1° luglio 2026

TFR e previdenza complementare:
novità dal 1° luglio 2026

In vista dell'entrata in vigore delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di destinazione del TFR alla previdenza complementare, che riguardano i dipendenti assunti dal 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e la COVIP hanno fornito le prime indicazioni attuative di interesse per i datori di lavoro.

📜 Legge n.  199/2025
📋 D.Lgs. n.  252/2005 art. 8
🏛️ FAQ Ministero Lavoro +  2 Deliberazioni COVIP
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Novità dal 1° luglio 2026

La Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), modificando l'articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite (cfr. Aggiornamento AP n. 10/2026).

Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con degli adattamenti, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre non riguarda chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente.

Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente relativamente alle adesioni a previdenza complementare di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione.

Distinzione fondamentale all'atto dell'assunzione: il datore di lavoro deve individuare in via preliminare se il lavoratore è un dipendente di prima assunzione (assunto per la prima volta come dipendente privato) oppure un dipendente riassunto (già titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato).
60
giorni per rinunciare all'adesione automatica
1° lug
2026
decorrenza nuova normativa
100%
TFR maturando devoluto in caso di adesione automatica
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Lavoratori di prima assunzione

Con riguardo ai dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato "aderente" alla previdenza complementare salvo che rinunci all'adesione automatica nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione.

La COVIP evidenzia che eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei 60 giorni.

Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica

Il meccanismo comporta che il TFR e la contribuzione a carico dipendente e a carico datore di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, a partire dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni comprendendo quanto maturato dalla data di prima assunzione.

Rispetto alla previgente normativa, gli effetti risultano più ampi:

Individuazione della forma pensionistica di destinazione

La verifica va eseguita dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi applicabili. Qualora siano presenti più forme pensionistiche di riferimento, l'adesione automatica si perfeziona:

In assenza di accordi o di indicazioni nei contratti collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella residuale, attualmente individuata nel Fondo COMETA.

Rinuncia all'adesione automatica

Al lavoratore è concessa la facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica entro il termine di 60 giorni dall'assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione. La rinuncia è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di:

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Lavoratori riassunti

Con riferimento ai dipendenti riassunti, il datore è tenuto a fornire un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili e, qualora risultino già iscritti a previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare

Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026 e che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultino avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, qualora gli stessi non vi rinuncino espressamente nel termine di 60 giorni.

La COVIP chiarisce che il meccanismo di adesione automatica non opera per il lavoratore che:

  • pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisce alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
  • nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata.

Il meccanismo opera invece per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto ha comportato la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ma non abbiano riscattato interamente la posizione.

A differenza dei lavoratori di prima assunzione, per i riassunti la rinuncia all'adesione automatica prevede come unica possibilità di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore. Non è possibile mantenere il TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS.

Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, tale percentuale non può essere inferiore al 50%.

Riassunti senza adesione in essere alla previdenza complementare

I lavoratori che risultano aver in precedenza mantenuto il TFR presso il datore di lavoro o al Fondo di Tesoreria INPS non sono soggetti al meccanismo dell'adesione automatica.

Per tali dipendenti non opera il termine di 60 giorni per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall'art. 2120 c.c., senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la possibilità di rivedere la scelta in ogni momento.

Riassunti che non rendono disponibili le informazioni sulla precedente scelta
Tale ipotesi non è al momento contemplata dalla norma e non risulta ancora oggetto di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e della COVIP. Lo studio rimane in attesa di indicazioni ufficiali e aggiornerà la presente circolare non appena disponibili.
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Lavoratori esclusi

Il meccanismo dell'adesione automatica e il conseguente termine di 60 giorni per la sua revoca non si applicano, per espressa previsione normativa, ai:

Il Ministero del Lavoro e la COVIP specificano inoltre che l'applicazione del meccanismo è esclusa anche:

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il settore lavoro & previdenza di Studio Negri e Associati
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Informativa aziendale ai dipendenti

La norma impone precisi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento dell'assunzione (ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9‑bis, del D.Lgs. n. 252/2005 come riformato dalla Legge 199/2025). Il datore è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto su:

Caso A — Lavoratore di prima assunzione

Rientra in questa casistica chi è assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. Qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento.

È possibile rinunciare all'adesione automatica:

  • aderendo esplicitamente a un fondo pensione prescelto, oppure
  • lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda o presso il Fondo Tesoreria INPS ai sensi dell'art. 2120 c.c. (con relativa tassazione peggiorativa).
Caso B — Lavoratore riassunto

In fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta già compiuta in passato tramite apposita dichiarazione:

  • B.1 — Ha già un'adesione con conferimento totale o parziale del TFR: ha 60 giorni per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando. In mancanza scatta l'adesione automatica. Non è possibile mantenere il TFR in azienda/INPS.
  • B.2 — Non ha alcuna adesione con versamento di TFR: non scatta l'adesione automatica e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. È sempre possibile rivedere tale scelta in futuro.
Effetti dell'adesione automatica (casi A e B.1)
  • Destinazione risorse: al Fondo pensione confluirà l'intero TFR maturando, più i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
  • Tempistica versamenti: i flussi contributivi cominciano a confluire al Fondo dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, coprendo retroattivamente dalla data di assunzione.
  • Linee di investimento: le somme saranno indirizzate verso percorsi coerenti con l'età anagrafica, modificabili in ogni momento.
  • Lettera di benvenuto: il fondo pensione invierà comunicazione di avvenuta adesione automatica con dettagli sul percorso di investimento.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la RAL risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In tal caso il lavoratore può richiedere espressamente di non versare la quota minima contrattuale a proprio carico.
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Mod. TFR2 provvisorio — Modulo per la scelta di destinazione del TFR

In attesa del modulo ministeriale ufficiale, di seguito il modulo provvisorio da consegnare al lavoratore entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione, insieme all'informativa aziendale firmata.

DATI DEL LAVORATORE

Cognome e Nome: _________________________________    Codice Fiscale: _________________________________
Data di Assunzione: __ / __ / _____

SEZIONE 1 — Lavoratore di prima assunzione come dipendente privato

Il sottoscritto dichiara che si tratta della prima assunzione come lavoratore dipendente privato e dispone che il proprio TFR maturando sia così destinato (selezionare una sola opzione):

OPZIONE A — Conferimento a Previdenza Complementare scelta dal lavoratore: richiede che il proprio TFR maturando venga integralmente o parzialmente devoluto al seguente fondo pensione: _________________________________ (allegando apposito modulo di adesione).
OPZIONE B — Mantenimento in azienda: richiede che il proprio TFR maturando venga mantenuto in azienda (o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS, ove previsto dalla normativa).
In caso di MANCATA CONSEGNA del modulo entro 60 giorni opera l'ADESIONE AUTOMATICA: TFR integrale + contributo datore + contributo lavoratore, calcolati retroattivamente dalla data di assunzione, versati al fondo collettivo di riferimento.
SEZIONE 2 — Lavoratore riassunto con pregresso lavoro come dipendente privato

Il sottoscritto dichiara quanto segue in merito a una precedente adesione a forme di previdenza complementare (selezionare una sola opzione):

OPZIONE A — Presenza di un'adesione: dichiara di avere già una forma di previdenza complementare in essere, alimentata in tutto o in parte da TFR. Contestualmente sceglie di devolvere il TFR al seguente fondo pensione: _________________________________ (allegando modulo di adesione).
OPZIONE B — Assenza di un'adesione alimentata da TFR: dichiara di NON avere in essere alcuna forma di previdenza complementare alimentata da TFR. Il TFR rimarrà pertanto in azienda/Fondo di Tesoreria INPS.
Per i lavoratori in Opzione A non è possibile lasciare il TFR in azienda o presso il Fondo Tesoreria INPS. Se non viene scelto un fondo entro 60 giorni, opera l'adesione automatica al fondo collettivo con contribuzione piena.

FIRMA E SOTTOSCRIZIONE

Data: __ / __ / _____     Firma del Lavoratore: _________________________________

PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO
Si attesta la ricezione del presente modulo in data __ / __ / _____
Timbro e Firma del Datore di Lavoro: _________________________________

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