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Studio Negri Associati - Notizie Flash

News – Contributo Perequativo: peggioramento del risultato economico pari al 30%

È stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, dopo l’autorizzazione della Commissione europea, il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto “perequativo”, con il quale viene definita la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione.

Il contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato a condizione che:

    • I ricavi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
    • Si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Il contributo viene riconosciuto per un limite massimo di euro 150.000 ad ogni soggetto.

La base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale ammontare si applicano le seguenti percentuali:

    • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori al 100.000;
    • 20% con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000;
    • 15% con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
    • 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
    • 5% con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono aver presentato validamente entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Per ricevere il contributo perequativo sarà necessario presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate il cui contenuto e termini di presentazione verranno definiti con un successivo provvedimento.