusi società ed enti.

Autovetture

Alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW (circa 109 CV).

Motocicli e ciclomotori

Alimentati a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, senza limiti di potenza, purché il contribuente non sia tenuto al bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW.

Limite

Un solo veicolo per persona fisica, regolarmente assicurato, individuato secondo criteri fissati dalla norma.

Periodo

Versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Territorio

Regioni a statuto ordinario; regioni a statuto speciale e province autonome previo Accordo con ciascuna autonomia (comma 4).

Altri aspetti

Nessun limite di reddito o requisito ISEE. Il superbollo non è interessato dalla misura.

Persone fisiche

I requisiti

L’esenzione spetta alla persona fisica che, nel 2027, è soggetto passivo del tributo: di regola il proprietario, ma anche l’usufruttuario o l’utilizzatore in leasing. Il possesso di una partita IVA non è di per sé causa di esclusione.

Rientrano le vetture a benzina o gasolio, comprese le ibride e le bifuel benzina/GPL o benzina/metano. Le auto esclusivamente elettriche restano fuori da questa misura, ferme restando le esenzioni e le riduzioni già previste per esse. La soglia di 80 kW è inclusa e va verificata sulla potenza indicata alla voce P.2 della carta di circolazione o del Documento unico, non sulla cilindrata né sui cavalli dichiarati dal costruttore; per le ibride rileva, secondo le regole ordinarie del bollo, la potenza del motore termico. Non sono previsti limiti di età del veicolo né di classe Euro, e l’agevolazione riguarda le sole autovetture: autocarri e camper non vi rientrano.

I motocicli e i ciclomotori sono agevolati senza limiti di potenza, ma solo se alimentati a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione. Stando alla lettera della norma, i motocicli esclusivamente elettrici non sono compresi. Condizione essenziale è che il contribuente non sia soggetto passivo per alcuna autovettura fino a 80 kW.

Requisito temporale

Conta la data in cui scade il termine ordinario di pagamento, non il periodo coperto né la data in cui si paga. Ne derivano tre conseguenze pratiche:

  • un bollo con periodo in scadenza a dicembre 2026 e pagamento dovuto entro gennaio 2027 rientra nell’esenzione;
  • un bollo da versare entro dicembre 2026 resta dovuto per intero, anche se copre mesi del 2027: non sono previsti pagamenti ridotti né rimborsi pro quota;
  • un bollo arretrato dovuto nel 2026 non diventa esente se pagato nel 2027; la norma non prevede alcuna sanatoria di sanzioni e interessi.

Il veicolo agevolato deve essere regolarmente assicurato: la sola potenza entro la soglia non basta.

Quale veicolo è esente

Il contribuente non può scegliere il veicolo da agevolare: la norma fissa un ordine di priorità (art. 2, commi 2 e 3).

  • Più autovetture agevolabili: è esente quella con la minore potenza in kW; a parità di potenza, quella per cui il bollo sarebbe di importo inferiore.
  • Autovetture e moto: se il contribuente è tenuto al bollo per almeno un’auto fino a 80 kW, l’esenzione va all’auto e non alla moto. Chi possiede solo auto di potenza superiore può invece beneficiarne per la moto.
  • Più motocicli: è esente quello con la minore potenza; a parità, quello con il bollo più basso. Più ciclomotori: quello con la data di prima immatricolazione più remota.

Situazione

Veicolo esente

Nota

Tre autovetture da 51, 66 e 74 kW

Autovettura da 51 kW

Le altre due pagano

Auto da 60 e 75 kW e moto da 35 kW

Autovettura da 60 kW

Moto e auto da 75 kW pagano

Un’auto da 110 kW e una moto a benzina

Moto

L’auto paga

Coniugi, ciascuno intestatario di un’auto fino a 80 kW

Entrambe le auto

Il limite è per persona, non per nucleo

Gli esempi riprendono le indicazioni diffuse dall’ACI.

Casistica frequente

  • Nucleo familiare. Il limite di un veicolo opera per ciascuna persona fisica: in una famiglia possono esserci più esenzioni, se i veicoli sono intestati a persone diverse.
  • Cointestazioni. Il decreto non detta regole specifiche: non si può presumere né un raddoppio del beneficio né la libera scelta del cointestatario cui attribuirlo, soprattutto quando uno dei cointestatari possiede altri veicoli.
  • Leasing e noleggio a lungo termine. Rileva la qualifica di soggetto passivo, non la proprietà. L’utilizzatore persona fisica che sia obbligato al tributo può beneficiare dell’esenzione; il fatto che il bollo sia incluso nel canone o pagato materialmente dalla società di leasing o di noleggio non è, da solo, decisivo.
  • Acquisti, vendite e rottamazioni nel 2027 (anche a seguito di successione). Non è previsto il trasferimento automatico del beneficio da una targa all’altra, né si può presumere una seconda esenzione nello stesso anno.
  • Esenzioni già esistenti (ad esempio per i veicoli dei soggetti con disabilità, per quelli di interesse storico o per le auto elettriche). Continuano ad applicarsi secondo le proprie regole; il coordinamento con la nuova esenzione non è disciplinato.
  • Procedura e domiciliazione. La norma non prevede domande né moduli: le modalità operative saranno definite da regioni, province autonome e ACI. Non è necessario revocare la domiciliazione bancaria del bollo, ma conviene verificarne il trattamento con l’ente competente.

Imprese

L’esclusione delle società e degli enti

L’esenzione è riservata alle persone fisiche. Sono quindi esclusi i veicoli di cui sono soggetti passivi società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, enti e associazioni, anche quando i soci sono persone fisiche. Per il parco auto aziendale, dunque, il bollo 2027 resta dovuto secondo le regole ordinarie e va considerato nei budget di spesa.

I casi di confine

  • Imprenditori individuali e professionisti. Restano persone fisiche e possono beneficiare dell’esenzione anche per un’autovettura utilizzata nell’attività. Il limite di un veicolo si applica però all’insieme dei veicoli personali e “d’impresa” dello stesso soggetto: il criterio della minore potenza può quindi attribuire l’esenzione all’auto privata anziché a quella utilizzata nell’attività, o viceversa. Autocarri e veicoli commerciali non sono agevolabili e non concorrono alla selezione.
  • Auto aziendali assegnate a dipendenti o amministratori (anche in uso promiscuo). Se il soggetto passivo è la società, l’esenzione non spetta: guidare un’auto aziendale non attribuisce il beneficio al dipendente.
  • Leasing e noleggio a lungo termine stipulati dall’impresa. Se utilizzatore o locatario è una società, l’esenzione non spetta, indipendentemente da chi versa materialmente il tributo.
  • Auto personali di soci, amministratori o dipendenti usate per trasferte. Il veicolo resta della persona fisica, che può beneficiare dell’esenzione se ne ricorrono i requisiti.

I profili fiscali

La disciplina dei costi auto non è modificata. Il bollo continua a seguire le regole dell’art. 164, TUIR: deducibilità integrale per i veicoli strumentali in via esclusiva, del 70% per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, del 20% in via generale per imprese e professionisti e dell’80% per agenti e rappresentanti di commercio.

  • Imprese individuali e professionisti: per il veicolo esente nel 2027 semplicemente non si sostiene il costo e, di conseguenza, non vi è una quota deducibile. Si ritiene che l’esenzione, non essendo un contributo, non generi componenti positivi di reddito rilevanti ai fini IRPEF e IRAP.
  • Competenza e cassa: i bolli pagati nel 2026, anche se riferiti in parte al 2027, seguono le regole ordinarie (risconti per le imprese in contabilità ordinaria, principio di cassa per i professionisti); non sono previsti rimborsi.
  • IVA: il bollo è un tributo escluso dal campo di applicazione dell’imposta; l’esenzione non incide sulla detrazione.
  • Società ed enti: nessuna variazione, dal momento che il bollo resta dovuto e deducibile nei limiti ordinari.

Punti ancora da chiarire

  • Conversione in legge entro il 16 novembre 2026, con possibili modifiche al testo (ad esempio sulla soglia di potenza o sulle categorie di veicoli).
  • Modalità applicative: riconoscimento automatico o su istanza, istruzioni delle regioni e dell’ACI, trattamento delle domiciliazioni.
  • Regioni a statuto speciale e province autonome: stipula e contenuto dei singoli Accordi previsti dal comma 4.
  • Cointestazioni e criterio residuale tra due autovetture con pari potenza e pari importo del bollo.
  • Priorità tra motociclo e ciclomotore posseduti dallo stesso contribuente.
  • Copertura assicurativa: momento della verifica e trattamento delle polizze sospese.
  • Variazioni nel corso del 2027 (acquisti, vendite, rottamazioni, successioni) e coordinamento con le esenzioni già esistenti.
  • Leasing e noleggio a lungo termine: individuazione del soggetto passivo nei singoli contratti.
  • Tabelle ACI dei costi chilometrici 2027: se e come terranno conto dell’esenzione, con possibili riflessi su rimborsi chilometrici e fringe benefit
  • Annualità successive: la conferma della misura dopo il 2027, annunciata dal Governo come obiettivo, richiede nuove disposizioni e relative coperture.

FATTURA GENERICA A RISCHIO DETRAZIONE IVA: INTERVIENE LA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 12624 dello scorso 5 maggio 2026 la Cassazione torna su due temi di forte impatto pratico: le modalità del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e il livello di dettaglio che la fattura deve avere per consentire la detrazione dell’IVA (e la deduzione del costo). Il messaggio è chiaro: una fattura che si limita a richiamare genericamente un contratto, senza descrivere le prestazioni rese e il soggetto che ne ha beneficiato, non rispetta l’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e perde la presunzione di veridicità.

Il caso

Una società immobiliare, poi fallita, aveva detratto l’IVA su 13 fatture di un avvocato recanti la sola dicitura “Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010”. Il mandato richiamato era stato però sottoscritto dalla sua socia unica e non conteneva alcun riferimento a prestazioni rese a favore della società. L’Agenzia aveva negato la detrazione; il giudice d’appello aveva annullato l’accertamento, ma la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.

Il contraddittorio è “a schema libero”

Nei tributi armonizzati come l’IVA il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, ma non è a forma vincolata: basta che sia effettivo, qualunque sia lo strumento adottato. L’invito a presentarsi per fornire dati, notizie e chiarimenti notificato alla società era quindi idoneo, senza necessità di ricorrere all’invito ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997; e, una volta attivato il contraddittorio, non serve indagare sulla “prova di resistenza”. Per gli atti emessi oggi vale la disciplina generale dell’art. 6-bis, L. 212/2000 (schema di atto e termine di 60 giorni per le osservazioni).

Fattura generica: cade la presunzione di veridicità

Richiamando la propria giurisprudenza e la sentenza CGUE 15.9.2016, causa C-516/14 (Barlis 06), la Corte afferma che:

  • la fattura deve indicare entità e natura dei servizi e la data della prestazione (art. 226, punti 6 e 7, Direttiva 2006/112/CE), per consentire il controllo dell’imposta e della detrazione;
  • la presunzione di veridicità opera solo se la fattura è regolare ai sensi dell’art. 21: in caso contrario il documento non è titolo per la detrazione né per la deduzione e l’Ufficio può contestare l’effettività delle operazioni;
  • non basta un generico richiamo a un contratto, tanto più se stipulato da un soggetto diverso: la socia unica resta un soggetto giuridico autonomo rispetto alla società;
  • l’Ufficio deve considerare anche le informazioni complementari fornite dal contribuente, sul quale grava comunque l’onere di provare i presupposti della detrazione.

La norma di riferimento: i contenuti obbligatori della fattura

L’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – che di seguito si propone – elenca le indicazioni obbligatorie della fattura. La pronuncia richiama in particolare le lettere e) (identificazione del committente) e g) (natura, qualità e quantità dei beni e servizi).

Lett.

Contenuto obbligatorio

a)

Data di emissione

b)

Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco

c)

Dati identificativi del cedente o prestatore (ed eventuale rappresentante fiscale / stabile organizzazione)

d)

Partita IVA del cedente o prestatore

e)

Dati identificativi del cessionario o committente (ed eventuale rappresentante fiscale / stabile organizzazione)

f)

Partita IVA del cessionario o committente (n. identificazione IVA UE; codice fiscale se privato)

g)

Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione

g-bis)

Data dell’operazione o del pagamento del corrispettivo, se diversa dalla data di emissione

h)

Corrispettivi e dati per la determinazione della base imponibile

i)

Corrispettivi relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

l)

Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile, arrotondati al centesimo

m)

Dati di immatricolazione e utilizzo per cessioni UE di mezzi di trasporto nuovi

n)

Annotazione di fattura emessa dal cessionario/committente o da un terzo

Volendo pertanto sintetizzare, la fattura deve indicare con chiarezza il committente e la natura, qualità e quantità delle prestazioni: una descrizione generica o un rinvio a un contratto stipulato da altri fanno cadere la presunzione di veridicità e spostano sul contribuente la prova dell’effettività delle operazioni, pena la perdita della detrazione IVA e della deducibilità del costo.

In termini operativi, al fine di non incorrere in possibili contestazioni da parte dei verificatori, si consiglia pertanto il seguente percorso:

  • verificare che le fatture passive (consulenze, servizi professionali, prestazioni infragruppo) descrivano natura, oggetto e periodo delle prestazioni, evitando diciture come “consulenza” o “acconto”;
  • se la fattura richiama un contratto, assicurarsi che sia intestato al destinatario della fattura, chiedendo in caso contrario una fattura integrativa;
  • conservare la documentazione di supporto (incarichi, relazioni, pareri, corrispondenza, time sheet).

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2026

Scadenza, tributo/contributo e adempimento sono riportati per ciascuna giornata.

45 adempimenti raggruppati per data. Apri una giornata per consultarli; le etichette distinguono il tipo di attività.

Le date riprendono il documento originale. Per i termini che cadono nel fine settimana consulta la nota finale.

15 ottobre Giovedì4 adempimenti
IvaRegistrazioni e documenti

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

IvaRegistrazioni e documenti

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

IvaDichiarazioni e invii

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Associazioni sportive dilettantisticheRegistrazioni e documenti

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

16 ottobre Venerdì15 adempimenti
Imposte diretteVersamenti

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Imposte diretteVersamenti

Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

Imposte diretteVersamenti

Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

Imposte diretteDichiarazioni e invii

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

Imposte diretteAltri adempimenti

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).

IvaVersamenti

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

IvaVersamenti

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IvaVersamenti

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2026.

Iva (segue)Versamenti

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

Imposta sugli intrattenimentiVersamenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle transazioni finanziarieVersamenti

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

InpsVersamenti

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

InpsVersamenti

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

InpsVersamenti

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Ragionieri CommercialistiAltri adempimenti

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2026.

20 ottobre Martedì1 adempimenti
ConaiDichiarazioni e invii

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.

25 ottobre Domenica12 adempimenti
Imposte diretteAltri adempimenti

Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

IvaDichiarazioni e invii

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

30 ottobre Venerdì2 adempimenti
Imposta di registroAltri adempimenti

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Collegamento Pos-RtAltri adempimenti

Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.08.2026.

31 ottobre Sabato21 adempimenti
AccertamentoIstanze e opzioni

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Imposte diretteDichiarazioni e invii

Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2026 (D. Lgs. 108/2024).

Imposte diretteDichiarazioni e invii

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2025.

Imposte diretteDichiarazioni e invii

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Imposte diretteIstanze e opzioni

Concordato preventivo biennale - Termine di adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 7-bis, c. 3 D.L. 38/2026).

Imposte diretteRegistrazioni e documenti

Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili.

Imposte diretteIstanze e opzioni

Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014).

IvaRegistrazioni e documenti

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

IvaRegistrazioni e documenti

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

IvaDichiarazioni e invii

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente e del versamento delle relative imposte.

IvaDichiarazioni e invii

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

IvaDichiarazioni e invii

Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2026 - 30.09.2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

IvaIstanze e opzioni

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

IvaDichiarazioni e invii

Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025).

InpsDichiarazioni e invii

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

InpsIstanze e opzioni

ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2026 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1987/2026).

Libro unico del lavoroRegistrazioni e documenti

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Imposta di bolloVersamenti

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).

Imposta di bolloDichiarazioni e invii

Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2026.

AgentiAltri adempimenti

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

Auto- trasportatoriIstanze e opzioni

Accise - Termine di presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2026.