In vista dell'entrata in vigore delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di destinazione del TFR alla previdenza complementare, che riguardano i dipendenti assunti dal 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e la COVIP hanno fornito le prime indicazioni attuative di interesse per i datori di lavoro.
La Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), modificando l'articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite (cfr. Aggiornamento AP n. 10/2026).
Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con degli adattamenti, ai dipendenti non di prima assunzione, mentre non riguarda chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente.
Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente relativamente alle adesioni a previdenza complementare di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione.
Con riguardo ai dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato "aderente" alla previdenza complementare salvo che rinunci all'adesione automatica nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione.
Il meccanismo comporta che il TFR e la contribuzione a carico dipendente e a carico datore di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, a partire dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni comprendendo quanto maturato dalla data di prima assunzione.
Rispetto alla previgente normativa, gli effetti risultano più ampi:
La verifica va eseguita dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi applicabili. Qualora siano presenti più forme pensionistiche di riferimento, l'adesione automatica si perfeziona:
Al lavoratore è concessa la facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica entro il termine di 60 giorni dall'assunzione con efficacia retroattiva dalla data di assunzione. La rinuncia è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di:
Con riferimento ai dipendenti riassunti, il datore è tenuto a fornire un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili e, qualora risultino già iscritti a previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026 e che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultino avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, qualora gli stessi non vi rinuncino espressamente nel termine di 60 giorni.
La COVIP chiarisce che il meccanismo di adesione automatica non opera per il lavoratore che:
Il meccanismo opera invece per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto ha comportato la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ma non abbiano riscattato interamente la posizione.
Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, tale percentuale non può essere inferiore al 50%.
I lavoratori che risultano aver in precedenza mantenuto il TFR presso il datore di lavoro o al Fondo di Tesoreria INPS non sono soggetti al meccanismo dell'adesione automatica.
Per tali dipendenti non opera il termine di 60 giorni per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall'art. 2120 c.c., senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la possibilità di rivedere la scelta in ogni momento.
Il meccanismo dell'adesione automatica e il conseguente termine di 60 giorni per la sua revoca non si applicano, per espressa previsione normativa, ai:
Il Ministero del Lavoro e la COVIP specificano inoltre che l'applicazione del meccanismo è esclusa anche:
La norma impone precisi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento dell'assunzione (ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9‑bis, del D.Lgs. n. 252/2005 come riformato dalla Legge 199/2025). Il datore è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto su:
Rientra in questa casistica chi è assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. Qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento.
È possibile rinunciare all'adesione automatica:
In fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta già compiuta in passato tramite apposita dichiarazione:
In attesa del modulo ministeriale ufficiale, di seguito il modulo provvisorio da consegnare al lavoratore entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione, insieme all'informativa aziendale firmata.
Cognome e Nome: _________________________________ Codice Fiscale: _________________________________
Data di Assunzione: __ / __ / _____
Il sottoscritto dichiara che si tratta della prima assunzione come lavoratore dipendente privato e dispone che il proprio TFR maturando sia così destinato (selezionare una sola opzione):
Il sottoscritto dichiara quanto segue in merito a una precedente adesione a forme di previdenza complementare (selezionare una sola opzione):
Data: __ / __ / _____ Firma del Lavoratore: _________________________________
PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO
Si attesta la ricezione del presente modulo in data __ / __ / _____
Timbro e Firma del Datore di Lavoro: _________________________________