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Circolare informativa luglio 2026
Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.
Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di luglio 2026.
Iperammortamento, detrazioni IRPEF, concordato preventivo, benefici ISA e scadenze fiscali di luglio.
NOTIZIE IN SINTESI
PROROGA SPLIT PAYMENT
La Commissione Europea ha prorogato al 30.06.2029 l’applicazione dello split payment in Italia.
Dovrebbe trattarsi dell'ultimo rinvio del meccanismo di scissione dei pagamenti, perché l'obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni consentirà di controllare in tempo reale le singole operazioni e l'esatto importo dell'Iva che le P.A. sono tenute a pagare sui loro acquisti, senza quindi dover proseguire con ulteriori deroghe alla direttiva Iva.
VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ FISCALE DA PARTE DI AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, all’interno della convenzione triennale 2026-2028 con il Mef, ha dichiarato che analizzerà il comportamento fiscale dei soggetti che hanno già subito un controllo fiscale, negli anni successivi alla notifica dell’accertamento per valutare la loro affidabilità fiscale nel tempo.
Al contrario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre nella convenzione con il Mef, ha affermato che concentrerà le proprie attività di recupero verso le operazioni nei confronti dei contribuenti solvibili, rilevati anche grazie ai dati delle fatture elettroniche, e verso i crediti affidati tramite notifiche lampo di cartelle di pagamento e di atti interruttivi dei termini di prescrizione.
DIALOGO FISCO-CONTRIBUENTE
Con provvedimento 8.06.2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul nuovo canale di dialogo Fisco-contribuente, introdotto dalla legge di riforma fiscale (L. 111/2023), prevedendo che sui temi fiscali complessi, di portata generale, l’Agenzia delle Entrate risponderà in 120 giorni.
I quesiti saranno inoltrati con la forma delle consulenze giuridiche da parte di associazioni sindacali e di categoria, Ordini, enti pubblici, regioni ed enti locali, amministrazioni statali e soggetti non residenti.
Le istanze potranno essere inviate in forma libera, tramite Pec e non saranno soggette a bollo. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.
CONTROLLI SUGLI AIUTI COVID 2022
- L’Agenzia delle Entrate sta attivando le procedure di controllo sui contribuenti che hanno fruito per l’anno d’imposta 2022 di aiuti Covid individuali automatici e semiautomatici, di importo superiore a € 5.000.
- In particolare, l’analisi si concentra su quanto dei contributi concessi è stato utilizzato e rendicontato correttamente dai contribuenti.
- Per questo, l’attività di controllo prenderà in esame diversi casi di incongruenze, selezionate dall’incrocio dei dati, partendo dalla dichiarazione.
SCAMBIO AUTOMATICO DEI DATI DELLE CRIPTOATTIVITÀ
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.06.2026, rende operative le nuove regole sullo scambio automatico relativo alle cripto-attività europee previste dalla direttiva (Ue) 2023/2226 (Dac8), in attuazione del D.Lgs. 194/2025.
La trasmissione deve essere effettuata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30.06.2027.
Le disposizioni si rivolgono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell’art. 7 D.Lgs. 194/2025.
ATTO NULLO DIVENTA DEFINITIVO SE NON IMPUGNATO
- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3759/2026, ha affermato che l’atto nullo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica oppure la nullità deve essere fatta valere impugnando l’atto successivo.
- Qualsiasi vizio, per quanto grave, deve essere fatto valere tempestivamente, pena la definitività dell’atto. Un atto non impugnato, anche se nullo, diventa inoppugnabile e costituisce titolo per la riscossione (Cassazione 32201/2025).
INDAGINI BANCARIE CON AUTORIZZAZIONE DA MOTIVARE
- Secondo la Cassazione (sentenze nn. 19956/2026 e 19960/2026), le indagini bancarie non possono essere un mero atto interno all’Amministrazione Finanziaria poiché il contribuente deve poter verificare e comprenderne la motivazione.
- In questo modo, quando il contribuente contesta l’assenza o l’inadeguatezza del provvedimento autorizzatorio, i dati bancari raccolti diventano inutilizzabili e l’avviso di accertamento risulta viziato nella parte in cui poggia su quelle risultanze.
AVVISO BONARIO SU CONTRIBUTI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE
La Cassazione, nell'ordinanza n. 19480/2026, ha affermato che l'avviso bonario sui contributi non pagati interrompe la prescrizione del credito Inps nel momento in cui le Poste rilasciano l'avviso di giacenza della raccomandata non consegnata per irreperibilità relativa, cioè quando l'indirizzo è noto ma il destinatario non è presente al momento della tentata consegna.
L'atto dell'istituto previdenziale, infatti, costituisce subito in mora il debitore, interrompendo la prescrizione, senza che debbano passare 10 giorni dall'avviso di giacenza, come invece previsto per la notifica degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati per posta.
L'avviso bonario ha natura stragiudiziale e se ne presume la conoscenza del destinatario, ma se il contribuente contesta la ricezione dell'atto il giudice deve verificare l'esito della ricezione
RISARCIMENTO DETRAIBILE DALLA RENDITA INAIL
La Cassazione, con l'ordinanza 15.05.2026, n. 14356, ha stabilito che le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputate dal montante del risarcimento, a patto che vi sia un’assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale). È respinto il ricorso del Ministero della difesa.
CERTIFICATO D’ORIGINE DELLE MERCI
Il regolamento di esecuzione UE 2026/1183 del 2.06.2026 riforma le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci, modificando il regolamento Ue 2015/2447.
Tra le innovazioni di maggiore rilievo vi è l’introduzione, per la prima volta nel diritto unionale, della figura dell’acquirente, ossia il soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione che riceve la dichiarazione del fornitore. Ciò comporta che le dichiarazioni d’origine possono ora essere richieste e ricevute da qualsiasi operatore della catena di fornitura, non esclusivamente da chi effettua l’esportazione.
IPERAMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI DAL 2026
L’art. 1 cc. 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini Ires e Irpef, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1.01.2026 al 30.09.2028. La disciplina diverge da quella in vigore fino al 2019: nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un’autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece, per ottenere il riconoscimento dell’incentivo “automatico”, sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, apposite comunicazioni e produrre certificazioni (definite da un decreto ministeriale) concernenti gli investimenti agevolabili al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell’agevolazione. Per i beni strumentali agevolabili sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. L’art. 7 D.L. 38/2026 ha soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo, con decorrenza 1.01.2026.
ALIQUOTE
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
180% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni;
100% per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
50% per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.
INVESTIMENTI
La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D. Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.
CONDIZIONI
- Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
ACCESSO AL BENEFICIO
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
CONFERMA
Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.
COMPLETAMENTO
Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V L. 199/2025, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. Il termine del 15.11.2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.
Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni preventive possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12.06.2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
ULTERIORI COMUNICAZIONI
- Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
- entro il 20.01 di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- b) entro il successivo 30.06, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
DECRETO FISCALE 38/2026 CONVERTITO IN LEGGE
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22.05.2026, n. 117, Serie generale, la L. 22.05.2026, n. 88, di conversione del D.L. 27.03.2026, n. 38, recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 23.05.2026.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.
professionisti con attività presso P.A.
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute a verificare l’effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell’erogazione delle somme dovute quale compenso per l’attività professionale svolta, nel caso in cui l’ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a € 5.000.
ritenuta sulle provvigioni
L’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni per intermediazione commerciale (quali agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari) percepite anche dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, è differita dal 1.03.2026 al 1.05.2026.
Tuttavia, è reintrodotta l’esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
Maggiorazione ammortamento per investimenti in beni strumentali
È soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
La disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1.01.2026.
Non rileva nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato preventivo biennale, ai fini Irpef o Ires, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’art. 1, cc. da 427 a 436 L. 199/2025 (c.d. iper-ammortamento).
Conseguentemente, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
concordato preventivo biennale
La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato in base alle disposizioni normative, della misura del:
30%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
35%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Rimangono in vigore le misure del 10%, 15% e 25% se nel periodo d’imposta antecedente i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale rispettivamente pari a 10, ovvero pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, ovvero pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15.05.2026 (anziché 15.04.2026).
Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (per il biennio 2026-2027) è differito al 31.10.2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Decadenza da rottamazione quinquies
- La perdita dei benefici della definizione agevolata, che secondo la normativa vigente si verificava in caso di mancato o di insufficiente versamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- non si verifica qualora il contribuente versi quanto dovuto entro 5 giorni dalla data di scadenza dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento ovvero dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
riscossione coattiva e riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Per i soli carichi di cui all’art. 3, c. 3, lett. b) D.Lgs. 110/2024 (affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente al 8.08.2024 per il discarico automatico o anticipato), relativamente ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 (che definisce le modalità e i termini della richiesta).
Le fattispecie per le quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU possono essere modificate con decreto del Ministero dell’economia, in luogo del decreto del Ministro dell’economia.
Ripristino regime esclusione dividendi E regime PEX
È ripristinato senza soluzione di continuità il regime di esclusione da tassazione dei dividendi percepiti da titolari di reddito d’impresa (al 41,86% per imprenditori individuali e al 95% per le società) e della Participation Exemption (PEX), con decorrenza 1.01.2026, abrogando i requisiti di cui all’art. 87, c. 1.1 Tuir (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000).
Parallelamente, è reintrodotta l’esenzione per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, eliminando le medesime restrizioni.
pagamenti elettronici
All’art. 15, c. 4 D.L. 179/2012, recante disposizioni in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è sostituito il riferimento alle sole carte prepagate con il richiamo alla più ampia nozione tecnica di «moneta elettronica», individuata come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da soggetti diversi dall’emittente. In tale categoria rientrano, oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli ulteriori strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL).
RIORDINO DELLE DETRAZIONI AI FINI IRPEF
Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
La disposizione è applicabile alle spese sostenute dall’1.01.2025. Rimane in vigore anche la parametrazione della detrazione prevista dall’art. 15, c. 3-bis Tuir a decorrere dall’anno 2020 per redditi superiori a € 120.000.
RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER REDDITO OLTRE € 75.000
SOGGETTI
Persone fisiche con un reddito complessivo1 superiore a € 75.000.
OGGETTO
Oneri e spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dall’1.01.2025.
Per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO DEI LIMITI
- Spese sanitarie detraibili (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir).
- Somme investite nelle start up innovative detraibili (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012).
- Somme investite nelle PMI innovative detraibili (art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015).
- Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, lett. a) Tuir).
- Interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (art. 15, cc. 1, lett. b), 1-ter Tuir).
- Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, di non autosufficienza o per eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir).
- Rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF
- Reddito | Importo
- base | Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione
- Reddito | Importo
- base | Nessun
- figlio
- a carico | 1 figlio
- a carico | 2 figli
- a carico | 3 o più figli
- o almeno
- 1 figlio con disabilità
- Superiore
- a € 75.000
- fino a
- € 100.000 | € 14.000 | € 7.000 | € 9.800 | € 11.900 | € 14.000
- Oltre
- € 100.000 | € 8.000 | € 4.000 | € 5.600 | € 6.800 | € 8.000
RIMODULAZIONE detrazioni per redditI oltre € 120.000
SOGGETTI
Persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 120.000.
OGGETTO
Oneri indicati nell’art. 15 Tuir.
CALCOLO
La detrazione del 19% spetta sull’importo risultante dalla seguente formula.
- Detrazione
- effettiva | = | Detrazione potenziale | x | ( | 240.000 - reddito comples.1 | )
- Detrazione
- effettiva | = | Detrazione potenziale | x | ( | 120.000 | )
La detrazione si annulla se il reddito è superiore a € 240.000.
Oneri esclusi dal calcolo
- Interessi passivi relativi a prestiti/mutui agrari.
- Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell’abitazione principale.
- Spese sanitarie.
Nota1
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO 2026-2027
Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L’istituto, per il biennio 2026-2027, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentate dedicata ai contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l’anno di imposta 2024.
PRECLUSIONI PER SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE 1ª tipologia
Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000.
Mancata presentazione dichiarazione redditi
In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (2025-2024-2023).
Condanna per reati fiscali
Commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2025-2024-2023).
PRECLUSIONI RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE 2ª tipologia
Avere conseguito nel 2025, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
PRECLUSIONI DEL PRIMO PERIODO DI CONCORDATO 3ª tipologia
Regime forfetario
Avere aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2026), al regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
Operazioni straordinarie
Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026). Per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).
Modifica compagine societaria
Per le società di persone e associazioni, di cui all’art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE Valide a partire dal biennio 2025-2026
Professionista che partecipa ad associazione professionale o società tra professionisti
A partire dal CPB 2025-2026, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l’associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l’associato.
Associazioni professionali o società tra professionisti
A partire dal CPB 2025-2026, l’associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta.
AMBITO OGGETTIVO DEL CPB PER SOGGETTI ISA
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta invece esclusa dal CPB l’Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024.
Esclusioni
- Plusvalenze e minusvalenze.
- Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 Tuir.
- Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.
- Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 81/2025).
Reddito minimo
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.
REDDITO D’IMPRESA
Rileva il reddito d’impresa, di cui all’art. 56 Tuir (per quanto riguarda i contribuenti soggetti a Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all’art. 66 Tuir).
Esclusioni
Plusvalenze e sopravvenienze attive.
Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti.
Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, c. 1 Tuir.
Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 81/2025).
Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi da 427 a 436 dell’art. 1 della L. 199/2025 (iperammortamento).
Reddito minimo
In caso di reddito d’impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000.
valore della produzione ai fini irap
Per quanto riguarda l’Irap, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l’art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l’art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.
In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese.
Anche per l’Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.
REDDITO DA DICHIARARE
Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
CONTROLLO AUTOMATIZZATO
Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
OBBLIGHI CONTABILI
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorquando ricorrano le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall’art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.
BENEFICI PREMIALI ISA
L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2026, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2025. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
| Beneficio | Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d’imposta 2025 | Criterio di accesso “alternativo” basato su punteggio ISA periodi d’imposta 2024 e 2025 |
|---|---|---|
| 9 nel periodo d’imposta di applicazione. | 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025. |
| 8 nel periodo d’imposta di applicazione. | 8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023. |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2026, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a € 70.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027). | 9 nel periodo d’imposta di applicazione. | 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025. |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2026, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027). | 8 nel periodo d’imposta di applicazione. | 8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025. |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. | 8,5 nel periodo d’imposta di applicazione. | 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025. |
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo 2024. | 8 nel periodo d’imposta di applicazione. | ----------------- |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative. | 9 nel periodo d’imposta di applicazione. | 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025. |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2025. | 9 nel periodo d’imposta di applicazione. | 9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI DI ENTI LOCALI
Il D.L. 159/2025 ha introdotto il nuovo comma 7-bis all’art. 27 D. Lgs. 81/2008 in base al quale per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Pertanto, è anticipato il momento della decurtazione: non si attende più l’ordinanza ingiunzione definitiva, ma la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento. Inoltre, il sistema è stato semplificato: prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) in base ai giorni di lavoro irregolare; ora si applica sempre la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore in nero, indipendentemente dalla durata. La nota INL 22.01.2026, n. 609 ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte, commentate successivamente dalla circolare Inl 1/2026. Le nuove regole si applicano solo per gli illeciti commessi dal 1.01.2026 in poi; per quelli precedenti resta valida la vecchia disciplina.
DECURTAZIONE IMMEDIATA DEI CREDITI
Ante D.L. 159/2025
In relazione alle violazioni amministrative in materia di lavoro nero i crediti erano decurtati solo dopo che l’ordinanza ingiunzione diventava definitiva.
Post D.L. 159/2025
Per il lavoro nero la decurtazione avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D. Lgs. 124/2004.
Accorpamento di violazioni
È modificato l’Allegato I-bis del D. Lgs. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione, al punto 21, che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale è applicata la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Prima esistevano tre livelli di decurtazione (1, 3 o 5 crediti) a seconda dei giorni di lavoro irregolare.
Resta sostanzialmente immutato il punto 24 dell’Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 3, c. 3 quater del D.L. 12/2002 per l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, c. 12 D. Lgs. 286/1998 o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.
DECORRENZA
- Le nuove regole si applicano solo agli illeciti commessi dal 1.01.2026.
- Per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D. Lgs. 81/2008.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2026
Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2026.
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture per le quali l’imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l’informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
Modello Redditi 20261 - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2026 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di giugno 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2026.
Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Tfr al fondo Tesoreria - I versamenti dovuti per le competenze da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16.07.2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge e, conseguentemente, sottratti all’applicazione di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive (Mess. Inps 1511/2026).
Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2026.
Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2026.
Versamento - L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre precedente.
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’AdE le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 29.06.2026.
Modello Iva 2026 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
Modello Redditi 2026 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, con maggiorazione.
Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con maggiorazione.
Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2025 e di 1° acconto 2026, con maggiorazione.
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con maggiorazione.
Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2025 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con maggiorazione.
Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, con maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con maggiorazione.
Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni, con maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024). Termine di versamento, con la maggiorazione, della 1ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (art. 1, cc. 44 e 45 L. 199/2025).
Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 con la maggiorazione (L. 213/2023).
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, con maggiorazione.
Mod. Redditi 2026 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 2° trimestre 2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.05.2026.
Versamento - Termine di versamento della 1ª e/o unica rata.
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Adempimento - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d’affari dichiarato ai fini Iva per l’anno precedente.
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.
Rimborso accise - Termine di presentazione dell’istanza di rimborso relativa ai consumi del 2° trimestre 2026.
L’art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
I versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,80%.
Per i soggetti non interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].