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Circolare monotematica: Tutela di Malattia per prestazioni ambolaturiali complesse e/o permanenza in strutture

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Tutela di malattia per prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza in strutture

L’INPS amplia e chiarisce le fattispecie nelle quali può essere riconosciuta la tutela previdenziale della malattia.

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5 mintempo di lettura
6fattispecie esaminate
3regimi di tutela
65/2026circolare INPS

In 30 secondi

Cosa cambia

La tutela di malattia viene riconosciuta anche per nuove prestazioni ambulatoriali complesse e per la permanenza in determinate strutture sanitarie, residenziali o semiresidenziali.

Il punto decisivo

Il trattamento cambia in base alla natura sanitaria della struttura, al regime di assistenza e alla documentazione disponibile.

Attenzione

Quando la fattispecie è assimilata alla malattia comune restano necessari il certificato medico e il rispetto delle fasce di reperibilità.

Classificazione
ImportanteOperativa
Riferimenti
Circolare INPS n. 65/2026Art. 26 L. 833/1978
Focus lettura

Individuare quando la permanenza è equiparata al ricovero ospedaliero, al day hospital oppure alla malattia comune.

Premessa

Con la circolare n. 65/2026 l’INPS ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in situazioni che, pur non configurando sempre un ricovero ordinario, determinano per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

Le nuove indicazioni riguardano prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e la permanenza presso specifiche strutture sanitarie, riabilitative, psichiatriche e terapeutiche.

Principio generale. La qualificazione previdenziale dipende dalla concreta modalità di erogazione della prestazione, dai requisiti della struttura e dalla documentazione sanitaria prodotta.

Quadro riepilogativo

Prestazione o strutturaTrattamento previdenzialeCondizioni e note operative
Prestazioni ambulatoriali complesse: DSA, day surgery, MAC, BIC, PAC e PDTDay hospitalDurante le “dimissioni protette” sono trattate come ricovero le sole giornate di accesso programmato; gli altri giorni richiedono certificazione medica.
Centri di Salute Mentale (CSM)Malattia / day hospitalLe presenze per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti. L’ospitalità notturna formalmente documentata come ricovero breve è equiparata al day hospital.
Strutture riabilitative, socioriabilitative psichiatriche, RSA e HospiceRicovero o malattia comuneL’equiparazione al ricovero richiede natura sanitaria, autorizzazione o accreditamento, direzione sanitaria, cartella clinica, PTI e assistenza qualificata. In mancanza, serve certificazione medica.
Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB)Ricovero ospedalieroLa permanenza presso il Pronto Soccorso o le unità annesse presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero.
Comunità terapeutiche per dipendenze patologicheRicovero o malattia comuneRicovero solo in regime sanitario, con équipe medica, protocolli, cartella clinica, PTI e autorizzazione/accreditamento SSN. Altrimenti malattia comune e reperibilità.
Centri per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)Ricovero o malattia comuneDay service, day hospital e residenzialità intensiva sanitaria sono equiparati al ricovero se ricorrono i requisiti sanitari. Le altre permanenze richiedono certificazione e reperibilità.

Prestazioni ambulatoriali complesse

Fattispecie interessate

Rientrano tra le prestazioni equiparate al day hospital:

  • Day Service Ambulatoriale (DSA);
  • day surgery;
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDT).

Dimissioni protette

Sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente i giorni nei quali il lavoratore si reca presso la struttura ospedaliera per gli accertamenti programmati.

Gli ulteriori giorni compresi nello stesso arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo in presenza di idonea certificazione medica.

Salute mentale e strutture riabilitative

Centri di Salute Mentale

Le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e possono essere indennizzate come malattia.

L’ospitalità notturna, se formalmente prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al regime di day hospital.

Strutture sanitarie

Per l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche devono operare in regime autorizzato o accreditato e possedere requisiti sanitari quali direzione sanitaria, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale aggiornato, gestione dei farmaci e delle emergenze, tracciabilità delle presenze e personale qualificato continuativo.

Sono equiparati al ricovero ospedaliero anche i ricoveri presso SPDC, Unità di Riabilitazione Intensiva o Estensiva, centri di cui all’art. 26 della L. 833/1978, RSA per motivi sanitari e Hospice.

Strutture non sanitarie

In assenza dei requisiti sanitari, oppure nelle strutture a prevalenza socioeducativa prive di cartella clinica, si applica la disciplina della malattia comune, previa certificazione medica.

La stessa regola vale per le prestazioni semiresidenziali, i centri diurni e le strutture socioriabilitative prive di assistenza sanitaria. Restano applicabili le fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura.

OBI, comunità terapeutiche e centri DNA

OBI e Degenza Breve

La permanenza presso il Pronto Soccorso, l’Osservazione Breve Intensiva o la Degenza Breve è assimilata al ricovero ospedaliero ai fini della tutela previdenziale.

Dipendenze patologiche

La permanenza in comunità terapeutiche è assimilata al ricovero ospedaliero quando la struttura garantisce assistenza sanitaria, opera con un medico responsabile, utilizza protocolli clinici e farmacologici, redige cartella clinica e PTI ed è autorizzata o accreditata dal SSN.

Per il riconoscimento dell’indennità di ricovero il lavoratore deve produrre il certificato di dimissione completo di diagnosi. Le comunità prive di assistenza sanitaria e le permanenze semiresidenziali restano invece equiparate alla malattia comune.

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Le prestazioni in day service e day hospital e la residenzialità intensiva sanitaria sono equiparate al ricovero ospedaliero quando ricorrono i requisiti di accreditamento, cartella clinica, PTI ed équipe multidisciplinare.

Le permanenze semiresidenziali o presso strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune, con necessità di certificazione medica e reperibilità presso la struttura.

Indicazioni operative

Per le aziende. Prima di qualificare l’assenza è necessario verificare il tipo di prestazione, la natura sanitaria o socioeducativa della struttura e la documentazione rilasciata al lavoratore.
  • Ricovero ospedaliero o day hospital: occorre la documentazione della struttura attestante la permanenza o l’accesso.
  • Malattia comune: è necessaria l’idonea certificazione medica.
  • Fasce di reperibilità: si applicano nei casi equiparati alla malattia comune; il domicilio di reperibilità può coincidere con la struttura.
  • Comunità terapeutiche: per l’indennità di ricovero è richiesto il certificato di dimissione completo di diagnosi.

Il settore lavoro & previdenza di Studio Negri e Associati

La presente versione digitale facilita la consultazione della circolare. Per dettagli, condizioni e casi specifici si rinvia alla documentazione ufficiale e alla circolare INPS n. 65/2026.

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