Circolare informativa mensile Fiscale: Agosto 2026

Circolare periodica fiscale

Agosto 2026

Le principali novità fiscali del periodo e lo scadenziario degli adempimenti del mese.

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In 30 secondi

  • Novità e soggetti interessati dagli ISA 2026.
  • Deduzioni per autotrasportatori e comunicazioni IVA.
  • Sospensioni feriali e invii dell’Agenzia delle Entrate.
  • Bollo elettronico, permute e iper-ammortamento.
  • Calendario degli adempimenti fiscali di agosto 2026.

Notizie in sintesi

• Con provvedimento 14.07.2026 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con cui ADEMPIMENTO promuovere l'adempimento spontaneo, mettendo a disposizione dei contribuenti SPONTANEO elementi e informazioni che segnalano potenziali incoerenze ai fini dell'applicazione E CONTROLLI degli indici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo d'imposta 2024. L'obiettivo è PER ANOMALIE stimolare il ravvedimento operoso, permettendo ai soggetti interessati di correggere errori o omissioni prima che inizino le attività di controllo.

• Con provvedimento n. 200918/2026 l'Agenzia delle Entrate attua le disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 1/2024. Il provvedimento, in particolare, consente il prelievo dei da ti SERVIZI DIGITALI fiscali dei contribuenti da parte degli intermediari attraverso il servizio Api PER (Application Programming Interface), anche per agevolare la redazione delle ACQUISIZIONE dichiarazioni dei redditi, iniziando con le certificazioni uniche relative agli anni MASSIVA DEI DATI d'imposta 2024 e 2025. Il servi zio, che sarà ampliato anche per prelevare gli atti DI AGENZIA impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ENTRATE sarà interrogabile direttamente dai programmi utilizzati dagli intermediari per comunicare e acquisire, anche in modalità massiva e in forma strutturata, dati, atti e comunicazioni .

• L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai dubbi sollevati sulla stampa specializzata, ha MAGGIORAZIONE precisato che i versamenti dei soggetti Isa sono maggiorati dello 0,8% anche se PROROGA avvengono nella finestra temporale che va dal 21.07 al 30.07.2026. VERSAMENTI • Ci si chiedeva se fosse possibile, in questo arco di tempo, pagare il saldo 2025 delle PER SOGGETTI ISA imposte e il primo acconto 2026 con la maggiorazione base dello 0,40%. La risposta dell’Agenzia è in linea con quanto già previsto dai software gestionali più diffusi.

DECADENZA • L’Agenzia delle Entrate - Riscossione, con alcune Faq pubblicate sul sito istituzionale, DALLA ha chiarito che il mancato versamento dell’unica rata entro il 5.08.2026 (non più entro ROTTAMAZIONE - il 31.07.2026) comporta la decadenza dalla rottamazione -quinquies. Al contrario, in QUINQUIES ca so di pagamento rateale, si perdono le agevolazioni quando non si pagano 2 rate CON VERSAMENTI an che non consecutive (anche il ritardo di un solo giorno vale come omissione) o col IN RITARDO versamento dell’ultima rata, con un ritardo superiore a 5 giorni.

• La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1293/2026, CESSIONE ha sostenuto che non è dovuta in misura proporzionale l’imposta di registro sulla LEASING cessione di un contratto di leasing immobiliare avente a oggetto un immobile IMMOBILIARE strumentale. Infatti, secondo il principio di alternatività Iva - registro, per gli atti relativi E ALTERNATIVITÀ a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti a Iva, l’imposta di registro si applica IVA - REGISTRO in misura fissa.

PROROGA • Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10.07.2026, il Consiglio UE ha DELLO SPLIT prorogato al 30.06.2029 lo split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di PAYMENT servizi alle P.A., con efficacia retroattiva dal 30.06.2026. AL 30.06.2029

• La Cassazione, con sentenza n. 22089/2026, ha precisato che, se la perizia di stima PERIZIA richiesta per i conferimenti in natura nella Srl non è giurata, l’operazione di NON GIURATA conferimento non è nulla, e nemmeno il verbale dell’assemblea straordinaria che la NEL recepisce . CONFERIMENTO • La norma, infatti, non prevede una sanzione per l’ipotesi di relazione non giurata e, in DI BENI IN SRL assenza di una nullità testuale, non è sufficiente la violazione del requisito per travolgere la deliberazione o il conferimento. • La mancanza del giuramento può però rilevare sul piano della responsabilità del conferente se il valore attribuito ai beni o crediti non è reale, nonché della responsabilità del revisore e degli amministratori.

• L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 18/D/2026, ha chiarito la differenza tra immissione sul mercato e immissione in libera pratica, riconoscendo la distinzione tra importatore e distributore. La circolare recepisce la definizione di “immissione sul mercato” contenuta nel reg. Ue 2019/1020 e nel D.Lgs. 157/2022, che costituiscono DISTINZIONE la base normativa della disciplina sulla sicurezza dei prodotti e sulla tutela della salute TRA dei consumatori. Tali disposizioni definiscono l'“immissione sul mercato” come la IMPORTATORE E prima messa a disposizione di un bene, ossia la fornitura di un prodotto per la DISTRIBUTORE distribuzione , il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attività commerciale. Tuttavia, tale momento non coincide necessariamente con l'“immissione in libera pratica”, che si realizza invece quando la dichiarazione doganale è accettata, i dazi sono stati assolti e la merce è svincolata dall'Agenzia delle Dogane.

• La Cassazione, con l’ordinanza n. 21362/2026, ha ritenuto sufficiente un ritardo nelle REQUISITI denunce mensili all’Inps o in altri adempimenti formali per essere ritenuti irregolari ai PER IL DURC fini del Durc e perdere ogni agevolazione e beneficio contributivo. Non ha nepp ure valore che i contributi siano già stati versati tutti tempestivamente dall’azienda.

• L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 4634/2026, ha precisato che, RECUPERO per il recupero di un punto del credito della patente, che serve per operare nei cantieri DEI CREDITI edili, occorre effettuare un investimento da 5.000 a 25.000 euro, e per recuperar ne DELLA PATENTE 6 oltre 50.000 euro. NEI CANTIERI • In alternativa è possibile puntare sulla formazione dei lavoratori, anche articolata in EDILI moduli, purché aggiuntiva a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008. In questo caso viene riconosciuto un quarto di credito per ogni ora di formazione.

• Con D.M. 22.06.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156/2026, il Ministero del ELENCO Lavoro ha fissato l’elenco delle violazioni che impediscono ai datori di lavoro di fruire VIOLAZIONI di incentivi e di benefici normativi e contributivi per periodi da 3 a 24 mesi. CHE • Tra le novità, l'ingresso tra le cause ostative delle violazioni relative alla “patente a IMPEDISCONO DI crediti”, ossia operare in un cantiere senza la patente o con una patente con meno di FRUIRE 15 crediti, che comporta la perdita dei benefici per 6 mesi. Le violazioni che r ilevano DI INCENTIVI sono soltanto quelle accertate con provvedimento definitivo e salvo estinzione del procedimento con prescrizione obbligatoria o mediante oblazione.

• Il D.Lgs. 122/2026, in attuazione della direttiva europea 2024/1640, disciplina le modalità di accesso al Registro dei titolari effettivi e definisce i presupposti del “legittimo interesse”, che consentono l’accesso ai dati solamente da parte dei soggetti legittimati. Nello specifico, dal 23.07.2026, mentre le autorità competenti possono accedere liberamente al Registro, giornalisti, associazioni e altri soggetti ACCESSO BANCA devono dimostrare un legittimo interesse. Inoltre, i titolari effettivi possono chiedere DATI TITOLARI la limitazione dell'accesso ai propri dati per motivi eccezionali e, in caso di diniego, EFFETTIVI ricorrere al TAR. • Introdotta la possibilità per il Consiglio Nazionale del Notariato di istituire un Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, incaricato di raccogliere e analizzare le informazioni notarili per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

• Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 22020/2026, hanno affermato GESTORI che i gestori delle strutture ricettive non possono essere ritenuti agenti contabili ai DELLE fini dell’imposta di soggiorno e, quindi, non possono essere chiamati a rispondere di STRUTTURE un danno erariale davanti alla Corte dei conti, essendo stati qualificati come RESPONSABILI responsabili d’imposta con effetto re troattivo. DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

• Dal 21.07.2026 entra in vigore la L. 120/2026 (c.d. Legge Beneficenza) recante la nuova disciplina delle vendite solidali, con obbligo di comunicazione preventiva DISCIPLINA all’Agcm in cui indicare in maniera puntuale gli enti beneficiari dei fondi, le finalità di DELLE VENDITE utilizzo, la quota percentuale del prezzo destinato all’ente o l’importo fisso per ogni SOLIDALI prodotto venduto. DAL 21.07.2026 • Gli adempimenti riguardano anche le pubblicità online e offline e i contenuti realizzati tramite influencer marketing.

Principali novità ISA 2026

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici. Con D.M. 31.03.2026 sono stati approvati 85 ISA revisionati applicabili dal periodo d’imposta 2025 (Isa 2026) e con D.M. 15.04.2026 sono state approvate le modifiche derivanti dall’applicazione dei correttivi congiunturali straordinari. Con provve dimento 27.02.2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica con le relative istruzioni.

• Con D.M. 31.03.2026 il Mef ha approvato 85 ISA revisionati, di cui 13 oggetto di revisione anticipata (aventi lettera iniziale E e F), riguardanti le attività economiche dei comparti manifatture, commercio, servizi e Revisionati attività professionali, applicabili dal periodo d’imposta 2025. • Il D.M. 15.04.2026 prevede gli specifici correttivi straordinari, applicabili MODELLI agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, al fine di recepire ISA 2026 gli effetti del nuovo scenario economico.

Per il periodo d’imposta 2025 (modelli ISA 2026) si applicano 173 modelli Complessivi ISA, la cui modulistica è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con provv. 27.02.2026.

• DM1U è stato suddiviso in: Commercio - EM01A (commercio al dettaglio alimentare); al dettaglio - EM01B (commercio al dettaglio di frutta e verdura); alimentare - EM01C (commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi). NOVITÀ ISA REVISIONATI • DG11U è stato soppresso e le relative attività confluiscon o in: Attività - EG57U (attività ospedaliere in forma d’impresa); ospedaliere - EK10U (attività ospedaliere in forma di lavoro autonomo); - EK19U (trasporto di pazienti in ambulanza). • EM87U (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di 2ª mano) è confluito nell’FM05U. • EM87U (commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di 2ª Attività mano) è confluito nell’FM15A. diverse • Sono confluiti nell’EG02U: - DG 44U (servizi di alloggio in aziende ittiche); - DG 36U (attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche).

• Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “ attività prevalente ”, attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. • Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’attività prevalente, si deve tenere conto del comple sso di attività considerate dal medesimo ISA. • I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tale ipotesi, ai fini della SOGGETTI determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o i compens i provenienti INTERESSATI dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. • Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con ri ferimento alla medesima categoria reddituale. • Pertanto, un contribuente che svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prev alente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna attività prevalente.

• Il mo dello è presentato dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale. • Per i contribuenti che, decorso il 1° biennio d’imposta (2024 - 2025) di applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), volessero rinnovare l’adesione al CPB per i periodi ADESIONE di imposta 2026 - 2027, i dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di AL CPB imposta 2025 saranno utilizzati per l’elaborazione della nuova proposta di CPB . • Con l’ausilio del software di applicazione degli ISA, il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate le variabili “precalcolate” e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, effettua il calcolo del proprio punteggio di affidabilità fisc ale.

Soggetti interessati ed esclusi dagli ISA

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

• Sono esclusi dall’applicazione degli ISA: a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta; b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA; Si osserva che, per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U e EK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quan to previsto dagli artt. 92 e 93 Tuir. d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività ; e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011 , n. 98, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; f) i contribuenti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato SOGGETTI approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto ESCLUSI nel modello ISA approvato per l’attività esercitata; Per il periodo d’imposta 2025 è previsto che, coloro che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli ISA: EK02U - Attività Attività degli studi di ingegneria, EK04U - Attività degli studi legali, EK05U professionali - Servizi forniti da dottori commercialisti, r agionieri, periti in forma commerciali e consulenti del lavoro, EK18U - Attività degli studi di d’imp resa architettura, EK22U - Servizi veterinari, indicano nei modelli REDDITI 2026 la causa di esclusione di cui alla lettera g) ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA . h) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; i) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto su taxi ” - codice attività 49.33.10 e di “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente” - codice attività 49.33.20, di cui all’ISA DG72U; j) le corporazioni dei p iloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA EG77U; k) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V - bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Sono state eliminate le cause di esclusione applicabili agli enti del Nota terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché alle imprese sociali.

• I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del COMPILAZIONE relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lett. f) e m). DEL MODELLO • Sono inoltre tenuti alla compilazione del modello ISA i contribuenti esclusi di cui alla ISA lettera g) se esercitano una delle attività ricomprese nei seguenti ISA: - EK02U - Attività degli studi di ingegneria; - EK04U - Attività degli studi legali; - EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro; - EK18U - Attività degli studi di architettura; - EK22U - Servizi veterinari .

Deduzioni per autotrasportatori

L’art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Con comunicato del Mef 23.06.2026 sono state rese note le misure applicate per il 2025, che sono di € 48,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e di € 16,80 per quelli effettuati all’interno del Comune. Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione, in mi sura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa com plessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipend enti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, c. 3 Tuir, mentre ai sensi del c. 4 le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenu te in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Forfetarie Per trasporti nel Comune in cui ha giornaliere per sede l’impresa: € 16,80 (pari al Soggetti esclusi trasporti effettuati 35% della tariffa prevista per i dall’imprenditore trasporti oltre il Comune) . Imprese in o dai singoli soci contabilità ordinaria di società di persone per obbligo. Per spese non Per trasporti oltre il Comune ha documentate sede l’impresa: € 48,00 .

Forfetaria annua Per ogni autoveicolo e Anche per beni in per autoveicoli motoveicolo fino a Kg. 3.500: € leasing . DEDUZIONI e motoveicoli 154,94 . PER IL 2025 • Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato. Forfetarie • In alternativa alla per trasferte Trasferte fuori dal territorio deduzione a nalitica dei dipendenti comunale : importo giornaliero delle spese di trasferta. Al netto delle € 59,65 . Resta comunque spese di viaggio ferma l’ulteriore e trasporto deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

Liquidazioni periodiche IVA

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, cc. 1 e 1- bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo gior no del 2° mese successivo ad ogni trimestre. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichia razione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano me no le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i sog getti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Rispetto al modello dello scorso anno non vi sono novità di carattere sostanziale.

• Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” è composto da : - il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati INFORMAZIONI personali; DA - il quadro VP (per ciascuna liquidazione peri odica deve essere compilato un TRASMETTERE distinto quadro) 1. • Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”.

Gennaio - febbraio - marzo 31.05 Aprile - maggio - giugno 30.09 TERMINI Luglio - agosto - settembre 30.11 Ottobre - novembre - dicembre 28.02 dell’anno successivo

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per via telemati ca , direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati. MODALITÀ DI TRASMISSIONE I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

I dati acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllarne la coerenza , supportare la predisposizione delle dichiarazion i dei redditi e dell’Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, MESSA nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. A DISPOSIZIONE Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto DEI DATI all’importo dell’Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva SOGGETTI annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni ESONERATI esenti ) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (esempio: soggetti minimi / forfetari ).

I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 Nota 1 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).

Sospensione feriale

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É prevista, tuttavia, un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei ter mini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l’obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia del le Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel cor so delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. L’art. 10 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

• Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. • La notificazione della cartella di pagamento vale anche comenotificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale , mentre si considera il giorno finale (il “60° giorno”). TERMINI ORDINARI PER Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno PROPORRE seguente non festivo. IL RICORSO La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, a i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato .

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

• Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto: SOSPENSIONE FERIALE - dal 1.08; Di ciascun anno. DEI TERMINI - al 31.08. Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

• Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini . • Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini .

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione , i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

• Poiché la sospensione feriale riguar da i “termini processuali” , la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa , ossia alle scadenze concernenti, ad esempio: Scadenze - adesione ai Pvc; escluse - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso; - notifica avvisi di accertamento; - notifica avvisi di liquidazione; - notifica cartelle di pagamento.

Sospensione comunicazioni e inviti

L’art. 10, c. 1 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. I periodi sono dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12. Per effetto di tale nor ma, durante i periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da ri chiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

• L’art. 10, c. 1 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. • Si tratta, in particolare : - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agl i artt. 36 - bis D.P.R. 600/1973 1 e 54 - bis D.P.R. 633/1972 2 [lett. a)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali Oggetto delle dichiarazioni, di cui all’art. 36 - ter D.P.R. 600/1973 3 [lett. b)]; - delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione SOSPENSIONE delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione DEGLI INVII separata , di cui all’art. 1, c. 412 L. 311/2004 4 [lett. c)]; - delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’art. 1, cc. da 634 a 63 6 L. 190/2014 [lett. d)].

• La sospensione dei citati atti riguarda: Periodo - il periodo dal 1° al 31.08 ; temporale - il periodo dal 1° al 31.12 .

Per effetto della norma, durante tali periodi di sospensione è precluso Esclusioni all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione .

• A titol o esemplificativo, possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza: - le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione , intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recu pero delle somme dovute; - l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; - l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali , ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

CARTELLE • Agenzia Entrate - Riscossione ha reso nota la sospensione della notifica delle cartelle DI PAGAMENTO di pagamento nel mese di agosto 2026 (benché ciò non derivi da un obbligo di legge).

1. L’art. 36 - bis, c. 1 D.P.R. 600/1973 prevede che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, “procede, entro l’inizio del period o di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta”. 2. L’art. 54 - bis D.P.R. 633/1972 prevede che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’Iva dovuta in base alle d ichiar azioni presentate dai contribuenti”. Note 3. L’art. 36 - ter D.P.R. 600/1973 prevede che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria “procedono, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’impost a sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici”. 4. In base all’art. 1, c. 412 L. 311 /2004, l’Agenzia comunica ai contribuenti “l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 - bis D.P.R. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata”.

Bollo su fatture elettroniche

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supe ra i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate at traverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli Variazione Comunicazione Verifica della Scadenza elenchi delle dati da parte dati da parte sogl ia di Trimestre di fatture del di Agenzia importo versamento 4 elettroniche contribuente 2 Entrate 3 da versare soggette a imposta di bollo 1 Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000 . 1° trimestre 15.04 30.04 15.05 31.05 Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000 . Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo 2° trimestre 15.07 10.09 20.09 30.09 del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000 . 3° trimestre 15.10 31.10 15.11 30.11 - 4° trimestre 15.01 31.01 15.02 28.02 -

1. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta r isulta, invece, dovuta (elenco B). Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, accedendo nell’area riservata fatture e corrispettiv i. 2. • Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate (elenco B), non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come Note diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l’ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. • Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate. 3. • Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolat a sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta nonché in base alle integrazioni. • Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09. 4. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi .

Operazioni di permuta

Nell’ambito dell’attività economica può verificarsi che una cessione di beni o una prestazione di servizi, anziché conseguire una contropartita monetaria, sia remunerata mediante un’altra cessione di beni o una prestazione di servizi. Può accadere, peraltr o, pur in assenza di un’originaria previsione contrattuale in tal senso, che le predette cessioni o prestazioni siano effet tuate al fine di estinguere, per mezzo di pagamento “in natura”, una precedente obbligazione. Ognuna delle due operazioni deve essere assoggettata separatamente all’Iva. La L. 199/2025 ha stabilito che dal 2026 la base imponibile Iva di tali opera zioni è determinata dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni (anziché dal valore norma le). L’ar t. 1 D.L. 38/2026 ha nuovamente modificato, dal 1.01.2026, il criterio di valutazione della base imponibile, fissato al valore monetario, come determinato dal contratto, e comunque non inferiore ai costi riferibili ai beni o servizi.

Le cessioni di beni e le presta zioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni DEFINIZIONE o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

• Cessione di beni contro prestazione di TIPOLOGIA • Cessione di beni contro cessione di beni. servizi. DI • Prestazione di servizi contro cessione di beni. • Prestazione di servizi contro prestazione OPERAZIONI di servizi.

• Le operazioni permut ative sono È abrogata la soggette a Iva per il valore disposizione che monetario dei beni e dei servizi che disciplinava il criterio formano oggetto di ciascuna di di calcolo della base esse, come determinato dal imponibile di tali contratto . operazioni facendo Disciplina • In ogni caso, tale valore non può riferimento essere inferiore all’ammontare all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle complessivo di tutti i cessioni effettuate e alle costi riferibili alle prestazioni rese da ciascuna delle cessioni o prestazioni parti, determinato nel momento in (art. 1, cc. 138 e 139 L. APPLICAZIONE cui si effettuano dette operazioni. 199/2025). DELL’IVA • La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2026 . • Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all’art. 1, c. Entrata 138 L. 199/2025, dal 1.01.2026 al 23.05.2026 , che imponeva la in vigore determinazione dell’imponibile sulla base dell’ammontare e disciplina complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni di transitoria servizi. • Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1.01.2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31.12.2025 (calcolo dell’imponibile in base al valore normale dei beni o servizi) fino al 23.05.2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Alle cessioni di beni e d alle prestazioni di servizi si applica l’aliquota Aliquota IVA Iva propria dei singoli beni e servizi permutati.

Operazioni Se entrambe le operazioni si effettuano in contemporanea, il contemporanee momento impositivo si verifica alla data in cui ha luogo lo scambio.

Per entrambe le operazioni il Cessione di beni contro momento impositivo si verifica alla cessione di beni . data della consegna o spedizione.

Prestazione di servizi Entrambe le operazioni si come corri spettivo di considerano effettuate alla data cessione beni (già MOMENTO della cessione dei beni. effettuata). IMPOSITIVO Operazioni non (1) Il cedente deve emettere la fattura contemporanee Cessione di beni come già dal giorno in cui ottiene il servizio cor -rispettivo di (per pagamento anticipato), mentre prestazione di servizi il prestatore può attendere il (già effettuata). ricevimento della merce.

Prestazione di servizi Il momento impositivo è quello in cui come corrispettivo di è effettuata la seconda prestazione, altra prestazione di essendo questa il corrispettivo della servizi . prima.

Se, in corrispondenza di ciascuna delle ipotesi sopra esposte, per una delle operazioni corrispettive è Nota 1 emessa anticipatamente la fattura, il momento impositivo per tale operazione scatta alla data di emissione di tale documento.

Fruizione Dell’Iper - Ammortamento

L’art. 1, cc. 427 - 436 L. 199/2025 ha previsto una maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Nel modello Redditi 2026 SP e SC è st ata trasfusa l’agevolazione con l’inserimento dei nuovi codici da indicare come variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione che, tuttavia, in relazione ai modelli 2026, riguardano solo i soggetti non “solari” . • La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti , sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta . • La comunicazione non può avere a oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto delle comunicazioni preventive e di conferma. Fruizione • La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE , rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. • Pertanto, la ricevuta del GSE è condizione di utilizzo in dichiarazione dell’iper - ammortamento, ma sembrerebbe ragionevole ritenere che non sposti il periodo d’imposta di spettanza, che dipende dalla trasmissione della comunicazione di completamento. AGEVOLAZIONE L’agevolazione può essere fruita a condizione che sia avvenuta Interconnessione l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

• Devono essere comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciat a da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative: Perizia tecnica - le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli asseverata elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025; - l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; - il soddisfacimento delle caratteristiche previste relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 30.12.2025 n. 199, e all’autoproduzione e autoconsumo da fon ti di energia rinnovabile (destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, anche prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo).

Investimenti completati dal 1.01.2026 al 30.09.2028 . Non assume rilevanza la data di avvio dell’investimento (per esempio nel 2025), ma solo la consegna (per esempio nel 2026). INVESTIMENTI Data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali n uovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 Tuir (ad esempio, data di consegna), a Completamento prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di en ergia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. 1. Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestion ale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativ o, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche Interconnessione documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP - IP, HTTP, MQTT, ecc.). 2. Il bene deve essere identificato univocamente, a l fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Principali Adempimenti Mese Di Agosto 2026

Tributo/ Scadenza A dempimento Contributo Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) eff ettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia Iva delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elett ronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione Sabato previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne 15 agosto consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dov rà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono Assoc iazioni dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei sportive corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, dilettantistiche con riferimento al mese precedente .

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro a utonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superior e a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle Domenica 1-2 Imposte ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5 -bis e 6 D.L. 16 agosto dirette 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25 - bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Modello Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente. Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento del l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Liquidazione e versame nto - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relat ivi al mese di luglio 2026, riferendosi alle registrazioni Iva eseguite nel mese di giugno 2026. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a q uello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versa re l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad Domenica 1-2 esempio, gli acquisti in reverse charge. 16 agosto Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di (segue) versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2026, mediante il modello F24. Imposta sugli Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività intrattenimenti svolte con continu ità nel mese precedente. Imposta sulle Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie transazioni dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste finanziarie in essere nel mese precedente (Tobin Tax). Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese Inps precedente. Gestione ex -Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2026. Autoliquidazione - I datori di lavoro che ha nno scelto di rateizzare il premio Inail, Inail relativo al saldo 2025 e all’acconto 2026, devono effettuare il versamento della relativa rata. Versamento - L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti Modello versamenti entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,8%. Redditi Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici 2026 di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi Giovedì quelli che adottano il regime delle nuov e iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 20 agosto D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (es.: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.). Versamento - Termine di versamen to, da parte delle case mandanti, dei contributi Enasarco previdenziali relativi al trimestre aprile - giugno 2026. Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese Conai precedente.

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle Martedì Iva cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, 25 agosto relativi al mese precedente.

Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvat o il bilancio o rendiconto entro i 180 Imposte giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del dirette saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei Domenica 2 redditi, con la maggiorazione. 30 agosto Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi Imposta contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente di registro ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Iva Enti non commerciali - Termine di pres entazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS . Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le Lunedì Inps retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, 31 agosto nonché per i lavoratori de llo spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Libro unico Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul del lavoro libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei Contenzioso termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata Imposta di bollo bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo vi rtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di Fasi assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2026. Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di Collegamento cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al Pos -Rt 30.06.2026. (1) • Gli adempimenti fiscali e il vers amento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3 - quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). • Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi /Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012). (2) • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). Note • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sa bato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che dev ono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Iper-ammortamento

Scadenze di agosto 2026

15 agosto

IVA, fatture cumulative, operazioni con l’estero e registrazioni delle associazioni sportive dilettantistiche.

20 agosto

Versamenti soggetti ISA con maggiorazione dello 0,8%; contributi Enasarco e denuncia Conai.

25 agosto

Presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili.

31 agosto

Adempimenti IVA mensili, UniEmens, libro unico del lavoro, bollo virtuale e altri adempimenti di fine mese.

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