Template YELLOW-01
Modello 770/2026 · anno d’imposta 2025
Informazioni operative, scadenze e documentazione necessaria per la predisposizione del Modello 770.
Novità 2026
Tra le principali novità introdotte nel modello di quest'anno si segnalano l'introduzione del nuovo rigo SX50, relativo al credito maturato dai datori di lavoro che nel 2025 hanno erogato ai dipendenti la somma esente IRPEF legata alla riforma del cuneo fiscale in busta paga, e il consueto aggiornamento delle specifiche tecniche sui quadri ST e SV.
Termini di presentazione
Il termine ordinario è fissato al 31 ottobre; poiché nel 2026 tale data cade di sabato, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile, ossia lunedì 2 novembre 2026.
In caso di mancato rispetto del termine, è comunque possibile presentare una dichiarazione tardiva entro 90 giorni, valida a tutti gli effetti; oltre tale periodo la dichiarazione è considerata omessa, con applicazione delle relative sanzioni.
Modalità di trasmissione telematica
Il modello può essere inviato esclusivamente per via telematica:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il modello può essere inviato sia in maniera unificata sia separata. Nel caso di invio separato, il sostituto d’imposta può trasmettere i dati delle ritenute fino a un massimo di 3 flussi separati.
- Modalità unificata: il flusso telematico comprende i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, nei casi in cui ne ricorra la compilazione.
- Modalità separata: i dati delle ritenute possono essere distinti tra lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di capitale, locazioni brevi e altre ritenute, fino a un massimo di 3 flussi.
Le ritenute dovevano essere certificate attraverso le Certificazioni Uniche (C.U.) riferite alle diverse tipologie reddituali: entro il 17 marzo 2026 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e per talune fattispecie di redditi diversi; entro il 31 marzo 2026 per i redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente; entro il 31 ottobre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.
Regime sanzionatorio
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza è considerata tardiva e può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso.
In tal caso è dovuta una sanzione ridotta pari a un decimo del minimo (attualmente € 25,00), oltre agli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga prima dell'inizio di eventuali attività di accertamento.
Se, oltre alla dichiarazione, risultano non versate anche le relative ritenute, si aggiunge la sanzione prevista per l'omesso versamento, anch'essa riducibile tramite ravvedimento operoso. Superato il termine dei 90 giorni, la dichiarazione si considera invece omessa.
Documentazione da trasmettere allo Studio
Qualora non sia ancora pervenuta allo Studio la documentazione, per predisporre il Modello 770 sono necessari:
Compila l’Allegato A online
È disponibile una compilazione guidata dell’Allegato A. Inserisci i dati richiesti, verifica il riepilogo finale e genera il PDF da trasmettere allo Studio.